Certi ‘riformatori’ sanno che la mafia non è vinta?
Mafia, le controriforme
“Un diritto penale liberale non confisca proprietà, aziende a cittadini ancora innocenti o addirittura assolti” e “non può contenere nel suo ordinamento una norma che si chiama ergastolo ostativo”. Espressioni che le cronache di questi giorni hanno attribuito a un autorevole commentatore nel corso di un convegno organizzato a Firenze da un partito politico.
Si tratta di prese di posizioni sempre più frequenti contro i cardini della regolamentazione antimafia, che si inseriscono nel solco di un progressivo processo di erosione degli strumenti introdotti nella nostra legislazione antimafia. Le misure di prevenzione patrimoniali – che la proposta di legge n. 3059, presentata il 26 aprile 2021 alla Camera dei Deputati, di fatto vanificherebbe ove dovesse divenire legge – e la disciplina che impedisce ai mafiosi ergastolani che non collaborano con la giustizia di tornare in libertà, fruendo dei benefici della liberazione condizionale, delle misure alternative, dell’accesso al lavoro esterno e ai permessi premio hanno consentito di ottenere gran parte dei successi ottenuti nell’azione di contrasto al crimine mafioso.
A fronte dei dubbi di incostituzionalità del vigente regime dell’ergastolo manifestati dalla Corte Costituzionale, il Parlamento fatica a trovare una convergenza da parte di tutte le forze politiche per introdurre una nuova rigorosa regolamentazione. E tutto avviene nel silenzio più assordante correlativamente alla convinzione di molti per cui, essendo stata la “Cosa nostra corleonese” sconfitta, si possa fronteggiare il fenomeno della criminalità organizzata con una legislazione ordinaria più blanda, che si ritiene non necessiti più nemmeno del regime del c. d. carcere duro di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario.
Perciò, credo sia utile ricordare la realtà criminale esistente nel nostro Paese, ove albergano, mostrando estrema vitalità, plurime strutture mafiose estremamente pericolose, fra le quali, la ‘ndrangheta che ha saputo colonizzare, con presenze strutturate delle cosche, realtà del Centro-Nord d’Italia.
La mafia dei corleonesi – che si è dimostrata capace di concepire e attuare strategie di attacco al cuore dello stato e di collusioni con esponenti del mondo finanziario e politico – è stata certamente ridimensionata, con le catture dei latitanti e le condanne degli esponenti più rappresentativi. I numerosi collaboratori di giustizia ne hanno minato la credibilità e intaccato il suo patrimonio più importante, vale a dire l’affidabilità verso l’esterno e, conseguentemente, la sicurezza di non avere traditori in casa.
Tuttavia, uno dei più autorevoli stragisti il corleonese Matteo Messina Denaro continua la propria latitanza, mostrando di disporre di una rete di protezione impenetrabile, capace di resistere agli sforzi più tenaci degli investigatori. Le collaborazioni all’interno della compagine corleonese si sono inaridite e i condannati, che credevano di essere destinati a rimanere sepolti vivi accarezzano da qualche anno la possibilità di riottenere permessi e la libertà per riprendere il loro potere, che la detenzione al regime del 41 bis O. P. aveva compresso.
È la ferocia delle gesta dei corleonesi che ha rappresentato il fondamentale elemento di traino per giungere al varo della normativa che oggi si vorrebbe cancellare che credo sia necessario riportare alla memoria. Il germe della loro scellerata violenza prese le mosse nel 1977, con il progetto di uccisione di Giuseppe Di Cristina, il rappresentante della provincia di mafiosa di Caltanissetta ed esplose nel corso dei primi anni Ottanta che vide l’eliminazione fisica o, comunque, l’emarginazione dei propri rivali.
Una lunga scia di sangue con migliaia di vittime e l’abbattimento di numerosissimi esponenti delle istituzioni: il 20 agosto 1977 il colonnello dei Carabinieri Giuseppe Russo; il 9 marzo 1979 il segretario regionale della DC Michele Reina; il 21 luglio 1979 il dirigente della Squadra Mobile Boris Giuliano; il 25 settembre 1979 il giudice Cesare Terranova e il maresciallo di polizia Lenin Mancuso; il 6 gennaio 1980 il presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella; il 3 maggio 1980 il capitano dei carabinieri Emanuele Basile; il 6 agosto 1980 il Procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa; il 30 aprile 1982 il segretario regionale del partito comunista Pio La Torre; il 3 settembre 1982, il prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.
Solo dopo quest’ultima strage veniva approvata la legge La Torre-Rognoni che introduceva le misure di prevenzione patrimoniali, (che oggi si criticano vibratamente), che hanno previsto la possibilità di sequestrare e confiscare i beni, anche solo sulla base di un giudizio di pericolosità sociale, senza che prima sia intervenuta una sentenza penale di condanna.
E per giungere alla normativa sull’ergastolo ostativo la mattanza corleonese dovette continuare per tutti gli anni Ottanta sino agli inizi degli anni Novanta, con le uccisioni, fra gli altri, dei giudici Alberto Giacomelli, Antonino Saetta (e del figlio disabile Stefano), Rosario Livatino sino a Giovanni Falcone, che concepì quella regolamentazione, introdotta con il D. L. 13 maggio 1991, n. 152, poi affinata dopo la strage di Capaci, con il D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Quando si affrontano questi temi è fondamentale tenere presente i prezzi che sono stati pagati per non essere costretti a rivivere quel tragico passato. Nel quadro di disorientamento che il paese oggi sta vivendo si esige un impegno quotidiano e serio da parte della magistratura, che deve muoversi sempre più nel solco della cultura della giurisdizione e del rigore interpretativo e motivazionale per non dare il fianco a queste posizioni di attacco sempre più frequenti.
* Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Firenze
Fonte: Il Fatto Quotidiano, 25/11/2021
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