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L’accoglienza dei migranti secondo le nuove norme e le strumentalizzazioni politiche

Piero Innocenti il . Migranti

accoglienza migrantiIl recente trasferimento di gran parte dei  migranti ospiti del Cara (Centro di accoglienza richiedenti asilo) di Castelnuovo di Porto in altri centri regionali e quello annunciato di Mineo, entro l’anno, hanno suscitato molte polemiche politiche anche per “i metodi spicciativi” adottati (in tal senso, le dichiarazioni del presidente della CEI Gualtiero Bassetti).

In realtà non si tratta di “deportazioni” come qualcuno strumentalmente ha detto, perché questi provvedimenti rientrano nel contesto generale di una progressiva chiusura delle strutture di prima accoglienza e di quelle inserite nello SPRAR (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati), da realizzarsi entro  il 2019 secondo quanto stabilito dalla legge di conversione 132/2018 del d.l sull’immigrazione dell’ottobre 2018 ( il c.d.  decreto Salvini). Tutto da raccordarsi, comunque, con un monitoraggio sull’andamento dei flussi migratori che dovrà effettuare lo stesso Ministro dell’Interno (art.12 bis della legge suindicata).

L’accoglienza, dunque, riformata dalla nuova normativa (si passa dal sistema Sprar a quello rinominato Siproimi ossia Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati), prevede l’inserimento nelle strutture di tale circuito dei beneficiari di una forma di protezione internazionale, dei minori stranieri non accompagnati, dei titolari dei nuovi permessi di soggiorno temporanei di carattere umanitario.

Insomma, pare di capire che nessuno dei migranti viene abbandonato in strada ed è quanto emerge anche nella recente circolare, inviata a tutti i Prefetti, del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione-Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo (Ministero dell’Interno), con cui si sottolinea, tra l’altro, come “..in tutti casi occorrerà tener conto della esigenza di assicurare l’unità familiare in strutture idonee..”.

Nuove disposizioni che “..non mutano il quadro dei destinatari dell’accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs 142/2915 (è il provvedimento con cui sono stare recepite nel nostro ordinamento due direttive comunitarie per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale) e che riguardano i richiedenti asilo e quelli che hanno fatto ricorso alla decisione di rigetto della domanda (fino alla decisione della domanda di protezione internazionale), i richiedenti asilo che hanno già ottenuto la protezione umanitaria con la normativa previgente ma che hanno impugnato la decisione di rigetto adottata dalla Commissione territoriale, i richiedenti asilo in attesa dell’eventuale trasferimento nel Paese competente alla trattazione della loro domanda di asilo (secondo la procedura Dublino), quelli che sono giunti in Europa attraverso la frontiera italiana ma hanno presentato domanda di asilo in altro Paese europeo ( i cosiddetti “dublinanti di ritorno”) aderente al sistema comune di asilo.

L’accesso al sistema Siproimi e “..ai relativi progetti diretti ad offrire assistenza e servizi di inclusione sociale e favorire i percorsi di autonomina..” ( in tal senso la circolare sopra indicata), è diretto ai titolari di protezione internazionale ai sensi dell’art.32 del D.Lgs 25/2008 e successive modifiche ( l’art. riguarda le decisioni adottate dalle Commissioni territoriali sullo status di rifugiato), ai minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo, agli stranieri titolari dei permessi di soggiorno per “casi speciali” (per protezione sociale come le vittime di tratta, per violenza domestica, per grave sfruttamento lavorativo), a chi ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche, per calamità nel Paese di origine o per atti di particolare valore civile.

Al Siproimi hanno accesso anche i titolari dei permessi di soggiorno umanitari rilasciati in passato fino alla scadenza del progetto in cui sono stati inseriti e, fintanto che non vi è stata una decisione definitiva sulla domanda di asilo possono, su richiesta, proseguire l’accoglienza in una delle strutture di accoglienza.

Più complessa la situazione per i minori stranieri non accompagnati (indicati nelle carte ministeriali con la sigla MSNA) che dovranno, gradualmente confluire nel Siproimi dalle varie strutture esistenti sul territorio (alcune temporanee attivate dai Prefetti, altre attivate dal Ministero dell’Interno con fondi FAMI-Fondo Asilo Migrazione Integrazione ed altre ancora dai Comuni). Per tali strutture la chiusura avverrà entro il 27 marzo 2019 mentre per alcuni progetti la procedura proseguirà fino alla scadenza prevista per il 9 giugno 2020. In tutti i casi dei trasferimenti si dovrà darne preventiva comunicazione ai tutori dei minori e alla competente autorità giudiziaria minorile.

