“Le sentenze si rispettano. Ma non è detto che siano corrette”
Riflessioni e approfondimenti in merito alla sentenza del TAR Sardegna n. 00654 del 14 settembre 2023.
Il 14 settembre 2023 il TAR Sardegna (Prima Sezione) ha emanato la sentenza n. 00654/2023 sul ricorso n. 00157/2023 presentato dal CSV Sardegna Solidale ODV avverso l’ONC e la sua decisione di accreditare il CSS quale CSV della Sardegna.
Per valutare la legittimità o meno di alcuni passaggi della sentenza riteniamo indispensabile approfondire alcuni temi.
1 – Il Conflitto di interesse
Senza entrare nel merito della complessa materia, ai fini della comprensione di quanto scritto in sentenza, occorre sapere che l’Organismo Nazionale di Controllo (ONC) è una fondazione di diritto privato con personalità giuridica prevista dal CTS (art 64) in applicazione della Legge-delega n. 106/2016 che però non parla né prefigura mai un organismo siffatto (vedasi L. 106/2016 art 5, comma f).
In ogni caso l’art 64 del CTS, tra l’altro, definisce i compiti dell’ONC.
Il successivo art 65 del CTS tratta degli Organismi Territoriali di Controllo (OTC), definendoli “uffici territoriali dell’ONC privi di autonoma soggettività giuridica”.
Il comma 7, punto a) dell’art 65 sancisce che gli OTC, tra l’altro,
“a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;”
Nel caso specifico della Procedura di accreditamento 2022 di un CSV in Sardegna, la sentenza afferma che“l’OTC ha svolto solo un’attività meramente istruttoria senza avere alcun potere decisionale sugli esiti della procedura in questione”.
L’attività “meramente” istruttoria è consistita nell’analisi della documentazione prodotta dai soggetti partecipanti alla Procedura e nella sua validazione/approvazione.
Su questa attività l’OTC ha prontamente rilevato carenze nella documentazione presentata da Sardegna Solidale. Carenze altrettanto prontamente “sanate”.
Riguardo alla documentazione presentata da CSS l’OTC Sardegna scrive a verbale che non rileva alcuna carenza.
I 6 membri dell’OTC Sardegna (e non 7 come erroneamente riportato nella sentenza del TAR) che hanno presieduto alla attività istruttoria (di cui almeno 4 sarebbero in evidente conflitto di interesse) hanno certamente eseguito con meticolosa puntigliosità la ricognizione della documentazione presentata da Sardegna Solidale ma sembrano non aver usato la stessa solerzia nell’analisi della documentazione presentata da CSS.
Si apre qui il secondo tema di riflessione:
2 – I soci indiretti di CSS (ovvero i soci diretti dei soci diretti di CSS)
L’analisi documentale fatta dall’OTC Sardegna sembra sorvolare sulla autocertificazione presentata dal rappresentante legale di CSS e riportante, oltre ai soci diretti, anche l’elenco dei soci indiretti, come richiesto dalla Procedura.
A tal proposito la Procedura è perentoria.
Infatti la “Tab. 1 – Criteri di valutazione e punteggi” al punto G. 01 (pag. 11) recita come segue:
“Rappresentatività dell’ente candidato: numero e forma giuridica degli ETS soci diretti e indiretti, considerando anche l’andamento storico della compagine sociale e il numero effettivo degli iscritti alle associazioni socie.”
La Procedura prescrive che i Soci Diretti e i Soci Indiretti devono essere ETS (Enti di Terzo Settore)!
Ma chi sono gli ETS?
E’ la stessa Procedura che lo chiarisce all’art. 2, comma 3 (pag 5) precisando che
“3. Ai fini della presente procedura, si considerano «enti del Terzo settore» gli enti iscritti, entro la data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3, al Registro unico nazionale del Terzo settore istituito con D.M. 106/2020 del 15/09/2020. In ogni caso, in considerazione della fase transitoria in corso, si considerano «enti del Terzo settore» gli enti iscritti in uno dei registri nazionali, regionali o provinciali previsti dalle normative di settore per le Organizzazioni di Volontariato, per le Associazioni di Promozione Sociale o per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell’art. 101, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore”.
