Ordine pubblico: sospensione e revoca delle licenze di esercizi pubblici
Alcuni recenti provvedimenti di sospensione delle licenze di esercizi pubblici adottati dai Questori in diverse città (Roma, Lecce, Fermo, Avellino, Pordenone, Savona), hanno sollevato perplessità e lagnanze da parte dei singoli proprietari.
Lamentele anche comprensibili perché tenere abbassate le serrande per un paio di settimane o anche solo per qualche giorno comporta, soprattutto nel periodo di vacanze, danni economici e di immagine certamente non trascurabili. E tuttavia i profili dell’ordine pubblico e della sicurezza che sono alla base dei provvedimenti questorili prevalgono sugli altri.
Il sistema di prevenzione generale di pubblica sicurezza si basa anche sull’esercizio di poteri inibitori attribuiti alle autorità provinciali di pubblica sicurezza (Prefetti e Questori). Opportuna, peraltro, una recentissima circolare (17 luglio), a firma del Capo della Polizia, inviata a tutte le suddette autorità che fornisce “indirizzi applicativi” riordinando la materia anche alla luce di recenti normative e orientamenti giurisprudenziali.
L’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ha una funzione rilevante in tema di prevenzione generale dei reati attribuendo al Questore il potere autonomo ed esclusivo di sospendere e revocare la licenza degli esercizi pubblici e di vicinato (questi ultimi inseriti con il d.l. 14/2017) in situazioni distinte e specificate nella norma stessa e cioè: nel caso in cui all’interno dell’esercizio pubblico si siano verificati tumulti o gravi disordini, laddove il locale sia diventato ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o nella ipotesi in cui l’esercizio costituisca, comunque, un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini.
In nessuna delle situazioni sopraindicate un singolo episodio è sufficiente ad integrare l’adozione di un provvedimento ex art.100 del TULPS, a meno che ci si trovi innanzi ad un fatto di grave violenza o allarme sociale.
Anche per l’ipotesi del locale abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose, si deve accertare il carattere di “abitualità” in un arco di tempo congruo e in una pluralità di situazioni (in genere questi controlli e relative annotazioni vengono svolte dai normali servizi giornalieri espletati dalle Volanti della Polizia di Stato e dal radiomobile dei Carabinieri).
La “centralità” della funzione preventiva dell’art. 100 TULPS ha avuto conferma in due recenti provvedimenti normativi. In particolare, con il decreto legge 20 febbraio 2017, n.14 (convertito nella legge 48/2017) che all’art. 12 riconosce al potere del Questore ex art.100 lo strumento per assicurare effettività alle ordinanze dei Sindaci, per far fronte a esigenze sanitarie e di igiene pubblica a livello locale o per situazioni di grave incuria o degrado del territorio.
Vi è, poi, un sistema di “cooperazione operosa” delineato dall’art. 21 bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113 (convertito nella legge 132/2018), basata su collaborazioni pattizie con le associazioni di categoria dei gestori dei locali di pubblico intrattenimento.
L’obiettivo, come viene evidenziato nella suindicata circolare, è quello di “innalzare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”.
Una cooperazione che avrà come riferimento le “Linee guida” che saranno tracciate a livello nazionale, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e adattate a livello provinciale con accordi stipulati dai Prefetti col e suddette associazioni. Di questa eventuale adesione agli accordi e al rispetto delle condizioni e misure previste da parte dei gestori, il Questore dovrà tenere conto nella eventuale adozione dei provvedimenti ex art. 100 TULPS.
Ci si muove, in definitiva, in quella logica di collaborazione operosa tra esercente “virtuoso” e autorità di ps fondamentale per la prevenzione di turbative e pericoli per l’ordine pubblico e la sicurezza.
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