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Ordine pubblico: chiusure a raffica di esercizi pubblici

Piero Innocenti il . Criminalità, SIcurezza

Continuano anche in questi primi giorni del 2020 le chiusure a ripetizione degli esercizi pubblici in molte città da parte dei Questori.

E’ successo a Bergamo, con la licenza di un bar sospesa per 15 giorni, dopo le risse registrate nel locale per due serate consecutive e per una discoteca dove erano rimasti feriti tre giovani coinvolti in una rissa.

Analoghi provvedimenti adottati ex art.100 del Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) a dicembre scorso a Parma, Cremona, Rovigo, Brindisi, Ascoli Piceno, Salerno, Ancona, Imperia, Lodi, Brescia, Pavia, Lecco, Gorizia, Venezia ecc.., sempre per turbative all’ordine pubblico.

Insomma, pare di capire, che se il 2019 è stato l’anno in cui si è registrato in assoluto il maggior numero di provvedimenti dei Questori in materia di sospensione e revoca delle licenze di esercizi pubblici, anche per il 2020 si preannuncia un’azione intransigente che non si era mai rilevata in passato.

Era questo, d’altronde, l’obiettivo che si era prefissato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) con una circolare del 17 luglio 2019 inviata a tutti i Prefetti e Questori con cui venivano forniti indirizzi per l’applicazione dell’art.100 del Tulps finalizzati alla adozione di provvedimenti inibitori delle autorizzazioni per la gestione degli esercizi pubblici, quando si verificano tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con la suddetta circolare il Dipartimento ha voluto anche ricordare la possibilità, per i Prefetti, di disporre, in via cautelativa, la chiusura degli esercizi pubblici in cui si sono verificate condotte agevolative del consumo di stupefacenti ed il potere dei Questori di sospendere la licenza di quegli esercizi pubblici in cui siano state commesse violazioni rilevanti in tema di apparecchi da gioco installati.

I Prefetti, poi, hanno la possibilità di richiedere (art.17 della legge 2001/128) all’organo titolare della funzione autorizzatoria l’adozione di misure inibitorie relativamente ad una molteplicità di attività economiche, tra cui anche gli esercizi pubblici per motivate esigenze di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita.

Senza dimenticare (pochi conoscono la norma) che la licenza di un esercizio pubblico è revocata ai sensi dell’art.99 del Tulps, nel caso di chiusura superiore ai trenta giorni, senza che il gestore abbia informato l’autorità locale di pubblica sicurezza (il Sindaco nella ipotesi in cui non ci sia il Commissariato di pubblica sicurezza), ovvero nel caso in cui – decorso tale periodo comunicato alla stessa Autorità che non può essere superiore ai tre mesi – l’attività stessa non venga ripresa.

Sono, dunque, tanti gli strumenti normativi che consentono alle autorità di pubblica sicurezza di ripristinare la legalità nei territori di competenza stimolando i Comuni, ma anche le associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico intrattenimento con le quali, in alcune città, sono state stipulate negli ultimi anni vere e proprie collaborazioni per la prevenzione di illegalità e per garantire livelli adeguati di sicurezza e di ordine all’interno dei locali.

La situazione, comunque, potrebbe decisamente migliorare – e ne trarrebbero benefici i gestori dei locali – se si realizzasse quella cooperazione operosa incentrata su “Linee guida” introdotte dall’art.21 bis della legge 132/2018, valorizzando l’esercente “virtuoso” che collabora con l’autorità di pubblica sicurezza e le forze di polizia per prevenire turbative e situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici.

Nella lentezza e disattenzione che caratterizza spesso la P.A. non si hanno notizie delle “Linee guida” che dovrebbero essere adottate a livello nazionale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, per poi trovare attuazione a livello provinciale con accordi stipulati dai Prefetti con le predette associazioni.

Punto importantissimo perché nelle situazioni in cui si dovesse adottare un provvedimento di sospensione ex art. 100 del Tulps, il questore deve tener conto della adesione ai predetti accordi e, quindi, essere meno rigoroso.

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