Storia della magistratura e dell’associazionismo giudiziario: una complementarità necessaria
Relazione svolta al corso “Storia della magistratura e dell’Associazionismo”, Scuola Superiore della Magistratura (Scandicci, 3 ottobre 2022).
Due parole per introdurre
Chi vi parla non è nuovo rispetto al tema della relazione. Ricorderò solo – rinviando a quel testo lungo per tutto ciò che oggi dovrò necessariamente omettere – una mia relazione precedente, tenuta quando facevo parte del Direttivo della Scuola superiore della magistratura e intitolata Le correnti della magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni. La relazione, datata novembre 2019, divenne poi grazie alla cortesia di Nello Rossi un saggio pubblicato in Questione Giustizia il 10 gennaio 2020, dove, chi volesse farlo, potrebbe rileggerla [1].
Devo dire che, avendola scorsa di nuovo per preparare questa attuale intervento, vi ho trovato – ahimé – molti passaggi che suonavano già allora come un grido di allarme. E del resto l’ultima parola di quel titolo, “degenerazioni”, che vedo ripresa adesso anche in questo corso (in particolare nel titolo di Luciano Violante) dice da sé molte cose.
Se cercate il termine “degenerazione” sul Vocabolario della Treccani, al significato principale leggerete: «Il degenerare, l’avere degenerato, come pervertimento morale o, più genericamente, come passaggio da uno stato originario a una condizione peggiore».
Pervertimento morale. Passaggio a una condizione peggiore. Questa mia relazione non evoca la degenerazione nel titolo perché abbiamo convenuto con l’amico Francesco Antonio Genovese, esperto formatore della sessione, di intitolarla più asetticamente Storia della magistratura e storia dell’associazionismo giudiziario: una complementarità necessaria. Ciò per escludere ab origine il sospetto che si vogliano drasticamente dimenticare i valori democratici faticosamente affermati in oltre 70 anni di storia virtuosa dall’associazionismo dei magistrati, per assumerne, appunto, la sola fase degenerativa. Non è questo l’intento del relatore. Non sono qui, né ne avrei i titoli, per fare processi e pronunciare condanne: lo storico quale io sono deve innanzitutto capire, indagare, problematizzare, mettere a nudo i chiaroscuri della vicenda che analizza. Dunque io proverò, come già feci nel contributo del 2019, a ripercorrere la storia della magistratura a partire dagli ultimi anni Sessanta del secolo scorso e mi sforzerò di illustrarne le pagine virtuose; senza tacere però di quelle meno nobili. Cercherò nelle pieghe di quella storia gli indizi, troppo a lungo trascurati, di ciò che avrebbe poi provocato la crisi. Mi sforzerò di analizzare le due facce della medaglia, e se possibile di riflettere sull’oggi riferendomi al passato recente e remoto.
Miseria e nobiltà, si intitolava una celebre commedia di Scarpetta messa in scena in modo straordinario da Eduardo De Filippo. Luci e ombre, si usa scrivere, quando le ombre minacciano di spegnere le luci.
È questo il difficile esercizio, quasi un equilibrismo, che mi accingo a proporvi.
Nascita dell’associazionismo giudiziario
La storia dell’associazionismo giudiziario è ormai molto lunga. Percorre, sia pure con una significativa frattura, l’intero secolo che abbiamo alle spalle. Caratterizza tutta la storia della magistratura italiana. In questo nostro corso parlerà dopo di me Fernando Venturini, che ha scritto ormai anni fa su quella prima fase, aurorale, dell’associazionismo dei giudici un libro pionieristico [2]; egli vi illustrerà meglio di quanto non possa fare io la nascita nel 1909 e lo scioglimento nel 1925-26 dell’Agmi (l’Associazione generale tra i magistrati d’Italia),
costretta ad autosciogliersi dal governo fascista quando il regime vietò l’associazionismo sindacale ai dipendenti dello Stato. Della fase successiva, ovvero la ricostituzione dell’Anm nel nuovo quadro democratico, vi parleranno domani approfonditamente anche Antonella Meniconi e Edmondo Bruti Liberati [3].
Quella prima stagione, poco più di quindici anni, precocemente interrotta dalla dittatura, pose però le basi per una sorta di processo di autocoscienza, nel senso che la parte più avanzata della magistratura dell’epoca, profittando del clima liberale instaurato da Giolitti e dal suo ministro della Giustizia Vittorio Emanuele Orlando, aveva preso atto agli inizi del secolo della propria funzione nell’ordinamento istituzionale e dei valori che stavano alla sua base. I congressi dell’Agmi furono, certo, in prevalenza dominati da tematiche sindacali (la “bassa magistratura” giustamente premeva per alzare le proprie retribuzioni da fame), ma anche dalla difesa gelosa dell’indipendenza del magistrato. Un valore, quello dell’indipendenza, che, se non figurava esplicitamente nella lettera dello Statuto albertino, tuttavia era implicito nell’articolo 69: “I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio”. Inamovibili: garanzia, poi consolidata nell’ordinamento Orlando del 1908, che all’epoca – bisogna osservare – era del tutto sconosciuta invece in tutto il personale pubblico (anzi quello soggetto, a differenza dei magistrati, a frequenti “trasmutamenti”, come allora li chiamava il legislatore). Dunque sancirla nello Statuto significava affermare la posizione di particolare privilegio del magistrato nell’ordinamento. Non a caso, commentando i provvedimenti di Orlando, Eduardo Piola Caselli avrebbe parlato di “una sostanziale e formale indipendenza” [4]. I due concetti, inamovibilità e indipendenza, andavano di pari passo.
La creazione nel 1907 del primo Csm (naturalmente ben diverso dall’organo costituzionale attuale) fu uno degli effetti di quel movimento ideale. Non era, ben inteso, il Csm previsto poi dalla Costituzione repubblicana del 1948, ma tuttavia costituiva un altro importante tassello della costruzione che si andava edificando. Scrive Antonella Meniconi: “con il pieno funzionamento dell’organo centrale, la carriera del giudice prese a svolgersi secondo un corso abbastanza prefissato e in qualche modo prevedibile”; anche se – aggiunge – “sempre con un forte peso determinato nelle destinazioni dalla rete delle relazioni familiari, amicali, professionali, politiche e geografiche” [5]. I poteri del ministro restavano dominanti e il Csm, sin dalle prime decisioni, si autoimpose “un self-restraint” che ne fece più un organo di collaborazione col ministro e di consultazione che non di decisione autonoma (ancora Meniconi).
Il fascismo, per così dire, fece calare la tela su un mondo della giustizia che, pur condizionato dalla tradizione gerarchica, mostrava però i primi segnali di una sua interna vitalità.
