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Riforma Nordio? Crolla il presidio penale della buona amministrazione

Lucrezia Ricchiuti il . Corruzione, Costituzione, Criminalità, Giustizia, Istituzioni, Politica

Il pacchetto di modifiche legislative sulla giustizia del ministro Nordio è pessimo da tutti i punti di vista. Il Fatto quotidiano avrà tempo e modo con le su autorevoli firme di illustrarne i difetti e i pericoli. Personalmente, ho fatto il consigliere comunale e l’assessore, sicché mi soffermo sull’abrogazione proposta dell’abuso d’ufficio. E’ un reato fondamentale per ogni ordinamento che voglia definirsi civile.

Nel codice Rocco del 1930 si chiamava interesse privato in atti d’ufficio. Il titolo di questo delitto diceva tutto. Era il reato di chi mischiava illecitamente scopi personali con la funzione pubblica, chi strumentalizzava il potere per il proprio vantaggio privato.

Progressivamente la descrizione del fatto di reato è stata riformulata, a partire dal 1990 e poi da ultimo nel 2020, con il decreto-legge n. 76. Nella stesura attualmente vigente, l’abuso d’ufficio è il fatto di chi viola regole amministrative fisse od omette di astenersi quando la legge viceversa glielo imporrebbe. Se questo reato venisse abolito, rischierebbe di crollare ogni presidio penale alla buona amministrazione e all’imparzialità.

Facciamo alcuni esempi. In una pratica edilizia, il richiedente avanza una richiesta di permesso a costruire in una zona protetta. Ma il sindaco o chi per lui gliela concede ugualmente perché lo vuole favorire per i motivi più vari (politici, affaristici, familiari). Il giorno dopo – nello stesso comune – perviene una domanda di licenza edilizia legittima ma questa volta viene respinta (anche in questo caso, per i motivi più vari). Il responsabile di questi fatti, d’ora innanzi, potrebbe dormire sonni tranquilli perché non avrebbe commesso alcun reato.

Si dirà: esiste il rimedio del ricorso al TAR o la causa civile. Ma non è così: il TAR e il giudice civile hanno strumenti diversi e servono scopi differenti. La tutela penale è quella più forte perché ha potere dissuasivo e dà ai magistrati poteri d’indagine più efficaci.

Altro esempio: le gare di appalto per servizi e forniture. Qui le regole sono generalmente piuttosto rigide, in ordine ai tempi e ai modi di condurre le procedure competitive. Le ditte che fossero ingiustamente escluse dalle gare non avranno più lo strumento della denuncia penale, perché il pubblico ufficiale inetto o scorretto non patirebbe più alcuna conseguenza penale.

Ulteriore esempio: i concorsi per gli impieghi nella pubblica amministrazione. Qui le regole sono molto rigorose, a partire dalla formazione delle commissioni esaminatrici. Per cominciare, in commissione non può sedere un parente stretto dei concorrenti. Quando vi sono prove scritte, occorre che sia garantito l’anonimato; nelle prove orali, le domande devono essere sorteggiate.

Se venissero violate dolosamente queste norme (a esempio, il presidente della commissione interroga il proprio figlio) che reato sarebbe se non l’abuso d’ufficio? Ancora una volta: c’è il rimedio del ricorso al TAR, ma i tempi della giustizia amministrativa sono diversi e il concorrente ingiustamente leso dovrebbe sempre avere il danaro per pagarsi un avvocato.

Poi ancora: il riparto dei compiti, le promozioni e gli incarichi dentro le pubbliche amministrazioni. Qui spesso si consumano abusi, favoritismi illeciti, dolose inerzie. Come si fa a garantire la legalità nei pubblici uffici? Taluno sostiene che bastano le norme sulla corruzione e sulla concussione. Non è così: in questi ultimi reati occorre provare il passaggio o la promessa di soldi o di altre utilità. La volontaria scorrettezza che danneggia altri o la dolosa violazione amministrativa, di per sé, non sarebbe più punita.

Inoltre, spesso le indagini su abusi d’ufficio hanno condotto a scoprire reati ben più gravi quali corruzione, associazioni per delinquere, enormi evasioni fiscali. Sicché, abolendo questo reato, si rinuncia anche alla sua fondamentale funzione di reato-sentinella.

In conclusione, l’art. 97 della Costituzione prescrive che l’attività amministrativa sia imparziale ed efficiente. Senza un argine anche di tipo penale, è lo stesso principio costituzionale a essere svuotato.

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