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Black Monkey, per i giudici d’appello “non è ‘ndrangheta”

Sofia Nardacchione il . Emilia-Romagna, Mafie

black monkeyIl gruppo guidato da Nicola ‘Rocco’ Femia non è mafia. A dirlo sono i giudici della Corte di Appello di Bologna, che il 29 ottobre hanno emesso la sentenza di secondo grado del processo Black Monkey.

Ora le motivazioni del verdetto, depositate pochi giorni fa, spiegano i motivi di questa scelta: secondo i giudici, “non risulta che la caratura mafiosa di Femia Nicola – già condannato per narcotraffico internazionale – sia stata trasmessa all’intera struttura associativa, giungendo a compenetrarla e a caratterizzarla”.

In particolare, si legge sempre nelle motivazioni, “da un lato non è emerso che la forza intimidatrice sia promanata impersonalmente dal sodalizio; dall’altro lato non si è verificato uno stato di generale assoggettamento e omertà nei soggetti destinatari dell’attività delittuosa”.

Insomma, non ci sono abbastanza elementi per riconoscere come mafiosa l’associazione che si occupava di gioco d’azzardo legale e illegale, con base a Conselice, in provincia di Ravenna, ma con affari in tutta Italia e non solo. Un business basato sulla produzione e la distribuzione di slot machine e delle relative schede, spesso alterate per frodare o l’Erario o il singolo giocatore e la distribuzione di accesso alle piattaforme di gioco del poker online non autorizzate (come avevamo spiegato in un precedente articolo).

La sentenza dello scorso ottobre ha ribaltato quella di primo grado, in cui, nel febbraio del 2017, per la prima volta il Tribunale di Bologna aveva emesso condanne per il reato di associazione mafiosa, reato stralciato in Appello con la conseguente diminuzione delle condanne: Nicola Femia, a capo dell’associazione, che in primo grado era stato condannato a 26 anni e 10 mesi – per i reati di 416bis, gioco d’azzardo non autorizzato, poker on line non autorizzato, intestazione fittizia di beni, minacce e intimidazioni, pestaggi, estorsioni, corruzione – si è visto ridurre la condanna a 16 anni.

Nel corso del dibattimento erano emersi diversi elementi utili per riconoscere come mafiosa l’associazione che, secondo i giudici del primo grado di giudizio, era caratterizzata  da “una capacità intimidatoria, progressivamente affermata con atti concreti e abituali (visite in gruppo, minacce, estorsioni, pestaggi) che hanno garantito sempre più soggezione e omertà in capo a chi ha avuto a che fare con l’associazione”. Durante il dibattimento, infatti, decine di volte testimoni impauriti avevano affermato di non ricordarsi episodi avvenuti mesi o anni prima. Non episodi qualunque, ma, appunto, minacce, estorsioni, pestaggi, intimidazioni, lettere minatorie, incendi.

Un aspetto – centrale per il riconoscimento del reato di associazione mafiosa – con cui non si sono trovati concordi i giudici di Appello, che infatti nelle motivazioni spiegano che “il Femia non ha mai fatto ricorso a modalità operative tipiche delle organizzazioni mafiose o si è servito della forza di intimidazione che dalla associazione – e non, al più, dal singolo – promanava”.

Anche perché, come emerso dalle indagini e dal processo, il gruppo alla sbarra in Black Monkey è più volte stato aiutato da persone mafiose esterne all’associazione di Femia. Un elemento che, mentre per i giudici di primo grado era utile a delineare la mafiosità dell’associazione – nelle motivazioni parlavano di “antiche e consolidate relazioni con altre organizzazioni mafiose (campane, calabresi, siciliane) che sempre all’occorrenza intervengono in una sorta di mutuo soccorso trasversale alle singole mafie” – per i giudici di secondo grado indeboliscono la caratura criminale del gruppo, che, appunto, non avrebbe avuto una forza di intimidazione autonoma: “i collegamenti ed i rapporti del Femia con esponenti di organizzazioni mafiose – si legge nelle motivazioni – non sono determinanti per dare la medesima qualificazione al gruppo da lui costituito che, una volta sorto ed in piena operatività, deve acquisire autonoma vitalità, non mutuabile dal carisma soggettivo del capo e tanto meno dalle relazioni personali di quest’ultimo”.

Ma già qualche anno fa, nel 2016, la Direzione Investigativa Antimafia inseriva il gioco d’azzardo tra le “attività economico-criminali ad alta complessità organizzativa” che potrebbero richiedere una sempre maggiore “coesione trasversale” tra le diverse mafie “con una commistione di interessi la cui portata è tale da far prevalere la convenienza di una spartizione concordata dei profitti illeciti piuttosto che puntare a posizioni monopolistiche che potrebbero determinare situazioni di contrasto”.

La sentenza e il mancato riconoscimento dell’associazione mafiosa portano con sé altre conseguenze oltre alle riduzioni delle condanne: la revoca delle confische e dei sequestri, previsti per alcuni reati a partire dal 416bis, e la revoca delle parti civili che si erano costituite in quanto parti offese dall’associazione mafiosa.

Tra queste c’è Giovanni Tizian, il giornalista finito sotto scorta a seguito dell’intercettazione di una telefonata tra Femia e un suo sodale, Guido Torello. Dopo la pubblicazione di alcuni articoli sulla Gazzetta di Modena sugli affari illeciti dell’associazione nel gioco d’azzardo, Torello tranquillizzava Femia dicendo: “C’è un giornalista che rompe le balle a una persona che mi sta aiutando, eh… eh… ti dirò chi è, eh… e ‘sto giornalista e se ci arriviamo, o la smette o gli sparo in bocca, è finita lì”. Ma, secondo i giudici, a ostacolare l’attività giornalistica di Tizian non possono essere state le minacce di Torello, “che mai aveva raggiunto la vittima” e che non aveva portato avanti “altre forme di intimidazione”. Insomma, neanche per Giovanni Tizian, sotto scorta dopo quelle minacce, è riconosciuto il danno perpetrato dall’associazione.

Lo stesso Tizian, dopo la sentenza in cui è caduto il reato di associazione mafiosa – arrivata pochi giorni quella di Mafia Capitale – aveva detto: “Ora ci spieghino cosa è mafia”.

Una domanda a cui sembra essere ancora difficile risponde, in particolare al Nord e in Emilia-Romagna, dove sono presenti mafie liquide, imprenditoriali, silenti, come emerso da indagini e processi, a partire da Aemilia.

Una risposta avevano provato a darla anche i giudici di primo grado di Black Monkey, che avevano scritto: “Mafia oggi sempre più sta diventando una modalità di organizzare attività illecite e parallele secondo le logiche dell’economia diffusa (non più quindi solo ‘pizzo’ e affini, ma imprenditoria con aspirazioni monopolistiche oppure oligopolistiche), senza però prescindere, all’occorrenza, dai consueti metodi illegali al fine di insediarsi e consolidarsi. Il consenso sociale, in altre parole, può essere tanto estorto agli altri operatori economici, quanto provenire dai vantaggi offerti dalla condivisione di attività illecite. In altri termini, le mafie oggi sono soggetti mutanti, e ciò, per coerenza, impone anche una rivisitazione delle norme incriminatrici”.

Contro la sentenza di Appello già diversi avvocati hanno dichiarato che faranno ricorso in Cassazione, ai cui giudici toccherà dare il giudizio finale sull’associazione al centro del processo Black Monkey.

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