Il tema del rapporto tra magistratura e fascismo durante il regime d Mussolini è stato molto indagato dagli storici. Guido Neppi Modona ebbe a osservare – già ai primordi di questa storiografia – come il consenso dei magistrati italiani al fascismo non ebbe mai a mancare e anzi si espresse spesso, oltre che nelle sentenze, in forme esplicite e pubbliche di omaggio e di adesione al regime (talvolta convinta, entusiastica persino, ma non perciò meramente opportunistica) [6]. Occorre qui aprire una parentesi e ragionare per un momento sulla identificazione dei ceti borghesi del primo Novecento coi valori (e con i miti anche) che il fascismo aveva fatto propri sin dalle sue origini e si era poi sforzato di tradurre in azione concreta di governo: il prestigio della toga, la stabilità e relativa sicurezza della collocazione lavorativa, la non avarizia degli stipendi costituivano la base di questa sostanziale convergenza delle toghe sul regime; cui poi si univa quel complesso di riferimenti ideali, tipici della borghesia risorgimentale e della generazione immediatamente successiva, dei quali il fascismo sin dall’inizio di ammantava: il concetto di Patria (un collante che univa classi dirigenti “alte” e ceti medi), il riferimento primigenio alla guerra mondiale e alla vittoria più o meno mutilata (molti magistrati avevano combattuto), il concetto cruciale dell’ordine sociale come premessa indispensabile al benessere e al progresso della nazione. L’ideologia del giudice italiano tra le due guerre (per riprendere il titolo di un libro di Ezio Moriondo riferito però alla fase successiva, quella del dopoguerra repubblicana) [7] era cioè assolutamente in linea con il sistema di valori sul quale il regime costruiva in quegli stessi anni il suo dominio autoritario.
E tuttavia – va riconosciuto – la magistratura, in un difficilissimo equilibrio con la politica del regime (equilibrio non privo di cedimenti: la leggenda tutta incentrata sulla autonomia orgogliosa del corpo togato è appunto una leggenda), in molti casi pronunciò sentenze e in qualche modo rese giustizia come si poteva fare, spesso aggrappandosi a un diritto vigente che era ancora quello di prima del fascismo e che il regime tardò o forse faticò a mutare radicalmente. Del resto il Codice Rocco del 1931, l’unico dei grandi codici del 1865 riscritto dal fascismo nella prima fase della sua ascesa (vennero tardivamente invece quello civile e quello di procedura civile), si ispirava sì a una tradizione autoritaria, ma appunto coglieva i frutti e sistematizzava, grazie all’opera di Arturo Rocco, il grande penalista fratello del ministro della Giustizia Alfredo, idee, principi, soluzioni tecnico-giuridiche già in nuce sin dall’età giolittiana. Guido Neppi Modona, nel suo bellissimo libro sullo sciopero e il potere edito nel 1979 ce lo ha dimostrato per così dire per tabulas [8], analizzando le sentenze e gli atti giudiziari del periodo liberale. In tema di diritto del lavoro e di libertà di manifestazione del pensiero quella giurisprudenza fu severissima, persino oltre il codice. Sicché quando Rocco promosse del codice penale la riscrittura che definì “fascista” molto attinse da quel consolidato deposito. Salvo la pena di morte, naturalmente, che Zanardelli aveva abolito a fine Ottocento e che rappresentò, se così si può dire, la vera firma fascista del Codice Rocco.
Come erano i giudici in quanto ceto sociale e per antropologia per così dire professionale durante il fascismo? Qui bisogna ricorrere a studi ancora embrionali, come sono in genere in Italia tutti i primi approcci storiografici alla storia delle classi sociali e della loro ideologia. Piero Calamandrei però ce ne ha lasciato un ritratto memorabile nel suo Elogio dei giudici scritto da un avvocato [9]. Nel quale rimane impressa la pagina straordinaria del giudice modesto, sobrio, silenzioso, che si ritira nel suo ufficio anch’esso modestissimo, tra le sue carte processuali solo e isolato da ogni altra voce, e si concentra, in un dialogo con la sua sola coscienza, sulla decisione che dovrà prendere. Retorica forse, certamente; ma anche altissima, che vuole cogliere le virtù nascoste, mai esibite, di un modello di magistrato che pure esistette accanto a quello inneggiante al duce, e che in certo modo mantenne nel ventennio della dittatura il suo dignitoso apartheid.
Furono dunque in prevalenza fascisti, alcuni in modo “militante” (ve ne sono esempi nella storiografia citata), altri nel modo che fu tipico del consenso nell’Italia di quegli anni, cioè passivamente ma al tempo stesso senza alcuna velleità di distinguersi, i magistrati che vissero e operarono durante il fascismo. Antonella Meniconi lo ha dimostrato scavando negli archivi anche in quest’ultimo volume scritto insieme a Neppi Modona e appena stampato dal Mulino sull’epurazione: un florilegio di compromessi per lo più, che investe anche e soprattutto l’alta magistratura del ventennio [10].
Ma, viene da domandarsi, fu “fascista” anche la giurisprudenza del periodo fascista? Tutta quella giurisprudenza?
Qui occorre che lo storico faccia il suo mestiere, e lo faccia con la fatica e l’umiltà che esso sempre richiede. Voglio dire che quelle sentenze (e non solo quelle più eclatanti) dovrebbero essere fatte oggetto di studio più ravvicinato di quanto sinora non si sia fatto [11]. Lette e sezionate, analizzate nel loro rapporto con le prescrizioni normative, indagate cogliendo l’interpretazione che della legge dà il giudice rapportando la norma al caso, studiate nella sostanza e nella forma con cui sono state rese, persino nel linguaggio, nelle citazioni della giurisprudenza pregressa, e soprattutto nei riferimenti (se presenti o meno) agli ideali imposti dal regime.
Sarebbe un lavoro lungo, e necessariamente sistematico, ma certo necessario: perché studiare i magistrati solo per le manifestazioni esteriori espresse nel loro comportamento pubblico, senza indagarli nel loro lavoro quotidiano, non corrisponde a una vera indagine storiografica.
Il dopoguerra
Uscita in pratica indenne dall’epurazione antifascista la magistratura ricompose le sue fila, capeggiata dal vertice rappresentato dalla Cassazione. L’Associazione nazionale magistrati (come ora si chiamò, in sigla Anm) rinacque nel 1945, ma su posizioni fortemente moderate. Si potrebbe affermare senza tema di smentita che essa fu inizialmente emanazione della sola Cassazione. Riprese ad uscire anche un giornale dei magistrati, La Magistratura. Il tema di questo primo periodo, che coincise con la stagione politica del centrismo, fu – sì – la rivendicazione dell’indipendenza dalla politica, ma da una politica tenuta lontana e invisa perché “sovversiva”, cioè strutturalmente antifascista, spesso di impronta originariamente ciellenistica. L’idea chiave, che a quella paventata politicizzazione del giudice si opponeva, era invece la totale neutralità del potere giudiziario (lo si chiamava già “potere” in quelle fonti, non “funzione”, come avrebbe dovuto farsi, si badi); e la conseguente rappresentazione quasi castale del magistrato che ne era l’interprete (Il sacerdote di Temi, si intitolò un libro del 1945 del magistrato Guido Raffaelli) [12].
