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L’allontanamento dall’Italia della “pericolosa” Carola Rackete

Piero Innocenti il . Diritti, Giustizia, Internazionale, Migranti, Politica, Società

La mancata convalida dell’arresto da parte del Gip di Agrigento di Carola Rackete, tedesca e comandante della Sea Watch, ha mandato su tutte le furie il Ministro dell’Interno che pensava, sbagliando ancora una volta, di poter “influenzare” le decisioni della magistratura.

Ha, così, sollecitato il Prefetto di Agrigento perché adottasse immediatamente il provvedimento di allontanamento nei confronti della cittadina comunitaria, provvedimenti di prevenzione generale che si basano su una minaccia effettiva, attuale al’ordine pubblico e alla sicurezza.

Si tratta di provvedimenti che, in generale, sono stati poco adottati anche per una procedura farraginosa.

La materia è regolata dalla direttiva comunitaria 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari  di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, dal D.lgs 6 febbraio 2007 n.30 e successive modifiche, dalla legge 2 agosto 2011 n.129 di conversione del D.L. 23 giugno 2011 n.89.

Dunque, il Prefetto del luogo di residenza o di dimora dell’interessato, può adottare un provvedimento di “allontanamento” per “motivi imperativi di pubblica sicurezza” riconducibili a comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all’incolumità pubblica.

In una situazione del genere, per valutare l’effettiva pericolosità, si deve tener conto di eventuali condanne (provenienti anche da un giudice straniero) per uno o più delitti non colposi, anche tentati, di eventuali condanne che comportano la privazione della libertà per pene pari o superiori a tre anni, dell’appartenenza a taluna delle categorie di persone indicate  nell’art. 4 del Codice Antimafia, di eventuali misure di prevenzione o provvedimenti di allontanamento adottati da autorità straniere.

Va, inoltre, ricordato che qualora il destinatario del provvedimento sia sottoposto a procedimento penale (è il caso di Carola Rackete) è necessario acquisire dalla competente autorità giudiziaria il relativo nulla osta che si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro 48 ore dalla richiesta.

Nell’attesa che il giudice decida può essere adottato nei confronti della persona il trattenimento in un Cpr (centro per i rimpatri, art.14 del Testo Unico sull’Immigrazione) che, naturalmente, deve essere convalidato dall’autorità giudiziaria.

E’ prevista anche la possibilità di adottare un provvedimento di allontanamento per “motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza” nei confronti di quei cittadini comunitari la cui permanenza su territorio nazionale comporti un rischio grave e attuale per la società, che si basa sull’adempimento volontario del destinatario al quale viene concesso un termine per lasciare il territorio nazionale non inferiore ad un mese dalla data della notifica (nei casi di comprovata necessità il termine può essere ridotto a dieci giorni). Decorso tale termine, qualora l’interessato si trovi ancora in Italia, il Questore procede al suo allontanamento immediato ma il provvedimento deve essere convalidato dalla Sezione Specializzata presso il Tribunale competente.

Procedura, insomma, non semplice dovendo rispettare alcuni principi tra cui quello di proporzionalità tra l’allontanamento e la condotta censurata, di motivazioni che non siano di ordine economico, né estranee al comportamento individuale censurato e valutare la situazione di fatto in cui si trova il cittadino comunitario come, per esempio, la situazione economica e familiare, lo stato di salute, il livello di integrazione sociale e culturale in Italia ecc..

Situazioni, alla fine, che vanno sempre attentamente valutate rispettando le competenze delle varie autorità, senza fare propaganda politica.

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