La piaga della violenza sulle donne e di quella domestica
Il 9 dicembre p.v. entrerà in vigore la legge 24 novembre 2023 n.168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, approvata sollecitamente e all’unanimità in Parlamento dopo i recenti gravissimi episodi di violenza nei confronti delle donne ed in particolare dopo l’omicidio della giovane Giulia Cecchettin.
Il legislatore, dunque, è intervenuto di nuovo sulla materia dei reati da c.d. “codice rosso” (Legge 69/2019) dopo la L. 8 settembre 2023, n.122 (composta da un solo articolo), all’insegna di una tutela da accentuare delle vittime di violenza.
La legge 168/2023 amplia, intanto, l’ambito di applicazione dell’ammonimento d’ufficio del questore anche ai casi riconducibili ai reati – consumati o tentati – di violenza privata, di minaccia aggravata, di atti persecutori, di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il c.d. revenge porn), di violazione di domicilio e di danneggiamento.
Deve trattarsi di reati che avvengono in un contesto di violenza domestica con cui si intende, secondo la legge suindicata, “gli atti non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” (Dossier XIX Legislatura, A.S. n. 923 e connessi).
Con la legge in questione viene sancito l’obbligo da parte delle forze di polizia, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati suddetti, di informare la medesima vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza nonché metterla in contatto con tali centri a richiesta espressa.
L’ufficio di polizia che procede per reati riconducibili alla violenza domestica, se rileva l’esistenza di concreti e rilevanti elementi che prefigurino il pericolo di reiterazione delle condotte, deve darne comunicazione (aggiungo sollecita) al prefetto per l’adozione, a tutela della persona offesa, di misure di vigilanza dinamica (di solito consistono in frequenti passaggi, nel luogo di residenza della vittima, dei servizi di pattugliamento di polizia e carabinieri, disposti quotidianamente nelle città).
La legge in questione estende l’applicabilità da parte dell’autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali (e tra queste la sorveglianza speciale che costituisce la principale misura di prevenzione) estendendo l’applicabilità nei confronti di persone indiziate di reati, consumati o tentati, di omicidio, lesioni gravi, (aggravate dal legame familiare o affettivo ex art.577 c.p.), deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, violenza sessuale.
Nel disporre la sorveglianza speciale il Tribunale può imporre nei confronti delle persone indiziate dei delitti suindicati, il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare attenzione e di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone.
Con la nuova legge viene, inoltre, previsto, nel caso di violazione dei provvedimenti d’urgenza adottati dall’autorità giudiziaria la reclusione da 1 a 5 anni consentendo l’arresto alla polizia giudiziaria anche fuori dei casi di flagranza.
Una priorità viene indicata nella formazione dei ruoli di udienza e di trattazione dei processi con la priorità assoluta di quelli che riguardano il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art.387bis c.p.), la costrizione o induzione al matrimonio (art.558 bis c.p. ), lesioni personali aggravate, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art.583 quinquies c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art.593 ter c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art.612 ter c.p.), stato di incapacità procurato mediante violenza (art.613 terzo comma c.p. unica fattispecie di reato non direttamente riconducibile espressamente alla violenza di genere e domestica).
Quanto mai opportuna la richiesta trattazione sollecita degli affari giudiziari in questo ambito, anche nella fase della adozione eventuale di misure cautelari personali, sollecitando anche la specializzazione dei magistrati come richiesto, tra l’altro, dalla c.d. Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge 77/2013).
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