Il giudice, isolato dai fermenti della società contemporanea, doveva vivere in un mondo quasi separato, rinchiuso in una campana di vetro che lo preservasse da influenze esterne. Il suo dialogo doveva svolgersi solo con la legge, non mai con la società. Era un po’ il giudice nella sua stanzetta che Calamandrei aveva appena celebrato, implicitamente sottraendolo dalla politicizzazione fascista; ma era al tempo stesso una concezione del magistrato carica di significati conservatori, se non reazionari: imperavano e segnavano fortemente quell’idea di giudice il rispetto gerarchico per i superiori (da cui totalmente dipendevano le carriere) e insieme il mito della lettura e applicazione della legge in implicita discordanza con l’idea della interpretazione del diritto in funzione della comprensione del fatto. La società, la sua naturale evoluzione, doveva rimanere fuori delle aule giudiziarie.
Imperava su quel mondo circoscritto la forza dominante della gerarchia, la Cassazione che – anche per la ritardata creazione della Corte costituzionale – dominava la scena. Nei primi congressi della Anm si parlò molto di stipendi (tutta la prima legislatura repubblicana fu attraversata dalla pressante richiesta dei magistrati, effettivamente poveri e spesso assoggettati a trasferimenti di sede costosissimi) e quasi altrettanto di carriera. Quest’ultima era affidata a meccanismi di valutazione interna interamente governati dall’alto, cioè specie dalla Cassazione: sicché i giovani magistrati che entrarono nei primi concorsi (quelli per uditori giudiziari ripresero dal 1946 per proseguire poi al ritmo di uno per anno: sino al 1950 se ne tennero 15, anche se uno, nel 1947, riservato ai reduci di guerra) erano in pratica assoggettati non solo al rispetto delle regole gerarchiche esplicitamente stabilite ex lege (sebbene la Costituzione – ma inattuata, lo si è detto – prescrivesse che i magistrati si distinguessero tra di loro solo per funzioni) ma anche dal timore di urtare la suscettibilità di coloro che avrebbero domani assunto le decisioni inerenti alla loro carriera.
Bisognò attendere la svolta politica del centro-sinistra (primo governo Moro a partecipazione socialista nel 1963) e in generale il mutamento di clima nel Paese perché anche nei congressi Anm cominciasse a spirare un’aria nuova: a Napoli, nel 1957, fu criticata la carriera e si chiese a gran voce l’instaurazione di un meccanismo di progressione economica automatico basato sulla anzianità; a Sanremo (1959) fu evocato il necessario controllo della stampa sulla giurisdizione attraverso una informazione giudiziaria competente e puntuale; a Palermo (1961) e ad Alghero (1963) furono posti i problemi di funzionamento della giustizia sia civile che penale e criticato il prevalere del pubblico ministero nonché il formalismo e gli eccessi del tecnicismo giuridico.
Cosa stava avvenendo, a motivare queste nuove spinte? Stava emergendo una nuova generazione, di giovani entrati nei ranghi dopo la caduta del fascismo: i posti messi a concorso nel periodo 1946-1957 erano stati in tutto 3154, e, per quanto non tutti fossero stati coperti, costituivano una possente leva di ricambio sul totale dei magistrati: l’organico del 1946 prevedeva meno di 5 mila posti, e come ricorda Meniconi si registravano 1.000 titolari in meno).
Una generazione non giovanissima all’inizio, perché molti avevano perso anni durante la guerra; ma poi via via più immediatamente costituita di neolaureati, che a partire dagli ultimi anni Cinquanta avrebbe scritto nella sua bandiera l’attuazione della Costituzione (finalmente messa in opera con le prime sentenze della Corte costituzionale, essa stessa creata con 11 anni di ritardo nel 1959).
Questi giovani agli inizi della carriera dirigevano le preture. E furono infatti i pretori-ragazzi i primi protagonisti della rivoluzione che si annunciava.
Nascono le prime correnti
Fu in quel clima che nacquero le correnti. Spontaneamente, senza che vi fosse una mano politica esterna a incoraggiarle e guidarle (anzi si dovrebbe notare che la politica dei partiti ne diffidò, tardò alquanto a rendersi conto del fenomeno e anche dei vantaggi che potevano derivarne).
Un punto decisivo fu la coincidenza (ma nella storia le coincidenze non sono mai frutto del caso) tra l’emergere di questo mutamento interno della magistratura e lo sviluppo della società italiana del dopoguerra. Il sociologo Domenico De Masi, in un articolo su Nord e Sud che suscitò all’epoca discussioni [13], annotava nel 1965 dati interessanti (era una delle prime volte – sia detto di passaggio – che si poteva leggere una indagine sociologica sui magistrati, e anche questo fu un segnale): intanto il 77% dei magistrati in servizio proveniva da zone rurali, spesso sottosviluppate, spessissimo del Mezzogiorno; molti erano sì laureati, ma nelle piccole università del Sud, al riparo cioè dalle correnti innovatrici che si erano o si stavano affermando negli atenei-leader del Nord e del Centro Italia. Profonde asimmetrie si registravano quanto al servizio della giustizia (allo stato dei tribunali, ad esempio) e ciò si traduceva in una differente (spesso assai differente) risposta alle istanze dei cittadini: tempi più o meno lunghi, giurisprudenza più o meno accurata. Gravavano in genere sulle corti, persino sulla Cassazione, pesanti arretrati. Il Sud e le isole apparivano nella fotografia di De Masi fortemente svantaggiati.
Una domanda crescente di giustizia, collegata spesso alle mutazioni economiche e sociali del Paese (si pensi allo sviluppo del diritto del lavoro, alle novità del diritto commerciale e bancario), non trovava nell’apparato le risposte che avrebbe dovuto invece trovare. Le correnti nascevano dunque in un momento peculiare, nel quale il tema “giustizia” si affacciava per la prima volta sulle prime pagine dei giornali e anche nei programmi dei governi. Come correggere quelle storture? Quali riforme introdurre? E come modificare la formazione e la cultura dei giudici perché potessero apprezzare pienamente la trasformazione in atto?
Nella mia relazione del 2019 riproponevo un’inchiesta che fece in qualche modo epoca, quella del giornalista Gian Carlo Venè sull’Europeo del 1966: Venè intervistò con nomi e cognomi una serie di magistrati di diversa estrazione, posizione in carriera, collocazione ideologica, scelti tra le nascenti correnti. E a tutti pose a domanda chiave: “Che cosa non va nella giustizia?” [14]. Rinvio alla relazione del 2019 per le risposte puntuali, tutte molto interessanti. Registro però le molte insoddisfazioni, gli spunti critici e spesso le intelligenti analisi e terapie correttive che quelle risposte contenevano. Era un mondo, quello della magistratura della seconda metà degli anni Sessanta, finalmente in movimento: si era messo in moto e non si sarebbe più fermato [15].
