NEWS

Il lavoro nella nostra Costituzione

Filippo Pizzolato e Rocco Artifoni * il . Istituzioni, Società

costituzione.600La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio in molti Paesi del mondo per ricordare tutte le lotte per i diritti di chi lavora.

In Italia la rivista “La Rivendicazione” nel 1890 iniziava con queste parole: «Il primo maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola d’ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento».

Con la Costituzione del 1948 il lavoro viene riconosciuto come il primo principio fondamentale della Repubblica italiana. Di seguito riportiamo un breve commento ad alcuni articoli della Carta che sono relativi alla tematica del lavoro.

Art. 1 – L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Perché fare del lavoro il fondamento della Repubblica democratica? Perché il lavoro è il segno concreto della possibilità, affidata a ogni cittadino e a ogni cittadina, di contribuire, giorno per giorno, alla costruzione della società, mettendo a frutto l’irripetibilità e la vocazione di ognuno di noi.

Come sta scritto nell’enciclica Caritas in Veritate (par. 57), a proposito del principio di sussidiarietà, si tratta di rispettare «la dignità della persona, nella quale vede un soggetto sempre capace di dare qualcosa agli altri». La democrazia, come intesa dalla nostra Costituzione, non è solo un intreccio di poteri e di istituzioni, ma mette in gioco la partecipazione di ognuno di noi, in un agire cooperativo feriale. Attraverso la promozione del lavoro, la democrazia si regge su un’idea di eguaglianza che è valorizzazione e cooperazione delle differenze. E nel lavoro – diritto e dovere – si rispecchia un’idea di libertà che, riconoscendo il proprio debito dall’altro da sé, si svolge nella restituzione e nella responsabilità. In questi giorni di epidemia, come non vedere quanto la nostra convivenza sia davvero intessuta e tenuta viva dalla dedizione al lavoro e al servizio di molte persone, spesso lontane da ogni palcoscenico?

Art. 4 – La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

È attraverso il fare che emerge l’essere: il primo dei princìpi fondamentali enunciati dalla Costituzione non è astratto, ma molto concreto. È nella vita di ogni giorno che ciascuno di noi realizza sé stesso e costruisce il patto sociale.

Nella visione dei Costituenti una persona senza lavoro (inteso come ogni attività di costruzione del benessere materiale e spirituale) crea un danno sociale oltre che personale. Se un cittadino è inoccupato, non solo non può aspirare a una vita degna per sé, ma viene a mancare il suo contributo sociale, che arricchisce (materialmente e spiritualmente) gli altri cittadini.

Per questa ragione il lavoro è un diritto personale ma è anche un dovere sociale. Il lavoro è fondamento della Repubblica perché attua in concreto la partecipazione responsabile al bene comune.

Attenzione: non ogni attività può essere riconosciuta: la Costituzione prescrive che il lavoro debba concorrere al progresso spirituale o materiale della società. Un discorso analogo si può applicare all’iniziativa economica, che è libera, ma che «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale» (art. 41).

Art. 35 – La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

«Tutte» le forme del lavoro sono tutelate, in quanto espressioni plurali della partecipazione dei lavoratori allo sforzo cooperativo, che valorizza le differenze, di costruzione della Repubblica. È molto interessante che tale tutela debba mirare all’esito esigente dell’elevazione dei lavoratori: il lavoro è fondamentale occasione di sviluppo della personalità e di riconoscimento sociale e non solo una questione meccanica di uno scambio tra prestazioni e retribuzione.

Come ha scritto Simone Weil, particolarmente sensibile alla questione, «svilire il lavoro è un sacrilegio esattamente come calpestare un’ostia». Per la filosofa, nella definizione delle condizioni contrattuali dei lavoratori, bisogna tenere presente che «l’oggetto su cui si contratta (…) non è altro che la loro anima». L’art. 35 già si preoccupa che sia creata una cornice giuridica (normativa e istituzionale) di livello internazionale che civilizzi la globalizzazione, finalizzandola alla tutela dei lavoratori, e contrasti la sua tendenza a diventare strumento di degradazione delle condizioni dei lavoratori.

Art. 36 – Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37 – La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consen11 tire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

La Repubblica non è neutrale rispetto alle dinamiche socio-economiche. La Costituzione anzitutto riconosce e promuove i diritti di chi lavora ad un compenso adeguato, che consenta ad ogni persona di vivere dignitosamente dentro le relazioni famigliari e sociali.

Con estrema chiarezza viene specificato che le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. Questo vale anche per le retribuzioni, ma dopo oltre 70 anni le statistiche ci dicono che la realtà è ancora lontana dai diritti sanciti.

