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Subappalti Abruzzo, interpellanza alla Camera

Di Stefano Fantino il . Abruzzo, Istituzioni

A otto mesi dal terremoto che ha
piegato l’Abruzzo, nel pieno della ricostruzione, le tanto temute
possibilità di infiltrazioni nei subappalti sono ufficialmente
uscite allo scoperto. Non che solo ora, a dicembre, siano emersi
dubbi o sospetti, ma le prove raccolte dagli inquirenti si scontrano
da circa un mese con un’ordinanza sull’emergenza che di fatto copre
le irregolarità nella gestione dei subappalti. Al punto che venerdì
scorso, la deputata del Partito Democratico Laura Garavini, insieme a
quaranta colleghi, ha presentato un’ interpellanza al presidente del
Consiglio e ai ministri degli Interni e della Giustizia. Sui 132 casi
sospetti segnalati dalle forze dell’ordine da settembre, pende
l’ennesima ordinanza emanata dal plenipotenziario dipartimento della
Protezione civile: un documento dove è presente un comma, che di
fatto azzera in maniera retroattiva i controlli sui subappalti non
autorizzati e vanifica quanto le forze di polizia avevano già
scoperto, nell’ambito della ricostruzione che sta andando avanti a
l’Aquila.

La numero 3820

L’interpellanza presentata durante la
seduta di venerdì scorso alla Camera chiede, in estrema sintesi, se
l’articolo contenuto nell’ordinanza voluta dalla Protezione Civile in
data 12 novembre vanifichi o meno gli accertamenti e le verifiche su
132 subappalti sospetti, rendendo inutilizzabili le prove che le
forze dell’ordine hanno raccolto da settembre ad ora. Andiamo con
ordine. L’ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del
novembre scorso, la n. 3820, prevede un comma che recita
testualmente:

«le autorizzazioni rilasciate dal
Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori
relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso
di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta
dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di
presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto
delle disposizioni di cui all’articolo 118, comma 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006».

In questo modo il provvedimento
eliminerebbe i dubbi e i sospetti dando piena attuazione e validità
alle autorizzazioni già concesse e rendendo inutilizzabili le prove
che le forze dell’ordine, in questi mesi, hanno trovato. Si deve, e
l’interpellanza lo cita, a fonti giornalistiche («articoli di
stampa hanno segnalato irregolarità nei subappalti, la presenza di
ditte sospette e la non corretta esposizione dei cartelli nei
cantieri, in particolare per le ditte subappaltatrici»
) il racconto
delle irregolarità che sono sortite in maniera capillare nella
gestione degli appalti. A partire da Angelo Venti, coraggioso
giornalista direttore di Site.it , che ha da tempo denunciato la
gestione “allegra” della ricostruzione.

C.A.S.E. sospette

Secondo il decreto-legge 12 aprile
2006 n. 163, relativo al «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE» la Stazione appaltante, in questo caso la Protezione
civile è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le
singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il
relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le
altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni […] sono
subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i lavori […] è
definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al trenta per cento.
Tuttavia le disposizioni del Governo
subito dopo il sisma, hanno definito nel cosiddetto “Decreto
Abruzzo” la deroga della percentuale subappaltibile, che passa da
un massimo di 30 a un massimo di 50 per cento. Per il resto
permangno le disposizioni di legge, che impongono l’obbligo di
indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere
in cottimo
, e del deposito presso la Stazione appaltante delle
certificazioni che attestano il possesso da parte dei subappaltori
dei requisiti di qualificazione (articolo 118 comma 2 del
decreto-legge 12 aprile 2006 n. 163).

Ma in diversi casi molte di queste
disposizioni sono state violate, come dimostrato da diversi
accertamenti delle forze dell’ordine. Ad esempio il progetto C.A.S.E
che prevede la costruzione di quasi cinquemila alloggi. Tra gli
aggiudicatari anche ditte senza autorizzazioni. E così i sospetti e
i dubbi impongono un controllo capillare delle ditte: alla fine 132
non sono in regola e su di loro si dispongono accertamenti per
subappalto non autorizzato. E le segnalazioni alla Protezione civile
portano, al momento, alla sola revoca per la Icg di Gela, per la
quale lavorano, secondo la Dia, personaggi con precedenti penali e
collegamenti con la Stidda. Fino a quando il caso non è approdato in
Parlamento, in attesa di una risposta da parte delle istituzioni e di
un chiarimento alla luce di una ordinanza che non fa che intorbidire
le acque.

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