Il Sistema è avviato e si vedrà se consentirà, come è negli auspici di tutti, un complessivo miglioramento nella difficile e complessa gestione dell’accoglienza della protezione e inclusione dei migranti.

I “trattenimenti” degli stranieri nei Cpr, negli hot spot e in altre strutture

Tema particolarmente delicato quello sul “trattenimento” degli stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale che può avvenire nei Cpr (Centri per i rimpatri), negli hot spot (punti di crisi) o in altre strutture idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Relativamente ai Cpr, atteso che il numero di quelli attivi (sei) non risulta sufficiente per conferire efficacia alle misure di rimpatrio ( in realtà sono pochi gli accordi di riammissione con i Paesi di origine), si sta dando particolare importanza all’ampliamento dei posti in tali centri nel contesto della strategia di riforma del sistema di gestione dei flussi migratori adottata dall’attuale Ministro dell’Interno.

Così, in questa direzione “..sono stati già avviati lavori di ristrutturazione per ottenere, nei prossimi mesi, nuove strutture e per effettuare interventi di ampliamento in quelle già in uso” ( in questo senso la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno diramata a tutti i Prefetti alcuni giorni fa).

E’, in effetti, quanto prevede il decreto legge Salvini che, per dare maggiore impulso e assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori di realizzazione di adeguamento, ha dato la possibilità “..di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (..) nel caso in cui l’importo dei lavori sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria” Insomma, velocità e concretezza apprezzabili che sarebbe stato bello rilevare anche in altri ambiti come, ad esempio, nella manutenzione straordinaria di molte scuole pubbliche italiane. Ma tant’è e, per ora, dovremmo vedere aumentare la capacità ricettiva dei Cpr dove gli “ospiti” potranno essere trattenuti anche fino a 180 giorni, in seguito alle modifiche apportate sul punto dal decreto legge suindicato. Nella eventualità, poi, non vi siano posti disponibili nei Cpr situati nel circondario del Tribunale competente per territorio, vi è la possibilità di una permanenza temporanea degli stranieri irregolari fermati in “strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Autorità di pubblica sicurezza” sino alla definizione del procedimento di convalida del giudice di pace. In tal senso l’art. 4 comma 1 del decreto legge citato.

Sulla idoneità di tali strutture che assicurino il rispetto della dignità delle persone, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con una recente nota inviata ai Questori e ai Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera, ha opportunamente precisato che “su tale tema si richiederà al Garante delle persone detenute o private della libertà personale un qualificato parere in ordine al giudizio di idoneità delle strutture da utilizzare”.

Nel frattempo viene sottolineato come detti locali debbano, innanzitutto, “..possedere caratteristiche di sorvegliabilità continuativa e di sicurezza, con assenza di oggetti o arredamenti che possano consentire atti di autolesionismo”. Problemi non sempre di facile soluzione per chi conosca gli assetti organizzativi, logistici delle Questure e la carenza di personale ( per la vigilanza) che si rileva in diversi uffici.

Ecco, allora che diventa essenziale “velocizzare” le procedure, s’intende nel rispetto delle norme, affinché il procedimento espulsivo, anche con intese con l’autorità giudiziaria, si svolga “..senza soluzione di continuità fino alla effettiva disponibilità del vettore ed all’esecuzione dell’effettivo allontanamento”. Vi è, infine, il trattenimento degli stranieri che hanno attraversato irregolarmente la frontiera ovvero sono giunti sul territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

Per questi la prima destinazione sono gli hot spot e le strutture di accoglienza previste dal D.lgs 142/2015. Negli hot spot avvengono anche le operazioni di rilevamento foto dattiloscopico e  segnaletico da parte di personale della Polizia Scientifica. Il “trattenimento” in tali “punti” è previsto dall’art.10 ter del TUI ed è disposto, caso per caso, dal Questore per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre i 30 giorni, previa convalida da parte della Sezione specializzata in materia di immigrazione presso il Tribunale competente per territorio.

Rimane il problema della individuazione, in tali strutture, “di appositi locali” ove trattenere (in condizioni dignitose) gli stranieri e tale compito è affidato ai Prefetti nel cui territorio si trovano gli hot spot. Saranno loro, d’intesa con i Questori, a valutare anche le misure di vigilanza da adottare.