L’attività lavorativa, pur essendo essenziale, non può porsi in contrasto con i diritti della famiglia (art. 29) e di conseguenza la maternità e l’infanzia devono essere tutelati. A questa protezione si è giunti dopo molti anni e ancora oggi non sempre e non a tutte le donne viene assicurata in modo adeguato soprattutto a causa della carenza di strutture di supporto.

Ciò significa evidentemente che la strada per dare attuazione piena alla nostra Costituzione è ancora lunga.

Art. 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

L’articolo 38 riconosce due diritti sociali importanti: all’assistenza sociale e alla previdenza sociale. Il diritto all’assistenza sociale è previsto per il cittadino che sia, per le ragioni più diverse, impossibilitato a procurarsi da vivere mediante il lavoro.

Come disse in Assemblea Costituente G. Dossetti, «il diritto ad avere i mezzi per una esistenza libera e dignitosa non deriva dal semplice fatto di essere uomini, ma dall’adempimento di un lavoro, a meno che non si determinino quelle altre condizioni da cui derivi l’impossibilità di lavorare».

Il reddito di cittadinanza può essere considerato un’attuazione di questo diritto. E tuttavia la Repubblica persegue ostinatamente, anche per gli “inabili”, lo scopo del reinserimento sociale e professionale (educazione e avviamento professionale), affinché possano esprimere una partecipazione piena alla vita sociale economica e politica. La previdenza si occupa invece di garantire mezzi adeguati a quei lavoratori, siano essi cittadini o no, che incorrano nei rischi legati allo svolgimento dell’attività lavorativa stessa.

Art. 39 – L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme stabilite dalla legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Il sindacato è un’associazione di lavoratori. La Costituzione ha restituito ai lavoratori l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sindacali, dopo l’oppressione fascista e il corporativismo coatto.

La Costituzione, a differenza dello Stato liberale e di certe tendenze organicistiche, non nega il conflitto tra capitale e lavoro. E nemmeno consegna questa dialettica conflittuale a dinamiche spontanee che sconterebbero fatalmente la diversità dei rapporti di potere e la conseguente subalternità dei lavoratori.

La Repubblica sostiene e prende la parte del lavoro, accompagnando i lavoratori, anche attraverso il sindacato, a fare del lavoro stesso un’occasione di svolgimento della personalità, di partecipazione economica e di edificazione della Repubblica. E tuttavia, proprio perché formazione sociale, il sindacato deve incarnare i principi costituzionali di eguaglianza e partecipazione e cioè essere strutturato internamente in modo democratico. A questo doveva tendere una legge, prevista dall’art. 39, e mai attuata…

 Art. 40 – Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Lo sciopero è un’astensione collettiva dal lavoro da parte di lavoratori subordinati, di solito promossa dai sindacati, con lo scopo di ottenere, esercitando una pressione sui datori di lavoro, un miglioramento delle condizioni lavorative.

La Costituzione prevede che l’esercizio di tale diritto si svolga entro alcuni limiti di legge, poiché con lo sciopero non possono essere violati altri diritti delle persone, costituzionalmente tutelati. È evidente che ci sono servizi essenziali che non possono essere interrotti o che ci sono attività lavorative che possono essere sospese soltanto con un preavviso di tempo.

Don Lorenzo Milani ha scritto: «Lo sciopero è un’arma. (…) La sua istituzione, diffusione e consacrazione legale è gloria del nostro secolo e onora la classe operaia la quale avrebbe potuto scegliersi ben altre armi. (…) Ma se c’è poi uno sciopero che ha il più puro profumo del sacrificio cristiano è lo sciopero di solidarietà».

Art. 53 – Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è improntato a criteri di progressività.

La Costituzione prescrive «l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2). Tra questi c’è anche il dovere fiscale, cioè il pagamento delle imposte, che dovrebbe riguardare tutti: gli evasori fiscali non dovrebbero esistere.

La parola fisco viene dal latino “fiscus” e significa “cesto”: un contenitore che raccoglie i contributi che ciascuno deve versare per le spese comuni. L’aveva spiegato con incompresa chiarezza Tommaso Padoa Schioppa: «Le tasse sono un modo civilissimo di contribuire tutti insieme a beni indispensabili quali istruzione, sicurezza, ambiente e salute».

Spesso si confonde il reddito con la capacità contributiva, che invece dovrebbe tener conto sia delle spese essenziali per vivere sia del patrimonio posseduto. E si riduce la progressività del sistema tributario all’IRPEF, che riguarda quasi esclusivamente lavoratori dipendenti e pensionati.

Purtroppo in Italia negli ultimi decenni è diminuita la progressività delle imposte ed è aumentata la disuguaglianza economica. Una seria riforma fiscale è sempre più urgente e necessaria.

* Autori del libro “L’ABC della Costituzione”

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link