La Cassazione fissa i paletti per la cattura in acue internazionali di navi straniere che abbiano violato le nostre leggi. E, con la sentenza 32960 della Prima sezione penale, sottolinea che,in base alla cosidetta ‘presenza costruttiva’ “e’ legittimo l’inseguimento e la cattura in alto mare di una nave straniera che abbia violato le leggi dello stato rivierasco, purche’ l’inseguimento della stessa – precisano – inizi non appena una delle imbarcazioni minori, operanti in equipe con essa e addette al trasbordo della merce verso terra, entri nelle acque territoriali e siinizi nei suoi confronti l’inseguimento”. Per questo, rileva piazza Cavour, “e’ sufficiente che la nave inseguitrice dell’imbarcazione minore avverta l’altra nave stazionante al largo dell’ingresso di taleimbarcazione nelle acque territoriali”.
Apllicando questo principio, la Suprema Corte ha dovuto annullare “per difetto di giurisdizione” la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria che, il 7 luglio 2009, aveva convalidato la condanna a otto anni di reclusione oltre ad una multa di 1.134.000 euro nei confronti di due turchi colpevoli di avere compiuto “atti idonei diretti a procurare l’ingresso illegale nel nostro territorio di 63 extracomunitari, trasportati su una motonave turca di 65 metri epoi trasbordati su un gommone che veniva condotto dai due imputati e poi intercettato dalla Guardia di Finanza”. I fatti si sono verificati nella notte tra il 23 eil 24 aprile del 2007 quando la Gdf segnalo’ la presenza, al largo delle coste calabresi, a punta Stilo, di una motonave dalla quale veniva effettuato il trasbordo di un numero imprecisato di persone su una stesa motonave. L’inseguimento a lungo contrastato, a circa 50 miglia dal luogo di avvistamento e infine la cattura della motonave. Per i giudici dei due precednti gradi di giudizio inseguimento e cattura rientravano perfettamente nella nostra giurisdizione.
Gli imputati si sono difesi con successo in Cassazione, facendo notare che la circostanza che il gommone “fosse stato intercettato in acque internazionali escludeva la sussistenza del reato” contestato. Piazza Cavour ha accolto i ricorsi dei due turchi e, ordinando la loroliberazione se non detenuti “per altra causa”, ha bacchettato i giudici di merito evidenziando che “la condotta contestata agli imputati e’ stata interamente consumata in aree sottratte alla giurisdizione italiana”. Nel caso in questione, infatti, rilevano ancora gli ‘ermellini’, “le vicende si sono dipanate ben oltre lo spazio delle acque territoriali italiane, come e’ noto estese fino a 12 miglia marine dalla costa, ne’ in alcun modo puo’ invocarsi la nozionedi diritto internazionale della ‘zona contigua’” dal momento che “lo Stato turco, stato di appartenenza degli imputati e Stato di bandiera della motonave con la quale sono stati trasportati i cittadini extracomunitari destinati allo sbarco clandestino in Italia, non ha mai aderito ad essa”.