I controlli nella Polizia di Stato sull’obbligo di esibizione del green pass
Rigorosa al punto giusto e quanto mai opportuna la circolare del Capo della Polizia Giannini inviata nei giorni scorsi ai Questori e a tutti i dirigenti dei Reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, sull’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde covid-19 (c.d. green pass) per accedere ai luoghi di lavoro e, conseguentemente, per svolgere il servizio, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.
Nel documento si precisa subito che ”considerata la funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo e non è prevista l’autocertificazione”.
L’obbligo si estende anche al personale che accede negli uffici di polizia per attività lavorative come quello delle imprese di pulizia, delle mense di servizio, fornitori di derrate alimentari. È esonerato dall’obbligo il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che non può ricevere il vaccino per ragioni mediche, ma ciò deve essere attestato da apposita certificazione medica, redatta su modello e secondo le prescrizioni emanate dal Ministero della Salute. Esclusi dall’obbligo anche i cittadini che si recano in un ufficio di polizia per motivi differenti come, ad esempio denuncianti, vittime e testimoni di reati, persone sottoposte a misure restrittive, utenti degli uffici immigrazione, della Polizia amministrativa, cittadini che preavvisano manifestazioni pubbliche.
Spetta al dirigente apicale di ciascun ufficio centrale e periferico il controllo su tale attività che può delegare, con atto scritto, ad altri dirigenti o, in mancanza, ad operatori di altra qualifica ma tutto deve avvenire “con modalità che non comportino ritardi o code agli ingressi e venga garantito il rispetto della disciplina in materia di privacy”. Controlli che debbono essere effettuati a tappeto o a campione, giornalmente e preferibilmente all’esterno degli uffici, in occasione dell’accesso utilizzando l’app ufficiale “Verifica C19”, scaricabile su tablet e sui cellulari di servizio dedicati a tale esigenza.
Perentoria la disposizione secondo cui al poliziotto che sia privo o rifiuti di esibire il green pass, il personale addetto ai controlli deve precludere l’ingresso contestando, nell’immediatezza, formalmente, l’assenza ingiustificata mediante compilazione di apposita modulistica.
Stando a notizie ufficiose sarebbero stati 221 i poliziotti in tutto il paese ai quali è stato impedito l’accesso negli uffici in questi giorni di vigenza della norma. L’assenza ingiustificata comporta che al dipendente (che non incorre in alcuna mancanza disciplinare), non è dovuto alcun compenso di carattere fisso e continuativo e tali giornate non sono considerate utili ai fini previdenziali, di anzianità di servizio.
Diversa la situazione in cui il poliziotto abbia avuto accesso all’ufficio iniziando il servizio e risulti, al controllo, privo di green pass o non lo esibisca: in tale evenienza il dipendente deve essere invitato ad uscire dalla sede contestando anche la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (il relativo verbale va inoltrato al Prefetto).
In quest’ultimo caso il poliziotto risponderà anche disciplinarmente per inosservanza dei doveri previsti dal Regolamento di Servizio che, oltre a quelli enunciati sinteticamente nella formula del giuramento, sono quelli della fedeltà, della legalità, della rettitudine.
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