Divieto di associazioni segrete
La legge è approvata il 25 gennaio 1982, con il n. 17, in attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia e prevede lo scioglimento della Loggia P2.
La Costituzione stabilisce: “Articolo 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente… Sono proibite le associazioni segrete…”.
La legge 17/1982 considera segrete le associazioni che, anche all’interno di organizzazioni palesi, occultano la loro esistenza, le finalità, le attività, i soci in tutto od in parte ed anche reciprocamente, al fine di interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici anche economici, servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.
Decreta che chiunque le promuove o dirige è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; e aggiunge che chiunque vi partecipa è punito con la reclusione fino a due anni e con l’interdizione per un anno.
Qualora con sentenza irrevocabile ne sia accertata la costituzione, il presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio, ne ordina lo scioglimento e dispone la confisca dei beni.
I dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenervi, possono essere sospesi dal servizio, sottoposti a procedimento disciplinare e sanzionati.
La conclusione è perentoria: L’associazione segreta denominata “Loggia P2” è disciolta.
Viva Tina Anselmi!
Trackback dal tuo sito.