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Caso Agostino: il Tribunale di Palermo riconosce il «danno da lutto» in sede civile

Francesco Molinaro il . Diritti, Giustizia, Mafie, Memoria

​Il «danno da lutto» tra diritto alla verità, diritto alla manifestazione del proprio pensiero e diritto alla memoria del defunto

Il caso Agostino

Con la sentenza del 2 dicembre 2021 n. 4611, la Terza sezione civile del Tribunale di Palermo affronta la tematica del c.d «danno da lutto» [1], ovvero la sofferenza patita dai familiari delle vittime di un omicidio per non aver potuto conoscere l’identità degli autori e le motivazioni che hanno spinto tali soggetti a commettere il reato.

Precisamente, il caso esaminato dalla suddetta pronuncia ha ad oggetto l’efferato omicidio di Antonino Agostino, agente di Polizia in servizio presso la questura di Palermo, e di sua moglie – incinta di soli due mesi – per mano di due persone che, a bordo di una motocicletta, hanno esploso dei colpi di arma da fuoco e, subito dopo aver commesso il delitto, hanno fatto perdere le loro tracce.

Tale vicenda ha avuto, sin da subito, forte eco nell’opinione pubblica non solo per la particolare crudeltà del gesto ma anche, se non soprattutto, per l’alone di mistero che, da sempre, ha circondato le motivazioni del delitto e le modalità con cui sono state compiute le successive indagini.

In ordine alle motivazioni, archiviata l’iniziale «pista passionale» seguita dalla squadra Mobile di Palermo, l’attenzione degli inquirenti, in virtù di successive dichiarazioni rese da alcuni «pentiti» [2], si è incentrata sul movente mafioso. Infatti, si è ipotizzato che Antonino Agostino, che prima dell’omicidio stava indagando sul fallito attentato dell’Addaura [3] – con il quale la criminalità organizzata palermitana aveva tentato di uccidere il magistrato Giovanni Falcone [4] – potesse aver scoperto qualcosa di importante in merito agli autori del gesto criminale.

Oltre alle difficoltà nello scoprire le motivazioni che avevano spinto gli autori dell’omicidio a compiere un gesto così brutale, gli inquirenti hanno dovuto fronteggiare anche il tentativo di inquinamento delle prove.

Infatti, come rilevato dal Tribunale nella sentenza in commento, il giorno dopo l’omicidio la Squadra Mobile di Palermo, alla quale apparteneva anche il convenuto, aveva proceduto ad una perquisizione dell’abitazione di Antonino Agostino. Tale attività di ricerca della prova non rispondeva solo ad ordinari canoni investigativi ma anche ad un preciso spunto offerto dal padre della vittima.

Infatti, Vincenzo Agostino, divenuto negli anni un monumento vivente della lotta alla mafia, aveva riferito di aver rinvenuto, subito dopo l’omicidio, un appunto manoscritto dal figlio, nel quale si faceva riferimento ad importanti documenti da cercare nel proprio armadio, nel caso gli fosse capitato qualcosa di grave.

Tuttavia, di tali documenti non si è mai rinvenuta traccia, in quanto, secondo la ricostruzione fornita dai congiunti, questi, sarebbero stati distrutti dal convenuto, un agente di polizia che, durante la perquisizione dell’abitazione della vittima, avrebbe posto in essere delle attività volte a sottrarre e «stracciare» alcuni documenti, aventi presumibilmente un forte valore probatorio, al fine di depistare l’attività investigativa ed ostacolare l’individuazione degli autori dell’omicidio.

Tale circostanza risulterebbe peraltro confermata dall’intercettazione ambientale carpita presso la dimora del convenuto ed avente ad oggetto una conversazione tra quest’ultimo ed il figlio (pure in servizio presso la Polizia di Stato), tenuta a distanza di due lustri dall’omicidio, allorquando i due erano intenti a vedere la televisione ed, in particolare, una intervista del padre della vittima, dove questo riferiva, al giornalista che lo stava intervistando, la circostanza del rinvenimento degli appunti del figlio, dolendosi del fatto che, questi, non avevano poi fornito alcun concreto apporto alle indagini.