Nel 1965 appunto si era celebrato a Gardone il XII Congresso nazionale dell’Anm, sotto la presidenza prestigiosa dell’avvocato generale Mario Berutti, uno dei giudici più sensibili alle istanze di innovazione [16].
A Gardone si presentarono forse per la prima volta in pubblico tutte insieme le tre correnti appena nate: Magistratura indipendente, Terzo Potere, Magistratura democratica.
Ignoro come sia stata adottata (forse giornalisticamente) la parola “correnti”, poi entrata nel lessico comune. Certo era un lemma presentissimo nel linguaggio della politica dei partiti, essendo il partito di maggioranza relativa, la Democrazia cristiana, appunto divisa al suo interno in “correnti”. Il processo attraversato dalla magistratura era però stato meno lineare di quello dei partiti.
La corrente più tradizionalista, Magistratura indipendente, era in origine la figlia di una Unione delle Corti creata nel 1960 dai soli giudici di Cassazione, culminata poi a sua volta in una nuova organizzazione, l’Umi, Unione dei magistrati italiani, 1961, che, turbata dalle “intemperanze” registratesi in sede Anm, aveva addirittura promosso una scissione della Associazione unitaria proponendosi da sola come unica interprete legittima dell’alta magistratura e rivendicando nello stesso tempo, contro “ogni tipo di livellamento”, il principio supremo della gerarchia. Erano – si disse subito – i giudici di destra. Sarebbe stato più corretto definirli semplicemente come il settore di vertice della piramide gerarchica.
Una parte degli aderenti alla Magistratura indipendente, tuttavia, non aveva aderito alla scissione ed era rimasta nell’Anm a presidiare diciamo così il settore di destra della Associazione. Nello statuto di M.I. figuravano principi e richiami tradizionalisti non meno evidenti di quelli propagandati dall’Umi.
Terzo Potere aveva tutta un’altra storia. Si era formata nel 1957, forse anche riferendosi al primo annunciarsi della svolta di centro-sinistra nella politica italiana. Parlava o voleva parlare soprattutto a quella che era un tempo “la bassa magistratura”, quindi principalmente ai giovani neofiti. Aveva un leader carismatico, Salvatore Giallombardo, che anni dopo avrebbe creato i Comitati per la giustizia, una organizzazione decentrata che metteva insieme i riformisti fossero essi magistrati o avvocati o comunque operatori di giustizia. Terzo Potere ebbe almeno inizialmente una grande influenza, anche al di là dei confini del suo reclutamento. Come ha scritto Vladimiro Zagrebelsky in una delle ricostruzioni più complete della storia della magistratura nel dopoguerra [17], nel 1957 era stato costituito (anch’esso per prescrizione costituzionale, ma come la Corte in forte ritardo) il Consiglio superiore della magistratura (CSM). Nelle elezioni del direttivo Anm del 1964 Terzo Potere fu la corrente di maggioranza con il 41% dei voti (il 33% ottenne M.I., il 19% l’appena costituita Magistratura democratica, M.D., di cui subito dirò).
M.D., appunto, era nata a Bologna proprio nel 1964, alla vigilia di Gardone, ed aveva subito evidenziato la capacità di raccogliere i magistrati giovani e di collegarsi col mondo nuovo degli studi (si trattava naturalmente della generazione nuova dei giuristi, come Rodotà, Cassese, Amato, Bricola, Giugni, Ghezzi, Smuraglia, Treu, Cordero, Proto Pisani, Mancini..). Non si deve trascurare quest’ultimo aspetto: significava rompere le barriere ancora sussistenti tra l’ambito chiuso dei giudici e la cultura giuridica esterna, in primo luogo quella universitaria ma non solo, già “militante” nel campo delle riforme. “Attuare la Costituzione” era la parola d’ordine della corrente progressista. Essa si esprimeva, prima ancora che nelle mozioni congressuali, nella giurisprudenza innovativa dei giovani, specie dei pretori.
A Gardone l’Associazione discusse animatamente (anche animosamente). Condivise, sia pure con qualche malumore e una reazione contraria di M.I., la relazione generale, che era stata affidata al politologo Giuseppe Maranini, dal titolo Funzione giurisdizionale ed indirizzo politico della Costituzione. Maranini era un intellettuale molto noto. Aveva scritto importanti libri e saggi sulla magistratura e nel 1961 era stato il promotore di un pionieristico convegno tenutosi a Firenze su Indipendenza della magistratura e ordinamento giuridico. La sua tesi di fondo insisteva sulla “coscienza del giudice”: il quale – sostenne – “non può essere un perfetto robot, produttore di perfetti sillogismo giuridici; è necessariamente una travagliata coscienza umana che si consuma nello sforzo di individuare la norma nel rispetto delle fonti, ma anche e soprattutto di renderla compatibile con il sentimento della giustizia che si identifica con tutto il suo io”. E poi, alquanto provocatoriamente: “l’indirizzo politico del giudice entra necessariamente e utilmente come componente biologica, nella sua attività giurisdizionale”. Ce n’era abbastanza per sollevare un putiferio di critiche, il che avvenne puntualmente. Ma il professore, polemizzando con Giovanni Leone sul fatto che il Parlamento e solo il Parlamento potesse rappresentare il popolo, giunse a ribattere che giudicare “in nome del popolo italiano” significava nient’altro che rappresentare il popolo.
Si sarebbe potuto pensare che Maranini con ciò preconizzasse la politicizzazione della magistratura in quanto potere esorbitante verso la sfera politica: non era così, giacché egli semmai esortava a guardarsi dalle forze esterne, dalle influenze di partiti e interessi [18]. L’identità del magistrato, in perenne dialogo con la propria coscienza, era l’unica bussola valida: ma questa identità, appunto, non poteva essere amputata da una sensibilità aperta al mondo esterno, né fissata rigidamente nel modello inattuale e inattuabile del giudice bouche de la loi.
Non piacque a tutti, ma l’intervento di Maranini segnava in certo modo un punto di svolta. Contraria, si è detto, M.I.; contrario, ma da sinistra, una personalità democratica come Lelio Basso, piuttosto teso a chiarire cosa la società italiana in trasformazione chiedesse in quel momento al giudice. La mozione finale approvata dalle tre correnti, opera della mediazione di un magistrato che a Gardone ebbe una grande affermazione anche personale, Adolfo Beria d’Argentine, scelse l’espressione forse un po’ criptica di “portata politico-costituzionale” della funzione di garanzia impersonata dal giudice, ma soprattutto insistette fermamente sul dovere di applicare la Costituzione.
