Tutelati i diritti acquisiti per gli inglesi, ormai “stranieri” in UE
Dunque, dal primo gennaio 2021, i cittadini del Regno Unito residenti nell’Unione Europea sono considerati “stranieri” anche se l’Accordo sul recesso dall’UE (entrato in vigore il 1° febbraio 2020) riconosce loro uno status particolare.
E’ il capitolo di tale Accordo, intitolato “diritti dei cittadini” che riconosce, infatti, la tutela dei diritti acquisiti dai cittadini (e dai loro familiari) del Regno Unito già residenti nell’UE.
Sono due, in particolare, le modalità per il riconoscimento di tale status: un procedimento costitutivo per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno ed uno dichiarativo che registra solo l’avvenuta residenza. Il nostro Governo ha scelto questo secondo procedimento che consente di regolarizzare il soggiorno attraverso l’iscrizione dei cittadini del Regno Unito presso il Comune di residenza con il conseguente rilascio di un attestato, in formato cartaceo, da parte della stessa Amministrazione comunale. A richiesta dei beneficiari dei suddetti diritti acquisiti può essere rilasciato, a cura degli Uffici Immigrazione delle Questure interessate, un documento di soggiorno (va presentata l’attestazione di iscrizione rilasciata dal Comune entro il 31 dicembre 2020) nel formato elettronico (costo del documento 30,46 euro) secondo il modello previsto dal Regolamento (UE)2017/1954.
Un cittadino britannico può anche autocertificare la propria iscrizione al 31 dicembre 2020 e in questo caso spetterà alla Questura che tratta la pratica l’onere di verifica d’intesa con i Comuni competenti. In questo senso le indicazioni contenute nella circolare a firma del Capo della Polizia inviata nelle ultime ore dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ai Questori.
Nella stessa nota si precisa anche che i cittadini britannici che ancora non risultino iscritti in anagrafe entro il 31 dicembre 2020, possono comprovare, in qualsiasi momento, tramite idonea documentazione (per esempio un contratto di lavoro, un certificato di iscrizione ad un corso di studi ecc.) la legale permanenza sul territorio nazionale alla medesima data. Gli effetti dell’accordo di recesso si estendono anche ai familiari extracomunitari del cittadino britannico che lo accompagnino o lo raggiungano anche dopo il 31 dicembre 2020, disposizione di favore che può essere estesa ai familiari britannici che non abbiano acquisito autonomamente i relativi diritti. La qualità di familiare ( la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, indica chi debba intendersi per familiare) deve essere comprovata esibendo un documento rilasciato dall’Autorità competente del paese di origine o di provenienza.
Dunque, dal primo gennaio 2021 ai cittadini britannici e ai loro familiari britannici o stranieri, può essere rilasciata la “carta di soggiorno” (previa acquisizione degli elementi biometrici delle persone ossia impronte digitali e foto) che può diventare permanente, valida per dieci anni, nel caso di soggiorno legale continuativo in Italia per cinque anni. Il diritto al soggiorno si perde, in ogni caso, in caso di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a cinque anni consecutivi.
Un documento, insomma, importante e destinato a facilitare la mobilità dei cittadini britannici e dei loro familiari diventati “stranieri” per l’UE.
*****
Trackback dal tuo sito.