In particolare, durante il dialogo intercettato il figlio domandava al padre, convenuto nel giudizio, che cosa ci fosse dentro l’armadio. Quest’ultimo non solo affermava di avervi rinvenuto all’interno molte cose ma ammetteva altresì di averle prese e «stracciate» [5].

L’acquisizione della predetta intercettazione determinava l’instaurazione di un giudizio penale avente ad oggetto il reato di soppressione documentale e di favoreggiamento degli autori dell’omicidio che, tuttavia, veniva archiviato per intervenuta prescrizione.

L’archiviazione del processo penale, dovuta a mere questioni di rito, non ha però impedito ai familiari della vittima di incardinare un giudizio civile, definito con la sentenza in commento, per ottenere un risarcimento ai sensi degli artt. 2043-2059 c.c., per il danno subito a causa della distruzione di alcuni documenti di proprietà della vittima, per il favoreggiamento degli autori dell’omicidio dello stesso, nonché per le sofferenze patite dai familiari che, a causa della condotta «soppressiva» tenuta dall’agente di polizia, si sono visti negata la possibilità di conoscere la verità sulla morte della persona cara.

L’ingiustizia insita nella «verità negata» e le sue implicazioni in punto di risarcimento del danno

Il Tribunale, nel tentativo di dare risposta alle richieste risarcitorie degli attori, è stato chiamato ad accertare, secondo le regole che governano la responsabilità civile, il nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno ingiusto patito dai prossimi congiunti della vittima.

Precisamente, ha dovuto appurare, innanzi tutto, l’esistenza di un nesso di causalità materiale tra il fatto commesso dal convenuto, avente ad oggetto la distruzione dei documenti, e l’evento lesivo, ovvero l’impossibilità per i parenti di conoscere la verità sull’uccisione dei due coniugi.

Il giudice, muovendo dal presupposto dell’assenza di elementi concreti, ha peraltro ritenuto di poter valutare se il convenuto avesse o meno distrutto quei documenti – considerati, dal padre della vittima, potenzialmente idonei ad individuare gli autori del delitto – solo in base ad un dato logico.

Tale dato può essere desunto dalla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal convenuto in occasione dell’interrogatorio formale, in cui ha confermato di aver distrutto dei documenti, precisando però che gli stessi erano del tutto irrilevanti ai fini delle indagini.

Tale ricostruzione non è stata considerata verosimile dal Tribunale per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo, si è osservato come sia difficile ipotizzare che, in occasione di un atto di polizia giudiziaria, un funzionario ponga attenzione a «cose» inutili e, peraltro, si adoperi per distruggerle, anziché restituirle ai proprietari/parenti, tanto più nell’indagine su un delitto che aveva visto coinvolto un collega, vittima del dovere.

In secondo luogo, ha rilevato che – laddove le cose rinvenute fossero state effettivamente inutili – il convenuto non si sarebbe ricordato un dettaglio così insignificante come quello del ritrovamento e della successiva distruzione degli oggetti.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, pur non potendosi affermare con certezza che dal rinvenimento degli elementi soppressi, si sarebbe pervenuti, anche solo più celermente, all’accertamento degli autori e dei mandanti del duplice omicidio, sia indubbio che il convenuto avesse rinvenuto «cose» di cui non vi è traccia nei verbali di sequestro, in quanto sottratte al vaglio degli altri investigatori e dell’Autorità Giudiziaria.

Pertanto, ha affermato l’esistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta soppressiva tenuta dell’agente di polizia e l’evento lesivo, dato dall’impossibilità per i parenti di conoscere la verità sull’uccisione dei due coniugi.

Il Tribunale palermitano, ricostruito il nesso di causalità materiale, ha poi dovuto accertare – poiché, come noto, non è ammissibile il risarcimento del solo «danno evento» – anche la sussistenza di un nesso di causalità giuridica tra l’evento lesivo e la sofferenza patita dai familiari delle vittime, che, a causa delle condotte di depistaggio attuate dal convenuto, si sono visti negare la «verità».

In altri termini, il Tribunale, per poter riconoscere la pretesa risarcitoria invocata dagli attori, ha dovuto verificare se la sofferenza patita dai prossimi congiunti a causa della condotta illecita posta in essere dal convenuto – avente ad oggetto la distruzione di appunti manoscritti dalla vittima inerenti all’attività di servizio – possa essersi tradotta in un «danno ingiusto risarcibile», ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.

