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Polizia di prevenzione e licenze di esercizi pubblici

Piero Innocenti il . SIcurezza

chiusura-locali-pubbliciNon era mai accaduto, almeno negli ultimi trent’anni, che in un  arco temporale di appena un paio di mesi, venissero sospese, temporaneamente, dai Questori le licenze di alcuni esercizi pubblici ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Provvedimenti questorili, sia chiaro, adottati legittimamene  in virtù di un vecchio articolo – sempre vigente – del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, approvato con R.D. del 1931) la cui applicazione ha ricevuto un forte impulso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Ministero dell’Interno).

Si tratta, dunque, dell’art.100 che consente, appunto, al Questore di esercitare il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni per la gestione degli esercizi pubblici in cui si sono verificati tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un potere inibitore che ha ricevuto un certo impulso nella sua applicazione in conseguenza della diramazione, il 17 luglio scorso, di una circolare dell’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento della P.S. inviata a tutti i Prefetti e Questori della Repubblica.

Un “atto di indirizzo” riepilogativo di una materia che, in effetti, richiedeva maggiore attenzione a livello periferico da parte delle autorità di pubblica sicurezza, anche per un’applicazione migliore e più uniforme su tutto il territorio nazionale.

Così, dal 10 agosto al 10 settembre, periodo al quale ho potuto rivolgere un’attenzione speciale sfogliando gran parte dei quotidiani locali, sono stati “chiusi”, per alcuni giorni o per alcune settimane, una trentina di locali tra bar, discoteche, minimarket, ristoranti ecc.. a Savona, Ferrara, Ancona, Bolzano, Varese, Udine, Bergamo, Teramo, Latina, Lecce, Rovigo, Brescia, Verona, Napoli, Torino, Macerata, Mantova, Roma, Novara, Trento, Reggio Emilia.

Tutte attività economiche rientranti in quelle enunciate dall’art.86 del TULPS alle quali si sono aggiunte, con il decreto legge n.14/2017, gli “esercizi di vicinato” ossia quegli esercizi in cui viene effettuata la vendita per asporto di alcolici.

In quasi tutte le città sopra indicate il potere di sospensione è stato esercitato perché i locali erano divenuti abituali ritrovi di persone pregiudicate o pericolose e cioè ci si trovava in presenza di una delle tre distinte fattispecie contemplate dall’art.100 ( le altre due riguardano situazioni in cui all’interno dell’esercizio pubblico si sono verificati tumulti o gravi disordini o l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la moralità e il buon costume o la sicurezza dei cittadini).

E’ ancora il Questore che può fare ricorso alla applicazione dell’art. 100 del TULPS, sempre nell’ottica della salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, nelle ipotesi di reiterate inosservanze delle ordinanze adottate dai Sindaci ai sensi dell’art. 50 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) per fronteggiare emergenze sanitarie e di igiene a carattere locale, di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Naturalmente, se ci fosse una maggiore attenzione e disponibilità degli esercenti a collaborare con l’autorità di p.s. le situazioni di chiusura dei locali potrebbero essere eliminate o, comunque, attenuate. In questo senso l’art.21 bis del decreto legge n.113/2018 che prevede un “sistema di cooperazione operosa” fondato su “Linee guida” che dovrebbero essere adottate, a livello nazionale, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

In sintesi il Questore dovrà tener conto dell’esercente “virtuoso” che ha aderito a tali misure nella logica di una collaborazione con le autorità di p.s. e le forze di polizia per la prevenzione delle turbative e delle fonti di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza.

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