Nordio, i femminicidi e il “genere” del codice
Il ministro Nordio è contro il femminicidio? Ovviamente nessuno può pensarlo.
Ma al Salone della Giustizia di Roma Nordio ha detto che “il magistrato deve solo applicare la legge, gli piaccia o non gli piaccia. Se è difforme ai suoi principi minimi dell’etica cambi mestiere. Non esiste la possibilità di un diritto creativo”.
Ora, il sistema legislativo non è qualcosa di perfetto, di cristallizzato di cui sia possibile un’unica lettura. C’è sempre necessità di un bilanciamento che soppesi i valori in gioco alla luce della Costituzione.
In un contesto caratterizzato da una produzione legislativa alluvionale, spesso con leggi-compromesso dovute alla complessità politica e sociale; dove fonti sopranazionali e regionali si affiancano e talora confliggono con quelle nazionali), le valenze “creative” dell’interpretazione sono inevitabili, essendo necessario scegliere tra diverse opzioni possibili (in base al testo della norma e al sistema in cui essa si inserisce): e scegliere significa privilegiare alcuni o altri elementi di valutazione.
Ma per uscire da un ragionamento astratto, ecco un esempio.
L’articolo 575 C.P. punisce, per omicidio doloso, chiunque cagiona volontariamente la morte di un uomo; il successivo articolo 589 punisce, a titolo di omicidio colposo, chi provoca la morte di una persona. La sequenza e la diversità dei termini non sembrerebbero lasciar dubbi: eppure si può seriamente pensare che non costituisca reato l’omicidio volontario di una donna?
Ma prima che qualcuno sia tentato di applicare alla lettera il Nordio-pensiero, sarà bene che il Guardasigilli faccia inserire la parola persona anche nell’art. 575….
Fonte: Il Fatto Quotidiano
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