Sul punto, il tribunale ha correttamente richiamato l’evoluzione giurisprudenziale che ha interessato l’art. 2059 c.c., norma che, limitando expressis verbis il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge [6], si è rivelata inadeguata a far fronte alle innumerevoli richieste emergenti nella prassi.

Tradizionalmente, infatti, tale disposizione veniva interpretata come norma in grado di risarcire il solo danno morale soggettivo, o patema d’animo [7], ricollegabile, a quelle situazioni in cui il fatto illecito assumeva anche la connotazione di fattispecie penalmente rilevante ex art. 185 c.p. [8]. Infatti, era convinzione diffusa che, unicamente nelle ipotesi di illecito penale, fosse possibile il risarcimento del danno non patrimoniale, poiché solo in queste, risulta «più intensa l’offesa all’ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche repressivo» [9].

Tale orientamento è stato successivamente superato dalla Corte Costituzionale [10] che, approfittando del dibattito sorto intorno alla figura danno biologico, ha ampliato le maglie dall’art. 2059 c.c. [11], ricollegando, per la prima volta, la norma codicistica al dettato costituzionale. Infatti, dal combinato disposto tra l’art. 2059 c.c. e l’art. 32 Cost. [12] si è potuto estendere il risarcimento del danno non patrimoniale anche alle lesioni all’integrità psico-fisica.

In tal modo, si è aperta la strada al risarcimento dei danni costituzionalmente rilevanti che ha trovato definitiva conferma nelle c.d. sentenze di San Martino del 2008 [13], le quali, mosse dall’esigenza di fare chiarezza nel panorama dei danni non patrimoniali risarcibili, hanno ritenuto che tale figura, costituita dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, possa essere risarcita anche in assenza di reato, purché ciò si traduca nella lesione di interessi di rango costituzionale [14].

Nel caso concreto, il tribunale, invocando questo celebre approdo giurisprudenziale, ha ritenuto la condotta tenuta dal convenuto idonea a dar luogo ad un danno ingiusto risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c., poiché lesiva di interessi di rilevanza costituzionale.

Infatti, l’attività di depistaggio, da un lato, ha arrecato una offesa alla pietà dei defunti – interesse espressamente riconosciuto e tutelato dal codice penale, laddove è postulata, la rilevanza simbolica delle res – in quanto la distruzione di cose ricollegabili al defunto si traduce in uno sfregio alla memoria: «stracciare una cosa del defunto che può essere rilevante per ricostruirne la memoria, il vissuto e le cause della morte assume una valenza di diretta lesione al sentimento dei parenti di pietà per il defunto stesso»; dall’altro, ha inciso sulla dignità della persona, in quanto la condotta del convenuto, avendo impedito di ricostruire le vicende che hanno condotto alla morte dei due coniugi, ha leso il «diritto alla verità», quale postulato della giustizia, che si estrinseca nella pretesa dei parenti a conoscere le motivazioni che hanno spinto a commettere l’omicidio e le circostanze in cui esso è avvenuto.

Infatti, riprendendo un passaggio della sentenza si può affermare che: «finché la verità è negata, perché si impedisce di raggiungerla, la verità è «stracciata», come simbolicamente avvenuto con le «cose stracciate» rinvenute a casa Agostino» e, si può aggiungere, che finché la verità è stracciata – e con essa l’esigenza di giustizia invocata dai prossimi congiunti – questi non potranno elaborare il lutto [15].

L’accezione individualistica e collettiva della verità: un «nuovo» diritto della personalità costituzionalmente garantito

La sentenza in commento riveste particolare importanza non solo per la delicatezza della questione trattata ma anche perché ha affermato la rilevanza costituzionale del diritto alla verità – quale espressione del diritto alla conoscenza [16] – nella sua duplice accezione individualistica e collettiva, ponendosi, in linea a quegli orientamenti dottrinali [17] e giurisprudenziali che, da diverso tempo, affermano la natura liquida o dinamica della «verità».

