Legge Anselmi, contro le associazioni segrete
L’anno era il 1982,
gennaio. La firma in calce alla legge era quella del Presidente
Pertini. L’oggetto era quello di dotare la Repubblica di uno
strumento legislativo che ponesse un freno alle associazioni segrete,
prima fra tutte la Loggia P2, il cancro che aveva minato fino alle
fondamenta la solidità democratica del nostro Paese. Ventotto anni
dopo, ci risiamo. La legge ritorna di stretta attualità. Politici,
imprenditori, magistrati saltano fuori dall’inchiesta P3. Affari e
condizionamenti, naturalmente illeciti che si sommano alle numerose
inchieste dei magistrati di mezza Italia. Dalla Sardegna alla
Campania fino alla Lombardia, il business dell’eolico, dossier
diffamatori contro candidati sgraditi, fino al tentativo di
condizionare la Suprema Corte sulla costituzionalità del Lodo
Alfano. Tutti gli elementi che richiamano in mente gli anni bui della
loggia guidata da Licio Gelli, con molti piduisti rientrati in scena.
Ecco che allora la legge Anselmi ritorna attuale.
Art. 1
SI CONSIDERANO ASSOCIAZIONI SEGRETE,
COME TALI VIETATE DALL’ ARTICOLO 18 DELLA COSTITUZIONE , QUELLE CHE,
ANCHE ALLO INTERNO DI ASSOCIAZIONI PALESI, OCCULTANDO LA LORO
ESISTENZA OVVERO TENENDO SEGRETE CONGIUNTAMENTE FINALITÀ E ATTIVITÀ
SOCIALI OVVERO RENDENDO SCONOSCIUTI, IN TUTTO OD IN PARTE ED ANCHE
RECIPROCAMENTE, I SOCI, SVOLGONO ATTIVITÀ DIRETTA AD INTERFERIRE
SULL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ORGANI COSTITUZIONALI, DI
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI
PUBBLICI ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, DI ENTI PUBBLICI ANCHE
ECONOMICI, NONCHÉ DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DI INTERESSE
NAZIONALE.
Art. 2
CHIUNQUE PROMUOVE O DIRIGE
UN’ASSOCIAZIONE SEGRETA, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 , O SVOLGE
ATTIVITÀ DI PROSELITISMO A FAVORE DELLA STESSA È PUNITO CON LA
RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI. LA CONDANNA IMPORTA LA INTERDIZIONE
DAI PUBBLICI UFFICI PER CINQUE ANNI.
CHIUNQUE PARTECIPA AD UN’ASSOCIAZIONE
SEGRETA È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI. LA CONDANNA
IMPORTA L’INTERDIZIONE PER UN ANNO DAI PUBBLICI UFFICI. LA COMPETENZA
A GIUDICARE È DEL TRIBUNALE.
Art. 3
QUALORA CON SENTENZA IRREVOCABILE SIA
ACCERTATA LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SEGRETA, IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
STESSO, NE ORDINA CON DECRETO LO SCIOGLIMENTO E DISPONE LA CONFISCA
DEI BENI.
P.S. Spetta al Presidente del
Consiglio ordinare lo scioglimento di un’associazione segreta. Oggi il
Presidente del Consiglio è Silvio Berlusconi, tessera P2 n° 1816, indicato da
Gelli come il realizzatore del progetto della loggia.
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