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La Consulta apre la via per lo sconto di pena all’anarchico Cospito

Redazione il . Brevi, Costituzione, Criminalità, Diritti, Istituzioni, SIcurezza, Società

Incostituzionale la norma che vincolava all’ergastolo.

Dopo i tanti “no” incassati in questi mesi dalla magistratura (e anche dal ministro Nordio) sulla revoca del 41 bis e sulle richieste di differimento della pena e dei domiciliari, Alfredo Cospito torna a sperare.La Corte costituzionale ha fatto cadere la norma che vincolava la Corte d’assise d’appello di Torino a infliggergli necessariamente l’ergastolo per l’attentato alla Scuola degli allievi dei carabinieri di Fossano.

Aprendo così la via alla possibilità, se i giudici di merito lo riterranno, anche di dare una pena meno severa, tra i 20 e i 24 anni, all’ anarchico, da 6 mesi in sciopero della fame.

Saranno loro insomma ora a dover decidere se infliggere il carcere a vita come chiede la procura generale di Torino o meno.

Mentre nessun effetto, a quanto si apprende, avrà la decisione della Consulta sul 41 bis.

Si tratta comunque di un risultato per Cospito e il suo legale. “Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l’applicazione. La decisione di quest’oggi della Corte costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito”, ha affermato il difensore dell’anarchico, Flavio Rossi Albertini.

“La pena fissa è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la pena all’offesa”. E’ uno dei passaggi dell’ intervento davanti alla Corte Costituzionale dal difensore di Alfredo Cospito. La Consulta deve pronunciarsi sulla costituzionalità dell’articolo 69 del codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi, come quello di Cospito, di recidiva aggravata. Una decisione da cui dipenderà il destino giudiziario dell’anarchico, che rischia di veder innalzare all’ergastolo la condanna a 20 anni che già sta scontando per l’attentato alla scuola Carabinieri di Fossano.

L’attentato fu compiuto il 2 giugno del 2006: nei cassonetti dei rifiuti vennero collocati due dispositivi ad alto potenziale esplosivo nei pressi di uno degli ingressi della Scuola di Fossano, non ci furono né morti né feriti. Proprio in considerazione dei limitati danni prodotti dagli ordigni, secondo la Corte d’assise d’appello di Torino si dovrebbe riconoscere l’attenuante per i fatti di lievi entità, che ridurrebbe la pena di un terzo. Ma per Cospito, che per quell’attentato risponde di strage politica, punita con l’ergastolo, c’è un ostacolo insormontabile: è stato dichiarato recidivo reiterato e l’articolo 69 del codice penale impedisce che in un caso come il suo si possa applicare lo sconto di pena.

Ed è per questo che i giudici di Torino hanno chiesto alla Consulta di pronunciarsisulla costituzionalità della norma che appare contraria al principio della proporzionalità della pena e della rieducazione del condannato. “Il mio assistito ha visto transitare la pena da 15 anni alla pena fissa dell’ergastolo” ha messo in evidenza l’avvocato Flavio Rossi Albertini, sottolineando la “singolarità” della vicenda di Cospito.

La questione sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino deve essere dichiarata inammissibile e infondata, sostiene invece l’avvocato generale dello Stato, Paola Zerman, con il collega Ettore Figliolia. Questo perché “porterebbe ad un vulnus nel sistema” il riconoscimento di attenuanti per lieve entità del fatto. Una decisione del genere infatti “può aprire la strada a riconoscere la lieve entità ad altri reati come l’associazione mafiosa”.

“C’è un equivoco di fondo da parte della Corte di Torino: l’affermazione che laddove non ci sono morti la strage è di lieve entità. E’ come dire che la strage per fini politici deve richiedere un pericolo concreto e quindi la morte delle persone. Ma così siamo fuori dalla norma”, ha osservato Zerman. Non solo: se si procedesse su questa via si aprirebbe una breccia per tutti i reati di pericolo, con conseguenze su altri reati gravi come l’associazione mafiosa.

Ma al di là di questo è proprio la natura del reato contestato a Cospito, strage politica, a impedire per l’avvocatura dello Stato l’applicazione dell’attenuante. Fa parte dei “reati più gravi ” e non punisce la condotta di un pazzo, ma di chi vuole attentare alla sicurezza dello Stato. “E l’anarchico è colui che non agisce mai isolato, dietro c’è un’ideologia, basata sull’idea che la violenza possa vincere”.

Le condizioni di Cospito

“Domani avrò un colloquio con lui, speriamo di avere già la decisione della Consulta, così da poterci orientare alla comprensione di che cosa fare ora”. Lo ha detto l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore dell’anarchico Alfredo Cospito, all’uscita dalla Corte costituzionale.  Quanto alle condizioni del suo assistito “non si alimenta con pasta, pesce e carne, da 180 giorni. Non avremmo mai pensato che sarebbe giunto vivo al 18 aprile. Ma ha perso la capacità di deambulare, non muove più un piede e ha perso 50 chili di peso”.

Fonte: Ansa


Ergastolo e bilanciamento delle circostanze del reato

Nella camera di consiglio odierna la Corte Costituzionale ha esaminato la questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino sull’articolo 69, quarto comma, codice penale.

In continuità con i suoi numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata, la Corte ha ritenuto tale norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo.

Secondo la Corte, il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti previsto dai primi tre commi dello stesso art. 69. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva.

È quanto rende noto l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale, in attesa del deposito della sentenza.

Fonte: Corte Costituzionale, Ufficio comunicazione e stampa


Cospito. Antigone: “demolito ancora un pezzo della ex Cirielli. Ora ci auguriamo il ministro rivaluti il 41-bis per l’anarchico”

La sentenza della Corte costituzionale arrivata nella serata di oggi dà ragione alla Corte di assise d’appello di Torino che aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del Codice penale, che non consente che ai recidivi vengano riconosciute circostanze attenuanti prevalenti sulle aggravanti, in modo da consentire una quantificazione della pena adeguata alla minore gravità del reato in concreto commesso.

Il caso riguarda Alfredo Cospito ed un suo attentato del 2006 ad una caserma di Carabinieri nel quale nessuno rimase ucciso o ferito, reato previsto dal Codice Rocco di epoca fascista e per il quale, in assenza della possibile valutazione di circostanze attenuanti, la pena prevista è solo quella dell’ergastolo.

In merito alla questione di costituzionalità Antigone aveva presentato un Amicus curiae a sostegno delle ragioni esposte nella ordinanza di rimessione.

“Con la sentenza di oggi la Consulta stabilisce definitivamente che la pena deve corrispondere alla gravità del reato. Non è possibile trattare allo stesso modo casi in cui ci sono morti e casi in cui, invece, non ci sono stati neanche feriti” dichiara Patrizio Gonnella, presidente di Antigone.

“Passo passo – sottolinea ancora Gonnella – la legge ex Cirielli, che era obbrobrio giuridico in evidente conflitto con l’articolo 27, è stata demolita. Ci auguriamo che la rideterminazione della pena, a questo punto conseguente, porti anche il ministro della Giustizia Nordio ad una rivalutazione relativa al regime 41-bis in cui Cospito è attualmente detenuto”.

Fonte: Antigone


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