La sospensione della licenza degli esercizi pubblici
Da quando, nel mese di luglio scorso, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno) ha diramato una circolare inviata a tutti i Prefetti e Questori precisando, tra l’altro, gli “indirizzi applicativi” sul potere questorile di sospensione e revoca delle autorizzazioni di polizia previsto dall’art.100 del TULPS (entrato in vigore sin dal 1931), sono stati intensificati, come mai era accaduto in passato, i controlli agli esercizi pubblici nelle varie province.
Il risultato è che “questi controlli dinamici” hanno portato complessivamente alla sospensione delle licenze per periodi oscillanti da pochi giorni ad oltre un mese, in relazione alla gravità dei fatti accertati, di oltre settanta locali tra bar, discoteche, minimarket, sale slot, circoli privati ecc…
Non sono mancate, come era prevedibile, lamentele (e ricorsi al TAR) da parte dei vari titolari degli esercizi pubblici, sia per il danno d’immagine al locale che, soprattutto, per il mancato guadagno nel periodo di chiusura forzosa. In realtà, questa attività di polizia amministrativa di sicurezza che si concretizza in alcuni poteri che possono esercitare, in fattispecie specifiche, tassativamente indicate dalle norme del TULPS e di altre leggi, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e le Autorità di pubblica sicurezza, sono fondamentali per la tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della prevenzione generale dei reati.
Naturalmente una maggiore collaborazione dei gestori degli esercizi pubblici con le forze di polizia potrebbe evitare quelle turbative e fonti di pericolo che sono, poi, la causa dei provvedimenti inibitori che può adottare un Questore.
E proprio per aumentare il livello di prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici che con l’art. 21bis del d.l. 4 ottobre 2018, n.113 (convertito nella legge 132/2018), è stato introdotto un “sistema di cooperazione operosa” basato su accordi a livello provinciale, stipulati dai Prefetti con le associazioni di categoria ai quali possono aderire anche i singoli esercenti.
Un sistema, tuttavia, che deve fare riferimento a “Linee guida” che dovevano essere adottate a livello nazionale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, e di cui non si ha notizia.
Ed è davvero un peccato perché, come sottolinea la circolare sopra indicata, “anche ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti contemplati dall’art.100 TULPS” il Questore deve “tener conto dell’adesione ai predetti accordi e del puntuale e integrale rispetto delle condizioni e misure da essi previsti da parte dei gestori degli esercizi pubblici”.
La visione tradizionale secondo cui la ratio dell’art.100 è nella esigenza di soddisfare finalità preventive rispetto a pericoli che possono minacciare l’ordine pubblico e la sicurezza a prescindere dall’accertamento della colpa del gestore del locale, viene temperata “dall’esercente virtuoso che intende muoversi in una logica di collaborazione operosa con le Autorità di p.s. e le forze di polizia”.
Collaborazione che, purtroppo, non sempre si è registrata mentre nelle realtà territoriali in cui, in passato, ci sono state esperienze nate da collaborazioni pattizie con i gestori dei locali, i risultati in termini di prevenzione sono stati soddisfacenti.
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