Ebbene, se la solerzia dei 6 (su 7) membri dell’OTC Sardegna (di cui almeno 4 sembrerebbero in conflitto di interesse) si fosse applicata a questo punto e alla autocertificazione prodotta dal rappresentante legale di CSS, la manifestazione di interesse di CSS avrebbe dovuto essere rigettata in quanto vengono dichiarati ETS (Enti di Terzo Settore) centinaia di organismi che non lo sono.
Il ruolo istruttorio del controllo documentale avrebbe dovuto evidenziare questa clamorosa anomalia? Come mai non è stata rilevata?
Una svista? Incompetenza? O malafede?
Gli interrogativi restano inevasi. Ma restano tutti.
Resta soprattutto il fatto che CSS, pur in presenza di questa evidentissima irregolarità, viene ammessa alla valutazione (passaggio successivo) e vince il Bando!
Le motivazioni riportate in sentenza a tale proposito (punti 27-33) non appaiono coerenti con i principi e le regole della materia.
Il terzo elemento di riflessione nasce da quanto segue.
3 – La valutazione della Commissione di Valutazione (e la sua insindacabilità)
Sono due in particolare i punti critici della valutazione:
- Il numero dei soci indiretti dichiarati da CSS (centinaia di enti non ETS)
- Il punteggio attribuito alla SOSTENIBILITÀ ED ECONOMICITÀ
Sul numero dei soci indiretti l’OTC Sardegna ha ritenuto valida la dichiarazione presentata da CSS e in base a tale dichiarazione (489 soci indiretti, la maggior parte non ETS) a CSS sono stati attribuiti n. 4 punti. A Sardegna Solidale, che ha dichiarato 200 soci indiretti (ETS) ne sono stati attribuiti 1,60.
Su Sostenibilità ed Economicità a CSS – nonostante sia una realtà associativa con una “storia” di appena sei mesi di vita ed abbia presentato solamente un bilancio consuntivo – sono stati attribuiti n. 8 punti e a Sardegna Solidale 5 punti, malgrado gestisca da oltre vent’anni l’intero universo dell’associazionismo volontario in Sardegna ed abbia prodotto alla Commissione gli ultimi tre bilanci consuntivi e altrettanti bilanci sociali.
Su questo punto la sentenza dichiara che “non si riscontra alcuna illogicità o manifesta ingiustizia suscettibile di inficiare la legittimità della decisione impugnata”.
E’ davvero difficile immaginare che una realtà associativa, costituita da 16 enti, con appena sei mesi vita, senza alcun bilancio “sociale” e senza alcuna esperienza pregressa possa essere stata valutata più “meritevole” rispetto a una realtà associativa costituita da 280 organizzazioni, con oltre 20 anni di esperienza pregressa di successo e con bilanci consuntivi e bilanci sociali consolidati e certificati.
C’è qualcosa che non torna e che sfugge anche alla più benevola interpretazione.
Per la terza volta in tre anni e sempre con motivazioni che appaiono inconsistenti, le manifestazioni di interesse presentate da Sardegna Solidale sono state rigettate da ONC.
Di contro – nonostante le clamorose irregolarità facilmente rilevabili dall’OTC in fase istruttoria– il CSS è stato accreditato per ben due volte, piegando le regole a un disegno che sembra precostituito.
A chi abbiamo pestato i piedi?
Due riflessioni di fondo scaturiscono quasi spontaneamente da questa opaca vicenda:
- In questo modo si “uccide” il senso di giustizia che tanti volontari/cittadini hanno curato e curano nella loro azione volontaria e di conseguenza cresce la sfiducia nell’azione della magistratura (seppur amministrativa, in questo caso);
- In questo modo si “uccide” la socialità nelle nostre comunità territoriali dove molte realtà associative, deluse e demotivate dagli sviluppi di questa opaca vicenda, stanno decidendo di chiudere i battenti delle loro realtà associative e di … fare altro.
“Delitti” tanto immateriali quanto reali che vorremmo non restassero impuniti.
Chi ne ha responsabilità se la assuma e ne porti il peso.
Cagliari, 11 ottobre 2023
L’Ufficio di Presidenza del CSV Sardegna Solidale ODV
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