Tale diritto, infatti, non deve essere inteso solo nell’accezione individualistica – desumibile dal combinato disposto tra gli artt. 2 e 21 Cost. [18] – quale bisogno delle persone direttamente coinvolte in un evento lesivo a conoscere la «verità» ma anche in una più ampia visione collettiva – rilevante ai sensi degli artt. 97 e 111 Cost. – quale esigenza diffusa alla «conoscenza» di fatti che costituiscono parte delle ragioni di identità dello Stato stesso [19], la cui violazione, può potenzialmente incidere sull’assetto democratico della nazione.

Questo orientamento, invero, era stato già inaugurato dal tribunale palermitano un decennio fa, allorquando in un giudizio, avente ad oggetto le richieste risarcitorie avanzate dai familiari delle vittime decedute nel disastro aereo di Ustica [20], aveva riconosciuto il diritto dei parenti a conoscere la verità sulla morte dei propri cari, così da poter elaborare il lutto [21].

Tale ultima decisione, con la quale per la prima volta la «sete» di verità e, quindi, di giustizia era stata messa in relazione al rimedio risarcitorio [22], è stata successivamente seguita dal Tribunale di Roma [23] che, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dai parenti del militare Davide Cervia – scomparso in circostanze misteriose – nei confronti dei Ministeri della giustizia e della difesa, ritenuti responsabili di aver ostacolato la ricerca della verità sulla sorte del loro congiunto, ha riconosciuto ai primi il risarcimento per la violazione del diritto alla verità, non solo in forza degli artt. 2 e 21 Cost., ma anche in virtù degli artt. 97 e 111 Cost., sotto il profilo del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale e del rispetto dei canoni del «giusto processo».

La convinzione che il diritto alla verità non appartenga solo ai prossimi congiunti delle vittime ma a tutta la collettività, quale baluardo posto a garanzia della giustizia, ha spinto il tribunale di Palermo, nella sentenza annotata, ad affermare che: «la posizione soggettiva del parente della vittima, intrisa di sofferenza e dolore, in relazione al diritto alla verità assume rilievo e merita tutela, nella specie risarcitoria, quale momento di emersione del diritto alla conoscenza del singolo, anche quale utile passaggio per preservare il diritto della collettività alla conoscenza ed al corretto funzionamento della giurisdizione di cui all’art. 97 Cost.».

Alla luce di quanto sin qui sostenuto si può affermare che il diritto alla verità, nella doppia accezione individualistica e collettiva, va iscritto – in virtù del combinato disposto tra gli artt. 2, 21, 97 e 111 Cost – tra i diritti aventi dignità costituzionale.

Pertanto, lo Stato sarà tenuto a soddisfare in via prioritaria il «grido» di verità che sovente si leva nelle vicende processuali aventi ad oggetto attentati mafiosi [24], non potendo sacrificarlo in assenza di valide giustificazioni.

Infatti, sebbene il «diritto alla verità», quale diritto fondamentale della persona e della collettività, possa essere bilanciato, al pari di qualsiasi altro diritto alla personalità, con interessi di pari rango, lo stesso non può essere sacrificato in favore di discusse «ragioni di Stato» [25].

Qualora ciò avvenga, ossia quando la verità venga ad essere negata o «stracciata», per citare le parole usate dal tribunale nella sentenza in commento, le vittime potranno avanzare una richiesta risarcitoria per la sofferenza, la disperazione e il conseguente sconvolgimento esistenziale [26] che un siffatto diniego ha provocato alle parti offese.


Note

[1] Per una compiuta analisi sul danno da lutto v.  Hazan –  Zorzit, Il risarcimento del danno da morte, Milano, 2009, 351.

[2] A sostegno della tesi del movente mafioso si possono menzionare, innanzitutto, le dichiarazioni di Giovanni Brusca che individuò i sicari dell’Agostino nei Madonia di Resuttana poiché questo aveva collaborato all’arresto di un loro congiunto latitante. A tali dichiarazioni hanno fatto seguito quelle di Oreste Pagano che affermò di aver saputo che il poliziotto fu ucciso da Gaetano Scotto poiché voleva rivelare i legami mafiosi con alcuni membri della questura di Palermo e che, inoltre, sua moglie venne uccisa perché anche lei «sapeva» (v. S. Palazzolo, Poliziotto ucciso: «Segreto di Stato», in La Repubblica del 17.12.2005). Tali dichiarazioni – confermate negli anni successivi da Vito Lo Forte, il quale affermò che Antonio Agostino fosse stato ucciso da Antonino Madonia e Gaetano Scotto, aiutati da un poliziotto conosciuto con il soprannome di «faccia da mostro» (v. articolo Mafia, il pentito Lo Forte: «faccia da mostro»» partecipò all’omicidio Agostino) – hanno permesso ai giudici, trentadue anni dopo, di condannare all’ergastolo il boss Nino Madonia (che ha scelto il rito abbreviato) e di rinviare a giudizio Gaetano Scotto (ad oggi è ancora in corso il processo poiché, questo, non ha voluto beneficiare dei riti speciali, optando per quello ordinario).