Che significherà altre risorse delle forze di polizia territoriali sottratte ai servizi di vigilanza e di controllo del territorio.

 

Sui “respingimenti” alle frontiere degli stranieri

Tra le novità contenute nel D.L 4 ottobre 2018, n.13 ( c.d. decreto Salvini) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, vi è quella relativa alla nuova disciplina del “respingimento” – c.d. “differito” – dello straniero con accompagnamento coattivo alla frontiera, istituto previsto dal comma 2 dell’art.10 del TUI (Testo Unico sull’Immigrazione), per distinguerlo dal “respingimento immediato”  previsto dallo stesso articolo al comma 1.

Il punto è importante perché la norma è stata adeguata con la previsione di un meccanismo di convalida ispirato a quello già codificato per le espulsioni con accompagnamento alla frontiera (art.13, commi 5bis, 5ter, 7 e 8 del TUI), di quelle, cioè, concernenti la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all’a.g..

E’ uno degli argomenti oggetto della recente circolare (18 gennaio) della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere (Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Ministero dell’Interno), inviata a tutti i Questori e ai Dirigenti di Zona della Polizia di Frontiera, in cui si ricorda, tra l’altro, come con la modifica legislativa  suddetta sia stato recepito il “suggerimento” della Corte Costituzionale che nella sentenza n.275 del 2017 aveva riconosciuto la necessità di un intervento legislativo nel “respingimento differito”, atteso che “..tale modalità esecutiva restringe la libertà personale (…)e richiede di conseguenza di essere disciplinato in conformità all’art.13 della Costituzione”.

Quindi, il respingimento del Questore adottato nei confronti degli stranieri entrati nel territorio nazionale sottraendosi ai controlli di frontiera o che siano stati fermati subito dopo, va comunicato dal Questore immediatamente ( e comunque entro le 48 ore) al giudice di pace per la convalida ( con la sospensione della esecuzione finché la convalida non intervenga entro le 48 ore successive) assicurando le garanzie processuali per la difesa dello straniero.

In passato, l’avverbio rafforzato “subito dopo” era stato sovente interpretato in modo molto elastico adottando i “respingimenti” anche a distanza di tempo e luogo dal passaggio in frontiera. Passaggio che consente il respingimento immediato da parte dell’autorità di polizia perché il provvedimento – che trova il suo fondamento nel diritto comunitario – è da considerarsi esercizio del diritto alla sovranità territoriale degli stati membri, con cui si impedisce allo straniero che non ha i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno, di entrare nel territorio nazionale e in quello dell’UE.

E’ sempre la circolare ministeriale suddetta a precisare che, relativamente all’impugnazione del “respingimento immediato”, “..alla luce del silenzio conservato sul punto dalla novella legislativa ed in mancanza di una previsione legislativa espressa che rinvii al giudice ordinario (..) si può ritenere che tale fattispecie rientri nel perimetro della giurisdizione amministrativa”.

Va anche detto che uno straniero destinatario del respingimento differito non può rientrare nel territorio dello Stato per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni, senza una speciale autorizzazione rilasciata dal Ministro dell’Interno (art.10, comma 2 ter del TUI). Sanzioni penali sono previste per chi trasgredisce  il divieto di reingresso ed in particolare la reclusione da 1 a 4 anni con espulsine e accompagnamento in frontiera. La reclusione passa da 1 a 5 anni nella ipotesi di uno straniero che, già denunciato per questo reato ed espulso, sia nuovamente rientrato in Italia (art.10, commi 2ter e 2 quater). In entrambi i casi è obbligatorio l’arresto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo ( art.10, comma 2 quinquies). Tale divieto è inserito (art.10, comma 6 bis) nel Sistema di Informazione Schengen (SIS) e comporta la sua estensione negli Stati membri dell’UE e in quelli che comunque applicano le regole Schengen sulla circolazione della persone.

Va, infine, ricordato che il decreto di respingimento immediato alla frontiera non è corredato da un divieto di reingresso e, di conseguenza, non comporta la segnalazione del destinatario nel sistema SIS ai fini dell’ammissione nello spazio Schengen. Va, infine, ricordato che le diposizioni sui “respingimenti” non si applicano nei casi previsti in tema di asilo politico, riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione internazionale per motivi umanitari (art.10, comma 4).

Difficile, alla fine, raccapezzarsi nella “giungla” che è diventata la legislazione sulle immigrazioni.

Migranti: protezione internazionale e allontanamento dei “problematici”

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