NEWS

Immigrazione: le novità sui permessi di soggiorno e la protezione internazionale

Piero Innocenti il . Istituzioni, Migranti, SIcurezza, Società

Con la legge 18 dicembre 2020, n.173 (entrata in vigore il 20 dicembre), è stato finalmente convertito in legge il decreto 130/2020, quello, per intenderci, che aveva apportato modifiche sostanziali ai cosiddetti decreti sicurezza Salvini del 2018, restituendo all’impianto normativo sull’immigrazione (il testo unico è del 1998), in particolare sulla protezione internazionale, quello spirito di solidarietà e di attenzione verso i migranti che era stato eliminato e, comunque, fortemente ridotto.

Sono state, così, accolte anche le osservazioni sul rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano in tema di protezione dei rifugiati e dei migranti che erano state formulate nel 2018 dallo stesso Presidente della Repubblica in sede di promulgazione della legge di conversione dei suddetti decreti.

Una prima novità introdotta dalla legge di conversione riguarda la modifica all’art.3 (Politiche migratorie) del T.U.I (testo unico sull’immigrazione) eliminando sia il termine del 30 novembre che il limite delle quote stabilite dal decreto flussi annuale in materia di individuazione delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo che possono così essere stabilite, transitoriamente, con DPCM nella ipotesi di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale.

Pare, con ciò, di rilevare una particolare attenzione al mondo del lavoro in generale nella prospettiva di una sua ripresa che tutti si augurano avvenga entro l’anno, al termine della drammatica pandemia che si sta ancora vivendo.

Ulteriori possibilità di soggiornare nel territorio dello Stato sono assicurate per gli studenti stranieri in possesso del visto di studio rilasciato per l’intera durata del corso e della relativa dichiarazione di presenza da presentare in Questura con l’inserimento del comma 1 bis all’art.5 (Permesso di soggiorno) del T.U.I  e l’ulteriore ipotesi di soggiorno di breve durata – per un periodo non superiore a 150 giorni – per gli studenti delle filiazioni in Italia di Università e Istituti superiori di insegnamento a livello universitario. In questi casi è necessario unire alla dichiarazione di presenza una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione che si obbliga a comunicare, entro 48 ore al Questore competente, ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno in Italia. Per il mancato adempimento di questo obbligo è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di una somma che va dai 160 ai 1.100 euro (art.7, comma 2 bis del T.U.I).

Sempre in sede di conversione, all’art.6 del T.U.I è stata aggiunta anche la possibilità di procedere, sempre che ne ricorrano i requisiti, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche di cui all’art.19, comma 2, lettera d-bis del T.U.I. Restano invariate, come ricorda la circolare della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) inviata l’8 gennaio scorso a tutti i Questori, le varie ipotesi contenute nel decreto legge n.130/2020 in tema di conversione  dei permessi di protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro artistico, per motivi religiosi, per assistenza minori.

Procedure prioritarie, con la possibilità di collegamenti audiovisivi a distanza (rispettando le esigenze di riservatezza dei dati sull’identità e sulle dichiarazioni dello straniero) anche nello svolgimento del colloquio innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ma per questa procedura, determinata dal Presidente della Commissione, la domanda, anche ad una prima valutazione, deve risultare verosimilmente fondata e presentata da uno straniero appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato ovvero che necessitano di garanzie procedurali particolari.

Una procedura accelerata (non applicabile ai minori non accompagnati né agli stranieri portatori di esigenze particolari come i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone affette da gravi malattie ec..) può essere attivata anche nella ipotesi in cui il richiedente sia stato condannato con sentenza non definitiva per alcune tipologie di reati: in questo caso la Questura provvede, senza ritardo, a trasmettere la documentazione necessaria alla Commissione territoriale che decide entro cinque giorni.

Il legislatore ha, infine, ricordato che nei centri di prima accoglienza debbano essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari, abitativi, di sicurezza (e sul punto c’è ancora molto da fare) nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche.

Insomma, rispetto della dignità delle persone ospitate in tali luoghi ma attenzione sempre alta da parte della polizia di prevenzione.

*****

Immigrazione clandestina e trafficanti

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link