[3] Tale evento, conosciuto come «l’attentato dell’Addaura» ha ad oggetto il ritrovamento presso l’omonima spiaggia, in cui si trovava la casa del magistrato Giovanni Falcone, di un borsone contenente cinquantotto candelotti di tritolo.

[4] Risulta che Giovanni Falcone, accorso ai funerali di Antonino Agostino, dichiarò al commissario Saverio Montalbano: «Io a quel ragazzo devo la vita», v. Vecellio, Strage di Capaci: gli infiniti, inquietanti, evanescenti misteri.

[5] Nell’intercettazione ambientale, come si legge nella motivazione della sentenza annotata, il convenuto ha testualmente affermato: «Una freca di carte che proprio io ho pigliato e poi ho stracciato».

[6] Cfr. C.M. Bianca, La responsabilità, V, Milano, 2012, 590.

[7] Cfr. Gabba, Nuove questioni di diritto civile, vol. I, Milano, 1912, 244 lo definisce come il danno interiormente sentito. V., anche Bonilini, Danno morale, in Digesto disc. priv., Sez. civ., V, Torino, 1989, 85 e C. Scognamiglio, Il danno morale soggettivo, in Nuova giur.civ.comm., 2010, 248.

[8] Cfr. R. Scognamiglio, Danno morale, in Noviss. Dig. It., 1960, 147.

[9] Cfr. Cendon, Sulla riforma del danno non patrimoniale, in giustiziacivile.com, editoriale del 13 marzo 2017.

[10] Il riferimento è a Corte Cost. 14 luglio 1986 n. 184 (c.d. sentenza dell’Andro) con note di Ponzanelli, La corte costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute, in Foro it., 1986, 2053 e Scalfi, Reminiscenze dogmatiche per il c. d. danno alla salute: un ripensamento della corte costituzionale, in Resp. civ. prev., 1986, 520.

[11] Invero, in un primo momento date le «strettoie» dell’art. 2059 c.c., il risarcimento del danno biologico era stato giustificato in virtù del combinato disposto tra l’art. 2043 c.c. e l’art. 32 Cost. Tale situazione, che dava luogo ad un’evidente contraddizione, in quanto ricollegava un tipico danno non patrimoniale ad una norma che risarciva i meri danni patrimoniali, è stata superata dalla Corte Costituzionale che ha ricondotto il danno biologico nell’alveo dell’art. 2059 c.c. (Il riferimento è a Corte Cost. 27 ottobre 1994 n. 372 con note di Gussoni, Il danno biologico da morte che non c’è e quello che, se c’è va provato: riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 372/94, in Ass., 1995, 49; Alpa, Lesione del diritto alla vita e «danno biologico da morte», in Nuova giur. civ. comm., 1995, 153).

[12] Cfr. Chindemi, Sulla prova del danno biologico da morte «iure proprio», in Nuova giur. civ. comm., 1995, 493.

[13] Il riferimento è alle sentenze dell’11 novembre 2008, nn. 26972-5 (c.d. «sentenze di San Martino»), con nota di C. Scognamiglio, Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite, in Resp. civ. prev., 2009, 266 il quale saluta favorevolmente la previsione di una categoria generale ed unitaria di danno non patrimoniale, «insuscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate».

[14] Cfr. Salvi, La responsabilità civile, Milano, 2019, 57.

[15] Cfr. Stefani, Il risarcimento del danno da uccisione, Milano, 44.