Sin qui gli esordi, in un quadro ancora non irrigidito ma anzi ricco di spunti e aperture che finivano per permeare trasversalmente le stesse correnti. Le quali correnti però avrebbero dovuto ben presto misurarsi con quella che fu la svolta politico-sociale più significativa del dopoguerra italiano: il biennio ’68-’69 e il decennio successivo degli anni Settanta.
Ricordo per sommi capi ciò che accadde: la rivolta degli studenti nel quadro del più vasto movimento europeo se non mondiale; l’avanzata dirompente della classe operaia e dei sindacati culminata nel 1970 nella conquista dello statuto dei lavoratori; l’innovazione profonda nei costumi, nei modelli di vita e nelle abitudini degli italiani tutti; il definitivo passaggio (ma questo fenomeno era per la verità iniziato col miracolo economico dei secondi anni Cinquanta) da una società agricolo-industriale ad una industriale-agricola, con il conseguente protagonismo delle aree fortemente urbanizzate e delle grandi città a discapito della eterna, torpida provincia italiana; i primi movimenti di affermazione femminista; la conseguente crisi irreversibile della famiglia tradizionale; l’introduzione nell’ordinamento del divorzio (con il referendum vinto dai “no”) e dell’aborto; il nuovo diritto di famiglia, la riforma sanitaria del 1978.
Si potrebbe continuare: in verità accadeva più sinteticamente questo: l’Italia, ultima arrivata tra i grandi competitors europei, stava avviando finalmente il suo peculiare welfare. Che si sarebbe realizzato con una irruenza e una rapidità inaspettate nel giro di pochissimi anni (a differenza di altri Paesi d’Europa dove il balzo in avanti nei diritti era stato “digerito”, per così dire spalmato, in parecchi decenni). Ciò provocò febbrili avanzate ma altrettanto profonde contraddizioni tra regioni (si accentuarono gli squilibri storici Nord-Sud e non solo quelli), classi sociali, categorie, culture. La società dei consumi da una parte livellò gli italiani, unificandone su scala nazionale aspirazioni, modelli di vita, propensioni; ma dall’altra cominciò a rompere i blocchi sociali storici nei quali l’Italia del dopoguerra era strutturata, innescando cambiamenti epocali che si sarebbero riflessi a lungo nei decenni di fine secolo e oltre.
M.D. fu forse la corrente che più delle altre colse e interpretò l’entità del cambiamento in atto. Vi rispose generosamente (i suoi esponenti si misero in gioco affrontando anche spesso conseguenze gravose) ma al tempo stesso in modo irruento, forse a tratti persino avventato.
Un primo segnale si ebbe nell’assemblea della corrente tenuta a Bologna nel 1969, quando fu approvato il cosiddetto ordine del giorno Tolin (Tolin era il direttore del giornale di uno dei gruppi della sinistra extraparlamentare “Potere operaio”) che metteva sotto accusa (forse persino con qualche timidezza, a dire il vero) non solo la polizia ma la stessa magistratura che aveva giudicato il professore pisano per ciò che aveva scritto e pubblicato. Era la caduta di un tabù, come ebbe a commentare uno dei leader di M.D., Marco Ramat [19]; per la prima volta i magistrati criticavano i magistrati. Ne venne infatti una scissione interna dolorosa e non priva di conseguenze negli stessi equilibri della Associazione.
I fatti del ’69 evidenziavano soprattutto una frattura in atto: si doveva puntare a una radicale opposizione politica al potere, ormai non più solo a quello giudiziario, ovvero mantenersi nei limiti prudenti di un gradualismo riformista? Ciò che si contestava, da parte dei magistrati di sinistra, era tutta una concezione della giustizia. Il fenomeno giuridico – scrisse Federico Governatori nella presentazione di “Qualegiustizia”, l’organo di M.D. – ha un contenuto sociale e politico [20]. E non si trattava solo di articoli sui giornali, perché quella rivendicazione poi veniva tradotta dalle sentenze esemplari dei pretori, che la rivista puntualmente pubblicava e commentava favorevolmente e che risultavano quanto di più diverso sia come sostanza che come forma dalle sentenze della Corte di cassazione, ancorate senza dubbio al rigoroso formalismo giuridico tradizionale.
Fu troppo politica quella giurisprudenza? Si aprì allora e proseguì negli anni successivi un dibattito assai vivace tra i cultori dell’una e dell’altra posizione. Rileggendo una garbata ma franca polemica di qualche anno dopo, quella tra Marcello Maddalena e Michele Coiro, entrambi magistrati di spicco, si coglie meglio quale fosse il punto del contendere. Maddalena sostenne che l’obiettivo primitivo di realizzare la Costituzione era debordato in una specie di collateralismo con la politica di estrema sinistra; Coiro rivendicò a MD di avere – come aveva detto il Ramat che ho già citato – rotto finalmente un tabù: quello che vietava le critiche interne alle pronunce dei colleghi [21].
Ma non vorrei ridurre la ricchezza del dibattito alle sue manifestazioni estreme. Terzo Potere, ad esempio, criticava M.D. per far dipendente le riforme da un quadro generale di rivolgimenti generali dell’intero ordinamento (mentre esistevano spazi – sosteneva Terzo Potere – per un riformismo dei piccoli passi); e anche – un tema che spesso si è ignorato e che in effetti suona paradossale date le istanze egualitarie presenti nella corrente di sinistra – per l’aver difeso, M.D., un tipo di selezione del magistrato “attitudinale”, che avrebbe voluto trasferire alla selezione i metodi applicati nell’industria.
Anche Magistratura indipendente reagiva, ma questa volta da destra: criticando specialmente l’influenza della politica nella magistratura, ma anche ( come nel 1968 di fronte a un progetto di riforma appoggiato da M.D. e da Terzo Potere insieme) denunciando che si volesse modificare scriteriatamente l’intero sistema con l’istituzione di Corti di Cassazione regionali e il massiccio inserimento dei laici nei ruoli della suprema Corte.
Non si creda tuttavia che questi conflitti, pure profondi, bloccassero l’evoluzione ormai in atto. Per certi versi le cose cambiavano anche da sole, per effetto della trasformazione sociale dell’Italia di quegli anni. Nel 1965 (la legge era del 1963, approvata dopo la sentenza della Corte costituzionale del 1960) si svolse il primo concorso aperto alle donne: l’inizio di un processo epocale; la legge Breganze del 1966, seguita poi nel 1973 dalla cosiddetta legge “Breganzone”, stabilirono il criterio della progressione in carriera per automatismi legati alla anzianità. Criteri che oggi forse ci paiono criticabili: perché è vero che mettevano fine alle carriere gestite dall’alto, alle cooptazioni di fazione, ma anche è vero che a ciò sacrificavano il valore del merito, in nome di una visione “egualitaria” che fu tipica di quel decennio (Vladimiro Zagrebelsky, pur ricordando che restava pur sempre la valutazione del Csm – inefficace tuttavia –, ha ritenuto queste norme una sorta di autonomizzazione pura e semplice della carriera) [22].
