Decreto bis sicurezza, ecco le correzioni. Ma la lotta alle mafie?
Dunque, è pronto, per essere approvato, probabilmente in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri, il decreto bis sulla sicurezza, fortemente voluto dal Ministro dell’Interno.
Una prima bozza del provvedimento, circolata nelle settimane antecedenti le elezioni europee, era stata oggetto di critiche per l’approssimazione evidenziata sul piano tecnico giuridico in alcuni passaggi e per alcuni profili di dubbia costituzionalità.
Così, come da prassi istituzionale, sono stati accolti alcuni suggerimenti formulati dal Quirinale e rivisti con i tecnici ministeriali i punti ritenuti critici.
E questo non solo sul piano formale precisando, per esempio, nella parte introduttiva del decreto, i fattori della “straordinaria necessità ed urgenza” (diversi dalla “particolare necessità ed urgenza” come era stato indicato in tre punti del primo decreto) che sono la base costituzionale (art.77 della Costituzione) perché il Governo possa adottare un decreto legge, ma anche sul piano sostanziale con una articolazione del provvedimento più organica e chiara.
Così, i dodici articoli dello schema del primo decreto sono diventati diciotto nel secondo. Le disposizioni sono finalizzate al contrasto dell’immigrazione illegale e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Relativamente all’immigrazione clandestina viene confermato l’inserimento del comma 6bis all’art 12 del testo unico del 1998 che prevede sanzioni amministrative (da 10mila a 50mila euro, irrogate dal prefetto del luogo di sbarco) nei confronti del comandante, dell’armatore e del proprietario della nave che abbia soccorso in mare migranti senza attenersi “alle istruzioni operative emanate dalle autorità responsabili dell’area in cui ha luogo l’operazione di soccorso”. Laddove si verifichino più azioni con la stessa nave o il numero degli sbarcati sia superiore a cento scatterebbe la confisca della nave. Dalla previsione normativa è escluso il “naviglio militare” e le “navi in servizio governativo non commerciale” (particolare che era sfuggito nella stesura della prima bozza).
Rimane fermo il punto relativo alle limitazioni che può disporre il Ministro dell’Interno (Autorità Nazionale di pubblica sicurezza) per il transito e la sosta delle navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica e in alcuni casi previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, informandone il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa (nella bozza del primo decreto l’informativa era prevista solo per il Ministro delle infrastrutture e trasporti).
Modifiche vengono apportate alla legge 152/1975 (“Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”) prevedendo, tra l’altro, la reclusione da uno a quattro anni per chiunque, nelle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico crei un concreto pericolo lanciando razzi, bengala, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o utilizzando bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere (sono ben noti i gravi episodi di violenza che hanno caratterizzato alcune recenti manifestazioni nelle piazze).
Previsto anche l’inasprimento della sanzione penale (reclusione da uno a cinque anni) modificando l’art.635 del c.p. (“Danneggiamento”) nei confronti di manifestanti che si abbandonino ad atti di distruzione, deterioramento di cose mobili e immobili altrui.
Scomparsa la previsione penale (reclusione da uno a tre anni) nei confronti di chi, sempre nel corso di manifestazioni pubbliche, si fosse “opposto” (espressione troppo generica) al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio che svolgevano un atto di loro spettanza o a chi utilizzava scudi o altri oggetti di protezione passiva.
Confermata la previsione di un’assunzione straordinaria, a tempo determinato, di 800 unità di personale amministrativo per eliminare il vergognoso arretrato riguardante i procedimenti di esecuzione delle sentenze penali divenute esecutive (ci sono alcune migliaia di condannati in attesa di espiare la sentenza in regime carcerario o domiciliare).
Un “fondo di premialità” per le politiche di rimpatrio (due milioni di euro per il 2019) è previsto per sostenere intese bilaterali per riammettere stranieri irregolari in Stati non appartenenti all’UE (argomento, questo dei rimpatri, ritenuto insoddisfacente e oggetto di vivaci polemiche politiche).
Modifiche, infine, alla legge 141/1989 con l’ampliamento delle categorie di persone per le quali il questore può disporre il divieto di accesso (divieto che può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate) e alla legge 48/2017 con l’abolizione del limite temporale “fino al 30 giugno 2010” che valeva in materia di arresto in flagranza differita.
Per la lotta alle mafie e alla criminalità organizzata si resta in attesa di un decreto ter se mai arriverà.
Evidentemente non la si considera un’emergenza.
La “favoletta” del c.d. decreto bis e la realtà dell’ordine pubblico
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