[16] Il diritto alla verità rappresenta un «luogo della conoscenza» in cui la personalità umana, che è archetipo della Costituzione Repubblicana, si manifesta nel modo più dinamico e, si badi bene, anche con il maggior bisogno di solidarietà culturale (così, Messina, Il diritto alla verità, in questa Rivista, 1° giugno 2021).

[17] L’esigenza di riconoscere un «diritto alla verità» è stata ravvisata da Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, 2015, 211, il quale alla domanda su chi siano i titolari del diritto alla verità risponde: «Tutti hanno l’inalienabile diritto di conoscere la verità sui fatti passati e sulle circostanze e le ragioni che, attraverso casi rilevanti di gravi violazioni di diritti umani, hanno portato a commettere crimini aberranti. L’esercizio pieno ed effettivo del diritto alla verità è essenziale che tali fatti possano ripetersi in futuro». Tale particolare valore al diritto alla verità è stato successivamente riconosciuto da R.G. Conti, Il diritto alla verità o alla non impunità dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani (gross violation), fra amnistia, prescrizione e giurisprudenze della Corte EDU e della Corte interamericana dei diritti umani, in Romboli – Ruggeri, Corte Europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed esperienze a confronto, Torino, 2019, 259, il quale l’ha definita come la colla che tiene unita la generazione presente con quella passata e quella futura: «La memoria del passato, specie di quello più doloroso in cui si è assistito a comportamenti offensivi della dignità posti in essere da uomini trasformatisi in bestie feroci, illumina il presente, dà a quest’ultimo insegnamenti preziosi, che non possono (e non devono) essere dimenticati; allo stesso tempo in cui aiuta alla comprensione del presente, prepara ed orienta il futuro, spingendo con vigore ad adeguare i comportamenti in società alle aspettative specie dei soggetti più vulnerabili e bisognosi».

[18] Il nesso tra il diritto alla verità, quale diritto fondamentale della persona rilevante ex art. 2 Cost. e quello alla libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., si può cogliere dalle parole di Elio Basso «la democrazia, cioè la sovranità del popolo, sarà più o meno effettiva a seconda che il popolo sarà più o meno in grado di avere e di formulare una propria volontà libera e cosciente e di controllarne l’adempimento. Ciò che dipenderà dalle condizioni economiche sociali e culturali della popolazione» (così, Messina, cit., 1° giugno 2021).

[19] R.G. Conti, cit., in Romboli – Ruggeri, op. cit., 2019, 250.

[20] Il riferimento è a Trib. Palermo 21 settembre 2011 n. 4067, in Foro it., 2012, 1195.

[21] Cfr. Viola, Danni da morte e da lesioni alla persona, Padova, 2009, 184.

[22] La sentenza del tribunale di Palermo e successivamente quella del tribunale di Roma hanno conferito alle istanze di verità la consistenza di diritto soggettivo autonomamente azionabile ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cosi, Somma – Fusaro – Conte – Zeno-Zencovich, Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno, Roma, 2018, 455.

[23] Il riferimento è a Trib. Roma 23 gennaio 2018 n. 1609.

[24] Tale medesima esigenza è invocata da Fiammetta Borsellino che da quasi trent’anni chiede verità in ordine alla strage di Via D’Amelio, dalla quale peraltro emerse l’esistenza di una possibile trattativa tra lo Stato e la mafia.

[25] Così, R. G. Conti, Sulla strada di «Diritto verità giustizia. Omaggio a Leonardo Sciascia», in questa Rivista, 2 settembre 2021.

[26] Il risarcimento di un simile danno potrebbe determinare, peraltro, una rinnovata attenzione nei confronti del danno esistenziale, tanto caro alla Scuola triestina. Infatti, tale voce risarcitoria, demonizzata e abbandonata (forse) troppo in fretta, potrebbe essere utile, a fini meramente classificatori, per giustificare il risarcimento di quei danni, lesivi di diritti fondamentali della persona, non immediatamente riconducibili a pregiudizi medicalmente accertabili o a patemi d’animo, come può essere il danno discendente dalla verità negata. Sul risarcimento del danno esistenziale si veda su tutti Cendon – Ziviz, Il danno esistenziale una nuova categoria della responsabilità civile, Milano, 2000.

Fonte: Giustizia Insieme

Tribunale Palermo III Civile Sentenza 4611 2021

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