Un aspetto da non trascurarsi, infine (lo tocco qui di sfuggita, ma non per sminuirne la rilevanza) fu quello inerente alla riforma del sistema elettorale del Csm per designarvi la componente togata. Nel 1958 il Csm era sorto come sostanziale rappresentanza degli alti gradi; era stato progressivamente riformato ma senza effetti pratici di rilievo. Ora, nel 1967, una legge, la n. 1198, corresse largamente il sistema, includendo il voto generalizzato di tutti per tutti i rappresentanti dei vari gradi. E poi la legge del 1975 (la n. 695) completò la riforma, instaurando il sistema di voto a base proporzionale, costituendo un collegio unico nazionale e stabilendo parità di voto a prescindere dalle categorie. Era in pratica, quella che così di delineava, una vera e propria “arena elettorale” il che non poteva non enfatizzare il ruolo delle correnti, trasformandole quasi inavvertitamente in “partitini” protagonisti e registi delle elezioni. Sarebbero sopraggiunte poi le modifiche del 1990 (collegi territoriali) e del 2002 (voto uninominale) ed ora – ma qui non me ne occuperò – la riforma Cartabia.
Le tre emergenze e i magistrati. Ascesa e declino
Quel che accadde nel decennio degli anni Ottanta, ma ancor più in quello successivo, meriterebbe una trattazione a parte. Trattandosi di svolgere in poche pagine una storia complessiva della magistratura associata (questo è il filo rosso che mi è stato assegnato, anche se forse talvolta me ne sono discostato) non potrò che procedere per larghi cenni.
Le emergenze furono tre, drammatiche, accavallantesi nell’arco di pochi anni: il terrorismo rosso e nero (in realtà già attivissimo sin dai primi anni Settanta e culminato nel delitto Moro del 1978); l’offensiva della mafia e della grande criminalità organizzata avente per obiettivo proprio la magistratura, lasciata drammaticamente sola da una politica a volte intimidita a volte complice; l’esplodere infine della corruzione.
Si deve riconoscere che in tutte e tre queste emergenze la magistratura ha pagato un tributo altissimo, in primo luogo in termini di vite umane; in tutte e tre (anche se forse di meno nella prima) è stata lasciata sola, di fronte all’incombente pericolo; ha rappresentato, lo volesse o no, l’unico scudo per le istituzioni; in tutte ha dovuto elaborare, incalzata da eventi drammatici, metodi di azione nuovi, riforme organizzative interne anche molto profonde, modalità di comunicazione con la società quasi quotidiane largamente ignote nei periodi precedenti.
In tutte le tre emergenze è avvenuto tuttavia uno slittamento, più o meno consapevole, di responsabilità: al magistrato, in particolare ai Pm e alle Procure che dei tre processi sono stati primattori (la parola non è usata a caso: spesso si trattò di vere e proprie performance rilanciate dagli schermi televisivi e dalla stampa), si è delegata da parte dello Stato una funzione che proprio allo Stato invece, e in esso alla politica, avrebbe dovuto in primo luogo appartenere, e cioè quella di progettare e di coordinare le politiche repressive (e prima ancora quelle preventive), invece lasciate alla iniziativa dei magistrati inquirenti. Il che ha prodotto – anche grazie alla influenza dei media (ai quali troppi protagonisti togati si sono docilmente piegati: è nata allora quell’assuefazione a esporsi davanti alle telecamere che si potrebbe definire, per la rilevanza che vi ebbe all’origine il p.m. Antonio Di Pietro, come il “dipietrismo mediatico”) – una sovraesposizione dei nuovi attori rispetto a quelli istituzionali. Nessuno lo ha voluto forse: ma è nato di fatto allora un “partito dei magistrati”, al quale una parte dell’opinione pubblica delusa dalla politica e dalle sue troppe compromissioni ha guardato fideisticamente, giacché quel “partito” colmava un vuoto. Molti magistrati scelsero allora la via del fiancheggiamento o addirittura della candidatura personale nelle liste dei partiti. È vero che il fenomeno fu, nonostante le apparenze, circoscritto. Ma in compenso riguardò da vicino i luoghi dove si discuteva e si decideva sulle politiche della giustizia (sicché i magistrati, terzo potere indipendente, finivano per influenzare anche la funzione legislativa). Una verifica sulla composizione delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato nelle legislature di fine secolo e in quelle dei primi anni Duemila offrirebbe in questo senso una certa quale conferma: i luoghi di elaborazione della legislazione sulla giustizia sono stati occupati, spesso presieduti, comunque influenzati, a destra come a sinistra, da esponenti della magistratura (nonché ovviamente anche da avvocati).
Sappiamo benissimo perché questo fenomeno di slittamento è accaduto: in primo luogo per la profonda crisi della politica dei partiti, per la cronica incapacità e insufficienza di quelle classi dirigenti, per la pavidità anche dimostrata nelle fasi roventi di almeno due delle tre emergenze. Non se ne può accollare la responsabilità ai magistrati. Né si può dimenticare come essi vivessero quegli anni sentendosi oggetto in prima persona di critiche quando non di vere e proprie offensive mediatiche ispirate da quelle stesse forze politiche che erano spesso coinvolte dalle inchieste giudiziarie (ciò che molto contribuì a una contrapposizione quasi di ceto nei confronti della politica).
Del resto, nel campo delle istituzioni – è noto – non possono esistere vuoti, e se vuoti si creano qualche altro potere occupa fatalmente lo spazio lasciato disponibile da chi ne era il titolare.
Ne derivò comunque una deformazione della normale dialettica tra le istituzioni: una nuova collocazione centrale della magistratura in quanto corpo unitario (come tale sentito dalla opinione pubblica, con punte di adesione altissime), sino a conferire al Csm (cito Sabino Cassese, autore recente di un lucido atto d’accusa) [23] il ruolo improprio di “rappresentante del potere giudiziario verso l’esterno”.
Paradossalmente tutto ciò ha avuto un riflesso anche sulla realtà delle correnti. Come è stato notato, mentre si esercitava la supplenza si innescava una sorta di deideologizzazione delle correnti. Queste – lo si è visto – venivano da lontano: avevano vissuto dapprima la fase eroica della loro apparizione sulla scena negli anni Sessanta, poi quella di una certa stabilizzazione attraverso canali più o meno espliciti stabilitisi coi partiti politici di riferimento (chi la sinistra, chi la destra, chi il centro nelle sue varie sfumature); e in quella seconda fase avevano gestito – controllando esse il Csm – un potere interno di designazione, di promozione, di formazione della magistratura. Ma ora, nella nuova fase, la terza, cadevano le ragioni ideali che le avevano divise, si attenuava lo stesso collateralismo nei confronti dei partiti; più che dipendere da essi erano le correnti stesse, adesso, a determinarne i comportamenti e le scelte. Si potrebbe dire, senza forzare troppo l’interpretazione, che da strumento di elaborazione di valori, di portatrici “sane” di visioni della giustizia e dei suoi problemi, le correnti ora si rattrappissero, chiudendosi in sé stesse; e fissando i propri fini nella loro stessa conservazione.
