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Milano, un documento per una corretta informazione giudiziaria

Ordine dei Giornalisti della Lombardia il . Brevi, Diritti, Giustizia, Informazione, Istituzioni, Lombardia

È stato firmato dal Tribunale e dalla Procura di Milano, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Unione delle Camere penali di Milano e dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. L’obiettivo: regolamentare meglio i flussi di notizie dalla Procura e dal Tribunale contemperando diritto di cronaca e presunzione di innocenza. Il testo del documento.

Informare rispettando la presunzione di innocenza. È questo l’obiettivo e l’ambizione del Documento di intesa in materia di corretta informazione giudiziaria che è stato firmato, e presentato lunedì 9 dicembre al Tribunale di Milano dal presidente del Tribunale Fabio Roia, dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola, dal presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano Antonino La Lumia, dalla presidente della Camera Penale di Milano Valentina Alberta e dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Riccardo Sorrentino. Il documento intende regolamentare meglio i flussi di informazione provenienti dalla Procura e dal Tribunale, materia normata di recente dal decreto legislativo 188/2021 noto come decreto Cartabia.

Il documento individua innanzitutto i criteri per la diffusione di informazioni sui procedimenti penali, sempre nel rispetto della presunzione di innocenza. L’interesse pubblico alla divulgazione è connesso alle esigenze del procedimento penale o alla particolare gravità del fatto reato. Casi emblematici sono la necessità di individuare gli autori del reato, la sussistenza di motivi di sicurezza, la prevenzione di turbative dell’ordine pubblico o di commissione di altri reati. Si enfatizza che tali comunicazioni devono essere imparziali, essenziali e sobrie. Non sono indicate, a meno che non sia necessario, le persone coinvolte, mentre l’indagato/imputato ha in diritto di non essere indicato come colpevole. La Procura può fornire chiarimenti alla stampa per correggere eventuali imprecisioni nelle notizie.

Si regolamenta inoltre l’accesso dei giornalisti agli atti non coperti da segreto: l’”interesse” richiesto dall’articolo 116 del codice di Procedura penale per il rilascio tempestivo delle ordinanze applicative di misure cautelari, verrà valutato, caso per caso e senza automatismi, avuto riguardo a una definizione di interesse pubblico (diversa da quella che presiede alle comunicazioni dell’Autorità giudiziaria) che terrà conto di un decalogo, proposto dall’Ordine dei giornalisti, sulla base delle particolarità del lavoro giornalistico e stilato da un gruppo di lavoro di cui hanno fatto parte l’avvocato Guido Camera, esperto di diritto dell’informazione, e Luca Rinaldi, giornalista di MilanoToday e componente della Commissione Cronaca Giudiziaria dell’OgL.

Secondo tale decalogo, nelle richieste e nelle istanze ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale può essere considerato sussistente un interesse ad acquisire copia degli atti che non siano coperti da segreto se, a livello nazionale o a livello locale:

• il crimine in questione è molto grave o ha caratteristiche tali da incidere nella quotidianità di una comunità, di una città o della vita civile nazionale, o nella visione del mondo dei lettori, anche sotto il profilo etico e di costume.

• c’è una connessione o una contraddizione tra un ufficio, un mandato, un ruolo sociale o una funzione anche professionale di una persona e l’azione per la quale è accusata, soprattutto – ma non solo – se le è richiesto il rispetto della credibilità, della fiducia dei cittadini e del decoro.

• c’è una connessione tra la posizione di una persona nota, anche a livello locale o in ambienti ristretti ma rilevanti per la vita sociale, e il crimine di cui è accusato oppure se il crimine di cui una persona è accusata è contraria alla sua immagine pubblica.

• un crimine grave è commesso in pubblico.

• è stato effettuato un arresto in flagranza.

• è stato emesso un mandato d’arresto o un fermo su iniziativa della polizia giudiziaria.

• in tutti gli altri casi in cui l’attenzione del pubblico abbia inequivocabilmente mostrato una solida rilevanza sociale e civile per il procedimento.

• in tutti quei casi dove l’azione del potere giudiziario limita la libertà personale dell’individuo e dunque è soggetta all’interesse giornalistico in funzione democratica, sia in fase di indagine preliminare sia in fase processuale, anche con specifico riferimento alla tutela della presunzione di innocenza nel processo penale.

È richiamata inoltre, per i processi penali e civili, e sempre in presenza di un interesse pubblico, la possibilità di un’informazione provvisoria su decisioni e sentenze, in particolare all’esito della camera di consiglio.

Protocollo presunzione di intesa in materia di informazione giudiziaria

Ordine dei Giornalisti della Lombardia

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