Legge di bilancio ed ergastolo ostativo: le due importanti eredità di fine 2022
Negli ultimi giorni del 2022 due leggi hanno tagliato il traguardo. Si tratta della legge di bilancio 2023 e della legge di conversione del cosiddetto Decreto “rave party” che tra le numerose misure, contiene anche la riforma della disciplina relativa all’ergastolo ostativo. Vediamole nel dettaglio.
Legge di bilancio
Per quel che concerne la legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), si deve segnalare:
- L’incremento di 1 milione di euro del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Fondo “Amministratori sotto tiro”);
- La proroga delle concessioni per la raccolta del gioco;
- In tema di antiriciclaggio, l’innalzamento della soglia per l’uso del contante da €1.000,00 a €5.000,00;
- La conferma, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di alcuni capitoli di spesa relativi: al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso; alle gestioni commissariali straordinarie nei Comuni sciolti; alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per mafia; al funzionamento dell’ANBSC;
- Una serie di altri stanziamenti in favore degli Enti locali.
Sul sito di Avviso Pubblico la scheda di sintesi della Legge di Bilancio 2023 con il dettaglio di tutte queste misure.
Ergastolo ostativo
La conversione in legge del d.l. 162/2022 consente di mettere un punto sulla vicenda relativa all’ergastolo ostativo, da tempo oggetto dell’interessamento della Corte costituzionale (ultima in ordine di tempo l’ordinanza 97/2021).
La Consulta, infatti, era intervenuta per dichiarare incostituzionali le norme che individuavano nella collaborazione l’unica possibile strada a disposizione del condannato all’ergastolo per un reato ostativo per accedere ai benefici penitenziari. Ritenendo necessario un intervento del legislatore, la Corte costituzionale aveva “sospeso” il giudizio, assegnando un termine al Parlamento per intervenire (inizialmente il 10 Maggio, poi prorogato all’8 Novembre).
Il decreto-legge 162/2022 e la relativa legge di conversione (legge 30 dicembre 2022, n. 199) sono intervenute, in particolare, sull’art. 4-bis (“divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”), comma 1, della legge 354/1974 e sull’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152.
Tra le novità, si segnala che adesso i benefìci penitenziari ai detenuti per una serie di delitti (tra cui i delitti ex art. 416-bis e 416-ter) possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia” purché, tra le altre condizioni, siano allegati anche “elementi specifici, diversi e ulteriori (…) che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”.
La nuova disposizioni prevede, inoltre, una serie precisa di cautele, compresa l’acquisizione da parte del giudice di “dettagliate informazioni in merito al perdurare dell’operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell’internato e alla sua posizione all’interno dell’associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione”, oltre ad accertamenti sulla situazione patrimoniale estesi anche al nucleo familiare e ad altre persone collegate.
Se emergono indizi dell’attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, si ribalta l’onere della prova e sarà il condannato a dover fornire, “entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria”.
Sul sito di Avviso Pubblico la scheda di sintesi della nuova disciplina relativa all’ergastolo ostativo.
A cura di Marco De Pasquale
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