Lo testimonia il mutare della geografia interna. Nel 1979 era avvenuta la fusione tra Terzo potere e il gruppo minore di Impegno costituzionale, da cui era sorta l’ulteriore raggruppamento di Unità per la Costituzione (Unicost). Quest’ultima avrebbe poi subìto negli anni Ottanta una ulteriore scissione (Movimento per la giustizia), per protesta interna contro l’appoggio dato alla candidatura di Giacomo Caliendo, un esponente del berlusconismo che nei governi Berlusconi avrebbe avuto importanti responsabilità, a presidente della Anm. Stava prevalendo – lo si vedeva anche in quell’episodio – una logica correntizia e spartitoria del potere interno, non più basata su presupposti politici ma invece su rapporti tra i leader o anche su mere convenienze contingenti. L’influenza esterna dei partiti si faceva sentire ancora, ma in modo e per canali diversi rispetto al passato. Il mare in tempesta dei due decenni precedenti si andava adesso placando sino a dar luogo a un oceano apparentemente sereno, nel quale però sarebbe stato difficile individuare le identità culturali dei vari vascelli che lo percorrevano senza più troppo combattersi se non per l’attribuzione dei posti e le nomine. Un po’ come nella metafora celebre inventata da Italo Calvino per descrivere il mutamento del Partito comunista nel dopoguerra (“la grande bonaccia delle Antille”) anche i vascelli delle correnti avevano perso il vento in favore, e beccheggiavano l’uno accanto all’altro senza più contrastarsi.
Ciò sul piano dei valori. Perché invece sul terreno pratico e quotidiano non v’era nomina o atto disciplinare o intervento del Csm nel quale le correnti non si misurassero fra di loro, spesso col sistema delle trattative preventive, degli accordi e (nel caso delle nomine) dei cosiddetti “pacchetti”, strettamente bilanciati sul peso di ciascuna provenienza correntizia. Se non si era raggiunto prima l’accordo, proprio come avveniva frattanto nei tavoli della politica dei partiti, si rinviava la decisione sinché i capi corrente a ciò delegati non avessero sciolto il nodo del contendere.
È stato per effetto di questo che potremmo chiamare un ripiegamento rispetto agli ideali delle origini che le stesse competizioni in seno alla Anm si stemperarono. Un’utile ricostruzione, quella di Daniela Piana e Antoine Vauchez (nel loro volume su Il Consiglio superiore della magistratura) [24] ci dà alcuni elementi statistici interessanti sugli equilibri interni tra le correnti: a partire dal 1980 Magistratura indipendente perse la leadership (pareggiando col 42% con Unicost.): da allora fu sempre sconfitta, nel 1987 (33% contro il 45% dei rivali), 1988 (31% contro il 47%); 1992 (24,5% contro il 41%); 1996 19,5% contro il 41,5%); 1999 (22% contro il 38%); 2003 (19% contro il 34%); 2007 (24% contro il 38%). MD, che nel 1999 arrivò al suo massimo storico del 28% si attestò poi su valori pari al 24-25%. Ci si sarebbe potuto attendere da questa dinamica la rottura dell’unità della stessa Anm, o quanto meno una ribellione delle minoranze. Ma successe esattamente il contrario, e anzi la Associazione unitaria trovò momenti di intesa assai significativi.
Caduta delle motivazioni ideali, sostanziale politica degli accordi tra le correnti, pacificazione del conflitto, trasformazione burocratica delle correnti. È questo il quadro nel quale si sono definitivamente affermati quei rapporti di reciproco coinvolgimento e di intese con segmenti rilevanti della politica emersi poi nel caso Palamara. Ciò mentre lo stato generale della giustizia andava visibilmente peggiorando, accentuandosi elementi di crisi già segnalati nei decenni precedenti: 6 milioni di cause pendenti, ritardi epocali nei processi e non solo in quelli più complessi, deficit eterni negli organici, standard di efficienza mortificanti dell’apparato della giustizia, un rendimento generale della “macchina” che ci pone statisticamente tra gli ultimi in Europa: la sentenza sul terremoto dell’Aquila, per citare solo l’ultimo di innumerevoli esempi, viene emessa oggi, cioè ben dodici anni dopo quel disastro. E lo scandalo nello scandalo è che nessuno, né a livello istituzionale né sui media, sottolinei questo macroscopico caso di denegata giustizia (perché una giustizia in ritardo è sempre – lo si voglia o no – negazione di giustizia).
Mi pare però che oggi, se possibile, si possa ravvisare un dato ancora più allarmante, diverso da quelli degli ultimi anni del secolo scorso. La politica dirimpettaia e interlocutrice dei capi delle correnti non è oggi più quella di allora, capace in qualche misura di rappresentare nel dialogo istituzionale con la magistratura l’elemento dominante, il potere “forte”, il soggetto decidente. Accade esattamente il contrario. La lunga, generosa ma per certi versi anche contraddittoria stagione dell’impegno dei p.m. (dei p.m. più che dell’intera magistratura) sul fronte del contrasto alla corruzione ha prodotto un suo paradossale effetto perverso: ha in certo senso posto la politica intera sul banco degli imputati (e lasciamo qui da parte il bilancio di quei processi, che non sempre hanno confermato le responsabilità oggetto delle indagini), riducendola in una condizione di fisiologica minorità. Ed è in quel contesto di debolezza della politica che si devono collocare alcuni dei fatti recenti: quei collegamenti tra capi-corrente influenti ed esponenti politici di primo piano, quelle pressioni, esercitate dalle correnti o da loro leader, sugli esponenti del governo e del parlamento.
Non esiste al momento (a meno che io non pecchi di scarsa informazione) un dibattito incisivo, coinvolgente le varie correnti, sulla crisi attuale della giustizia, pure così evidente e drammatica. Niente, comunque, di assimilabile a quanto invece avveniva negli anni Sessanta e Settanta.
Di più: neanche le pur timide riforme Cartabia, respinte con una precipitazione forse eccessiva dall’Associazione nazionale magistrati, hanno coinvolto il corpo complessivo della magistratura ingenerando per reazione una qualche risposta, negativa magari, capace di suggerire semmai altre soluzioni, anche alternative, ma che fosse comunque una risposta. Quelli che erano un tempo laboratori di idee, si sono trasformati negli anni, pur con qualche lodevole eccezione ma non tale da mutare il quadro, in cucine specializzate in nomine e distribuzione delle spoglie.
Lo storico, l’ho anticipato, non è un taumaturgo. Né tantomeno un medico più o meno pietoso. Non è suo compito curare. Può ricostruire i fatti e porsi delle domande, non gli compete di trovare necessariamente delle risposte.
