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L’inutile ordinanza antiprostituzione del sindaco di Firenze

Piero Innocenti il . SIcurezza

controlli antiprostituzione Quando è entrato in vigore il decreto legge 20 febbraio 2017 n.14 (“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, meglio noto come il decreto Minniti), da vari osservatori e gente comune è stato considerato la panacea dei molti problemi che, sulla sicurezza, stavano vivendo diverse città.

Certo il Ministro dell’Interno ha fatto il possibile, considerando il quadro politico attuale e l’intento di attribuire un ruolo più incisivo ai sindaci nella gestione della sicurezza nelle città, per realizzare quella “collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana”. Così, quando nell’aprile ultimo scorso il decreto è diventato legge, con alcune modifiche apportate in sede di conversione (legge 18 aprile 2017 n.48), in molti hanno immaginato che la situazione della sicurezza in generale sarebbe migliorata. E quando si parla di maggiori standard di sicurezza si fa riferimento (vedi anche la relazione illustrativa che accompagnò il suddetto decreto legge nell’iter parlamentare) ad un concetto, la sicurezza, che non deve “..più soltanto identificarsi con la sfera della prevenzione e repressione dei reati..” (la cosiddetta “prevenzione primaria”), ma deve ricomprendere anche tutti quei “..fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane..”.

Ai sindaci, responsabili della sicurezza urbana, come definita all’art.3 della citata legge, viene attribuito (art.8, commi 1 e 2) il potere di adottare ordinanze contingibili (cioè di necessità) e urgenti per “..interventi di manutenzione del territorio connessi a situazione di grave incuria o degrado del patrimonio pubblico o privato ovvero di offesa del decoro urbano, anche con riguardo all’esercizio della prostituzione su strada ..”. Dunque, l’esercizio della prostituzione, ma anche lo sfruttamento della prostituzione (insieme allo spaccio di stupefacenti, all’accattonaggio con impiego di minori e disabili, a fenomeni di abusivismo o di violenza legati al consumo eccessivo di alcol), rientrano tra quelle situazioni che i sindaci debbono prevenire e/o contrastare adottando i conseguenti provvedimenti. Ma c’è di più.

L’esercizio della prostituzione se svolto con “modalità ostentate” è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 a 900 euro, con l’ulteriore conseguenza di un “ordine di allontanamento” dal luogo rivolto al trasgressore. Ora, che la prostituzione in Italia sia diventata un problema serio, soprattutto per la folta schiera, ingrossatasi sempre più, di sfruttatori (uomini e donne, in gran parte stranieri), è cosa nota da tempo, così come è risaputo che le (scarse) risorse investigative territoriali delle forze di polizia sono indirizzate verso altri settori di particolare allarme (terrorismo, spaccio di stupefacenti, reati predatori, immigrazione clandestina).

Ma che si pensi di contrastare questo fenomeno e quello,  ancora più ignobile, della tratta di persone, con le ordinanze sindacali come l’ultima, adottata alcuni giorni fa, dal sindaco di Firenze, contro i “clienti” delle prostitute, è davvero ridicolo. Così come è fuorviante scrivere che l’ordinanza in argomento voluta dal sindaco comporta un procedimento penale che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro. In realtà, si tratta di sanzioni penali già previste dall’art. 650 del codice penale che prevede, appunto, la mancata osservanza di un provvedimento dell’Autorità  legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene. E riesce difficile comprendere a quali delle suddette “ragioni” sia riconducibile quella delineata nell’ordinanza fiorentina (destinata, probabilmente, ad essere impugnata, come è accaduto, in passato, in simili circostanze, in altri Comuni).

Oltretutto, pensare di contrastare la tratta punendo chi chiede o accetta prestazioni sessuali, con una contravvenzione di polizia (la fattispecie dell’art.650 del c.p.) che si può, eventualmente oblare ex art. 162 bis del c.p. con 103 euro, mi pare davvero fuori dalla realtà. Qualcuno parla già di “effetto deterrente” della ordinanza e questa espressione fa tornare alla memoria l’altro “effetto deterrente” (un calo apprezzabile degli sbarchi di migranti sulle coste italiane) che venne sottolineato, anni fa,  quando entrò in vigore il c.d. reato di clandestinità.

Con i risultati disastrosi ben noti a tutti.

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