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PdL – Azioni orientate verso l’educazione alla legalità

Da SD Lombardia il . Atti e documenti

Art. 1  (Oggetto) 

1. La Regione Lombardia
concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità
regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione
della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire
alla educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica,
all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro
le mafie.

Art. 2 (Obiettivi ed
azioni) 

  1. La Regione sostiene iniziative
    per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione
    alla legalità, con l’obiettivo di:
    1. diffondere la cultura della
      legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo;
    2. contribuire all’aggiornamento
      degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale,
      del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione;
    3. ampliare l’informazione,
      anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni
      settore di attività;
    4. svolgere attività di ricerca,
      documentazione, informazione e comunicazione.
  1. Per il perseguimento delle
    finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove e sostiene:
    1. la raccolta e la messa a
      disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico,
      audiovisivo, documentario e statistico;
    2. la realizzazione di ricerche
      ed indagini nonché di incontri e iniziative di sensibilizzazione effettuate
      da Università, Istituti scolastici e da Associazioni costituite a sensi
      di legge il cui statuto preveda attività di studio e diffusione di
      conoscenza nel campo delle azioni per l’educazione alla legalità
      e alla convivenza civile;
    3. la realizzazione di corsi
      di aggiornamento del personale docente;
    4. la realizzazione di corsi
      di aggiornamento degli operatori della sicurezza e dell’assistenza;
    5. lo svolgimento di attività
      informativa e formativa rivolta agli operatori ed alle categorie economiche;
    6. la produzione e lo svolgimento
      di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione
      di software e giochi didattici. 

    Le funzioni amministrative
    per l’attuazione della presente legge sono svolte dalla Giunta regionale.

Art. 3 (Beneficiari)  

  1. Possono usufruire dei contributi
    per le attività indicate dalla presente legge associazioni, enti, istituti
    di ricerca, Università, Istituti scolastici, operanti nel territorio
    regionale, nonché gli enti locali, le CCIAA e associazioni delle categorie
    economiche ed imprenditoriali.
  1. Le associazioni che richiedono
    l’ammissione ai contributi devono
  • documentare almeno due
    anni consecutivi di attività ed iniziative;
  • prevedere nel loro Statuto
    la finalità di svolgimento di attività di Educazione alla Legalità,
    affermazione dei diritti umani e civili, altri scopi coerenti con le
    finalità della presente legge;
  • avere già svolto su tali
    tematiche attività documentabili.
  1. Gli Istituti scolastici
    devono aver previsto nel proprio Piano degli Orientamenti Formativi
    uno specifico programma di attività.
  1. La Regione stipula apposite
    convenzioni con i livelli regionali del Ministero della Pubblica Istruzione,
    dell’Interno, della Difesa, di Grazia e Giustizia e della Amministrazione
    Penitenziaria per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione
    e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione
    realizza, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri
    per la conduzione di iniziative a supporto delle politiche di educazione
    alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

Art. 4 (Iniziative
dirette della Regione) 

  1. La Regione Lombardia attiva
    uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione di inchiesta
    sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e con
    le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale
    afferenti al tema della legalità.
  2. La Regione Lombardia attiva
    programmi di collaborazione con Eurojust e le altre strutture comunque
    denominate ed organizzate, anche di livello parlamentare, promosse dalla
    Unione europea.
  3. La Regione Lombardia può
    aderire ad iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali
    ed enti territoriali.

Art. 5 (Competenze
del Consiglio regionale – Documento di indirizzo) 

  1. Il Consiglio regionale elabora
    e approva un documento di direttive generali almeno con cadenza biennale,
    relativo sia a progetti di interesse regionale sia alle attività dei
    soggetti destinatari dei contributi. Il documento deve contenere:
    • gli obiettivi che si intende
      perseguire;
    • le tipologie di attività
      ammissibili al contributo;
    • le caratteristiche dei soggetti
      destinatari del contributo;
    • i criteri e le priorità
      per la valutazione delle domande.
  1. La Giunta regionale, in
    previsione della elaborazione del documento di direttive, predispone
    un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge.

Art. 6 (Commissione
consiliare) 

  1. Il Consiglio regionale istituisce
    una commissione speciale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del regolamento
    generale, con il compito di predisporre il documento di direttive generali
    e di seguire in via permanente lo sviluppo delle azioni e lo svolgimento
    dei progetti avviati e finanziati.
  2. Alla Commissione possono
    essere anche affidate funzioni relative alla situazione carceraria e
    in relazione alle attività del Difensore regionale. 

 
 

Art. 7 (Modalità) 

  1. La Giunta regionale emana
    annualmente un bando relativo alle attività che intende sostenere per
    l’anno di riferimento. Il bando deve prevedere anche la possibilità
    di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione
    al soggetto destinatario.
  2. I contributi vengono assegnati
    in base ai contenuti del documento di cui al precedente articolo 5.
    La Giunta può decidere di riservare quote di contributo a singole tipologie
    di attività, dandone preventiva comunicazione nel bando.

Art. 8 (Norma finanziaria) 

  1. Agli oneri derivanti dalla
    presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione
    del bilancio regionale.

Art. 9 – (Entrata
in vigore) 

  1. La presente legge entra
    in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bolentino
    Ufficiale della Regione Lombardia.

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