Dunque, alla fine di questa breve e certo deficitaria messa a punto (è – ricordo –, la mia, solo la relazione a un corso di formazione) mi pongo un difficile quesito al quale confesso di non saper rispondere: si può fare a meno delle correnti? È ancora possibile riformarle per riportarle alla “purezza” originaria? Oppure si debbono sostituire queste aggregazioni, che furono attori così vitali nell’ultimo scorcio del Novecento, con forme diverse e diversamente legittimate di rappresentanza? Magari – come pure si è proposto e in parte sperimentato – ricorrendo per le nomine all’estrazione a sorte?
E non si dovrebbe – dopo averne sperimentato inizialmente le virtù indubbie nella fase “eroica”, ma al cospetto oggi con i vizi evidenti che ne derivano – ripensare criticamente all’assenza sostanziale di valutazione delle carriere, all’automatismo che caratterizza gli avanzamenti, alla assenza (se non per palliativi irrilevanti) dei concetti stessi di merito e valutazione alla base di qualunque apparato organizzato che voglia funzionare correttamente?
Sono le stesse domande che ci poniamo più in grande anche quando parliamo della crisi dei partiti. In fondo le domande chiave della democrazia contemporanea, e non solo in Italia. Ognuno intende che non è facile rispondere.
Note
[1] G. Melis, Le correnti nella magistratura. Origini, ragioni ideali, degenerazioni, in Questione Giustizia, 10 gennaio 2020.
[2] F. Venturini, Un “sindacato” di giudici da Giolitti a Mussolini. L’Associazione Generale fra i magistrati italiani 1909-1926, Bologna, il Mulino, 1987.
[3] Cfr. in generale A. Meniconi, Storia della magistratura italiana, Bologna, Il Mulino, 2012; e più di recente. Bruti Liberati, Magistratura e società nell’Italia repubblicana, Roma-Bari, Laterza, 2018.
[4] Traggo la citazione da A. Meniconi, Storia cit., p. 119.
[5] Ivi, p. 125.
[6] G. Neppi Modona, La magistratura e il fascismo, in Fascismo e società italiana, a cura di G. Quazza, Torino, Einaudi,1973, pp. 17-181, e, più recentemente, Id., Diritto e giustizia penale nel periodo fascista, in Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli, Macerata, Eum, 2007, pp. 341-378.
[7] E. Moriondo, L’ideologia della magistratura italiana, Bari, Laterza, 1967.
[8] G. Neppi Modona, Sciopero, potere politico e magistratura (1870-1922), Bari, Laterza, 1979.
[9] P. Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, Le Monnier, 1935; poi ed. raddoppiata a cura di P. Barile, ibidem, 1954; ora da ultimo Firenze, Ponte alle Grazie, 1999.
[10] L’epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e democrazia, a cura di A Meniconi e G. Neppi Modona, Bologna, il Mulino, 2022.
[11] Anche se qualcosa è stato realizzato per singoli aspetti o organi, ma lavori simili avrebbero bisogno di équipes dedicate. Si veda ad es. il pionieristico studio curato da F. Governatori, Stato e cittadino in tribunale. Valutazioni politiche nelle sentenze, Bari Laterza, 1970; o più di recente O. Abbamonte, La politica invisibile. Corte di Cassazione e magistratura durante il Fascismo, Milano, Giuffrè, 2003.
[12] G.A. Raffaelli, Il sacerdote di Temi, Milano, Ed. Gentile, 1945.
[13] D. De Masi, La giustizia senza qualità, in Nord e Sud, XII, n.s., n. 69, settembre 1965, pp, 64 ss.; cui fece seguito La crisi dei magistrati, ivi, n. 79, 1966, pp. 73 ss.
[14] G. Venè, Che cosa non va nella giustizia?, in L’Europeo, XXII, 14 aprile 1966, pp. 36-39.
[15] Cfr. A. Meniconi, Storia, cit., pp. 310 ss. e 322 ss.; in generale E. Bruti Liberati, Magistratura, cit., specie la prima parte.
[16] Di Berutti cfr. un volumetto di racconti, Giustizia, che suscitò all’epoca qualche polemica (cfr. A. Meniconi, Storia, cit., p. 298; E. Bruti Liberati, Magistratura, cit., p. 47). Nel 1966, da presidente Anm, avrebbe “sollecitato il ministro della Giustizia a svolgere accertamenti sulle modalità della visita medica [corporale] predisposta dal p.m. di Milano” su una delle studentesse coinvolte nel caso del giornaletto del Liceo Parini “La Zanzara”; in seguito al fatto sarebbe stato costretto a dimettersi dalla presidenza della Associazione (cfr. E. Bruti Liberati, Magistratura e società, cit., p. 90).
[17] V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi, in Storia d’Italia. Annali 14., Legge diritto giustizia, a cura di L. Violante, Torino, Einaudi, 1998, p. 765.
[18] Sulla evoluzione della personalità intellettuale di Maranini (1902-1969) cfr. il bel profilo biografico di E. Capozzi in Dizionario del liberalismo italiano, Soveria Mannelli, Rubbettino, t. II, pp. 716-720. Da vedere, per la pertinenza col tema di questo saggio, il suo volume Miti e realtà della democrazia, Milano, Edizioni di Comunità, 1958, specie la parte VI, La partitocrazia contro l’indipendenza dei giudici; e la Storia del potere in Italia. 1848-1967, Firenze, Vallecchi, 1967, nel quale cfr. in particolare il capitolo V, Contrastata affermazione del terzo potere nel ventennio repubblicano (pp. 451-472).
[19] M. Ramat, Una piccola storia in una grande storia, in Storia di un magistrato, a cura di M. Ramat, Roma, 1986. Di Ramat cfr. anche il saggio Che cosa abbiamo voluto dire, in Il Ponte, XXIV, 1968, n. 6-7, interamente dedicati a La magistratura in Italia ma incentrato specialmente sull’esperienza di M.D.
[20] L’editoriale non è firmato: Quale giustizia?, I, n. 1, febbraio 1970, p. 1. E ancora: “La ricerca che intendiamo svolgere ha concrete finalità di demistificazione: diretta com’è a mettere in luce i significati sociali e politici della normativa positiva e dell’interpretazione, finirà necessariamente col verificare la pretesa neutralità dell’una e dell’altra”.
[21] Per una più ampia trattazione di quel dibattito rinvio alla mia precedente relazione di cui alla nota 1.
[22] V. Zagrebelsky, La magistratura ordinaria, cit.
[23] S. Cassese, Il governo dei giudici, Roma-Bari, Laterza, 2022. Ma molto prima già A. Pizzorusso, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Roma-Bari, Laterza, 1998.
[24] Bologna, il Mulino, 2013.
* Già professore ordinario di storia delle istituzioni politiche e di storia dell’amministrazione pubblica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, già deputato nella legislatura 2008-2013 e già membro del Comitato direttivo della SSM
Fonte: Questione Giustizia
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