Una nuova assemblea costituente?
Sia nel fronte del Sì sia tra i sostenitori del No al referendum costituzionale ci sono esponenti che ipotizzano l’elezione – con metodo proporzionale – di una nuova assemblea costituente incaricata di realizzare una riforma complessiva della Costituzione vigente.
Questa proposta nasce dalla constatazione che – attraverso il normale percorso parlamentare – è molto difficile realizzare una “grande riforma” che risulti coerente ed omogenea. Infatti anche nel progetto di revisione che verrà approvato o respinto nel referendum del 4 dicembre ci sono alcune contraddizioni palesi. Per esempio, da una parte si tolgono competenze alle Regioni a Statuto ordinario e dall’altra si confermano quelle già più ampie delle Regioni a Statuto speciale.
Ci sono anche autorevoli costituzionalisti che sostengono che la procedura di revisione prevista dall’art. 138 della Costituzione si riferisca implicitamente soltanto a modifiche puntuali e comunque omogenee. In altre parole, il Parlamento può modificare soltanto singoli articoli o specifiche parti del testo costituzionale, ma non sarebbe prevista una “grande revisione”. Anche il termine “revisione” lascia intendere che si dovrebbe trattare di un’attività di verifica e di aggiornamento, non certamente di una radicale ristrutturazione o di un rifacimento completo.
Tutto ciò anche per ragioni di rispetto dell’elettore, che nell’eventuale referendum si ritroverebbe – come accadrà a dicembre – ad esprimersi su una pluralità di argomenti, disponendo soltanto di un unico sì o no.
Da questi limiti, sia pratici che teorici, a fasi alterne viene rilanciata la proposta per l’elezione di una nuova assemblea costituente per realizzare un complessivo ridisegno della Costituzione. Questa idea si scontra però con un fatto oggettivo: che non è prevista dalla Costituzione vigente! Per realizzarla bisognerebbe approvare una legge costituzionale che contenga una deroga all’art. 138 della Costituzione. Ma è possibile derogare dall’art. 138, inserito appositamente come strumento di garanzia della Costituzione?
Alcuni costituzionalisti sostengono che il contesto costituente sia stato un unicum che non può essere ripetuto. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha stabilito che i principi fondamentali contenuti nei primi 12 articoli non siano modificabili. L’art. 139 stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. In sintesi, anche se fosse possibile insediare un’assemblea costituente, questa dovrebbe rispettare alcuni limiti costituzionali.
Resta ovviamente il problema di dover spiegare per quali ragioni sia necessario ricorrere ad una nuova assemblea costituente, anziché procedere a specifiche e mirate revisioni.
Tania Groppi nel “Commentario alla Costituzione” scrive: «La Costituzione non è una fusione fredda, che possa realizzarsi a tavolino come un’opera di ingegneria costituzionale. Dietro un tentativo costituente posto al di fuori di una temperie costituente, si nasconderebbe il tentativo di una classe politica delegittimata di rilegittimarsi nella forma dei Padri fondatori».
Infine, tutti i proponenti di una nuova assemblea costituente indicano come indispensabile il metodo proporzionale di elezione, in modo tale che gli eletti nell’assemblea siano perfettamente rappresentanti della sovranità popolare, cioè siano lo specchio della volontà degli elettori. Di conseguenza si pone la domanda: perché dal 1994 si è accettato che il Parlamento, eletto con metodi tendenzialmente maggioritari, possa tranquillamente realizzare revisioni costituzionali anche molto ampie?
Proprio nel 1994 un gruppo di autorevoli costituzionalisti aveva presentato un documento dal titolo “Con la Costituzione non si scherza”, nel quale si affermava che la “Costituzione è oggi minacciata da propositi e comportamenti ispirati rispettivamente a dilettantismo, tatticismo, interpretazioni di stampo plebiscitario, spregio della legalità costituzionale e non. Del dilettantismo sono rivelatrici due circostanze: l’estemporanea fioritura di progetti organici di velleitarie e spesso pasticciate nuove Costituzioni”. Parole sagge che sembrano scritte oggi.
Ultima nota: quando si inizia un’opera, non si sa mai veramente come va a finire. Anche per l’eventuale assemblea costituente è un rischio da non sottovalutare.
Trackback dal tuo sito.