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DDL 1660. Se la scelta repressiva alimenta l’insicurezza e la distanza dalle istanze sociali

Magistratura Democratica il . Brevi, Costituzione, Diritti, Giustizia, Istituzioni, Politica

In questi giorni è all’attenzione della Camera dei deputati il DDL 1660 [Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario], di iniziativa governativa [proponenti i ministri Crosetto, Nordio, Piantedosi].

Colpisce, nel complesso, la tendenza a introdurre nuove incriminazioni e, in linea generale, a introdurre inasprimenti sanzionatori. Una linea di tendenza che però non assicura affatto risultati concreti sul piano della prevenzione dei fenomeni criminali.

Preoccupa, in secondo luogo, la costruzione di nuove fattispecie penali (o l’introduzione di aggravanti) che perseguono l’obiettivo di sanzionare in modo deteriore gli autori di reato che hanno commesso fatti nel corso di manifestazioni pubbliche o di iniziative di protesta contro la realizzazione di c.d. grandi opere. A ciò si aggiunge l’ampliamento del catalogo di misure di prevenzione atipiche, con attribuzione del potere al Questore di vietare a determinate categorie di persone l’accesso ai luoghi ove si realizzano le c.d. grandi opere. Si tratta di previsioni che intendono disegnare un “tipo d’autore” veicolando nel discorso pubblico l’idea che la pubblica manifestazione di protesta è in sé un fatto da stigmatizzare.

Espressione della over-criminalization per “tipo di autore” sono anche la previsione o l’inasprimento delle misure repressive nei confronti di chi occupa case, di chi fa blocchi stradali (anche non violenti), di chi adotta iniziative di protesta particolarmente appariscenti (si allude alle norme che intendono aggravare il trattamento sanzionatorio rispetto a fenomeni di protesta come quelli posti in essere dal movimento Ultima generazione). Novità che lasciano perplessi sia in ordine alla proporzionalità della risposta sanzionatoria (che si vuole inasprire) sia sotto il profilo della selezione dei fatti cui attribuire disvalore penale (si pensi ai blocchi stradali non violenti).

Sempre nel solco dell’ampliamento dei poteri attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza di incidere direttamente sulla libertà personale meriterebbe una seria riflessione l’ampliamento delle ipotesi di possibilità di arresto in c.d. flagranza differita, posto che essa rischia di porsi in frizione con le garanzie scolpite nell’art. 13 della Costituzione

Come espressione di una logica penale principalmente repressiva e muscolare si segnalano, ancora, le norme in materia penitenziaria: gli interventi che potenzialmente renderanno possibile l’ingresso in carcere di bambini di età inferiore a tre anni (o la forzata rescissione dei legami con la madre); l’introduzione del reato di rivolta penitenziaria (che incrimina anche atti di resistenza passiva all’esecuzione di ordini, senza nemmeno avere la cura di specificare che tali ordini debbono essere almeno legittimi…); l’introduzione di ulteriori ipotesi di ostatività o di automatismi che rendono più arduo l’accesso a benefici penitenziari.

Per contro – e rispondendo alle attese elettorali che alimentano il consenso di forze ampiamente rappresentate in Parlamento – si introducono numerose disposizioni che intendono offrire uno statuto privilegiato agli operatori del settore della sicurezza pubblica: il porto d’armi senza licenza (che ha l’effetto potenziale di aumentare il numero  di armi in circolazione); l’introduzione di fattispecie incriminatrici ad hoc (con possibilità di arresto in flagranza differita); l’introduzione della possibilità di avere sostegno economico in caso di sottoposizione a procedimenti penali in conseguenza di fatti connessi all’esercizio della funzione rivestita (a differenza della generale platea dei dipendenti pubblici).

Il DDL interviene anche sulla questione migratoria. E lo fa – ancora una volta – con interventi normativi che intendono rendere più difficile il soccorso (si allude agli interventi di modifica al codice della navigazione, che possono introdurre ulteriori ostacoli alle attività delle ONG impegnate nei soccorsi in mare) e più difficile la vita dei migranti, una volta giunti sulle rive italiane.

Anche se il nome giornalistico del provvedimento, scelto dalla maggioranza di governo, richiama la “sicurezza”, molte delle disposizioni di questo decreto non solo non giovano alla sicurezza pubblica ma anzi rendono le città meno sicure per tutti.

È certamente il caso della disposizione che modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, obbligando gli esercenti commerciali che vendono SIM a richiedere il permesso di soggiorno a persone straniere come condizione per procedere all’acquisto.

Una vera e propria disposizione anti-migranti, che limita la possibilità di acquistare e possedere beni nei confronti di una categoria di cittadini stigmatizzata in base all’etnia, così riportando alla memoria i tempi più bui del secolo scorso.

Ma non è solo questo. Prendersi carico della sensazione  di insicurezza che viene percepita, soprattutto nei grandi centri urbani, a seguito dei ricorrenti episodi di violenza che hanno per protagonisti migranti che vivono in strada, soprattutto nelle zone delle stazioni, senza nessun accesso alle reti della società, significa, come il semplice buon senso dovrebbe chiarire a chiunque, dotarsi un sistema sociale di presa in carico di queste persone: identificarle innanzitutto, visitarle per capire se hanno problemi fisici o psichici che richiedano interventi immediati, allocarle in centri dove abbiano almeno un letto e un pasto garantito e soprattutto toglierle immediatamente dalla strada,  dove l’unico sbocco di sopravvivenza è la criminalità, che infatti spesso li sfrutta coinvolgendoli nel consumo e nel piccolo spaccio di stupefacenti,  così aggravando le loro problematiche psichiche e personali e incrementando la possibilità di condotte violente.

Questo ci rende tutti più insicuri. Rispondere con pene sempre più severe non aiuta certo le vittime di quei reati, che intanto li hanno subiti e continueranno a subirli in misura sempre maggiore, se i migranti non regolari vengono deliberatamente spinti a delinquere da disposizioni come questa.

Non vediamo poi cosa c’entrino con la sicurezza dei cittadini le tante norme del decreto che criminalizzano il dissenso verso le politiche di governo, come quella che introduce il reato di  “blocco stradale”, chiaramente rivolta alle associazioni ambientaliste,  o quella che introduce un’ulteriore circostanza aggravante dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso al fine di impedire la realizzazione di un’opera pubblica o di un’infrastruttura strategica, anch’essa chiaramente rivolta alle manifestazioni contro la realizzazione di grandi opere come la TAV o il Ponte sullo Stretto, manifestazioni che peraltro vedono spesso un’ampia partecipazione delle comunità cittadine locali.

L’unica “messa in sicurezza”, in questo caso, è quella delle politiche di governo, che usa il grimaldello del diritto penale per disincentivare e reprimere il dissenso, proprio da parte chi lamenta sempre la presunta “politicizzazione della giustizia”.

Il DDL 1660 – oggetto della libera discussione in Parlamento – sembra dunque usare la leva penale per disegnare simbolicamente un nuovo assetto dei rapporti tra Autorità e consociati, veicolando un chiaro messaggio: legge e ordine, chi protesta, chi è marginale, chi non pratica ginnastica d’obbedienza domani rischierà ben più di ieri. “La maggior parte delle sue disposizioni (come sostiene l’OCSE nel parere reso il 27 maggio 2024) ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello stato di diritto”.

Non ci sembra che il DDL, così come è formulato, sia un messaggio coerente con le esigenze del sistema penale e penitenziario, né con la proclamata necessità di costruire un sistema penale liberale e informato al garantismo.

L’Esecutivo di Magistratura democratica

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