Whistleblowing: la nuova disciplina è legge
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 14 dicembre 2017, la legge n. 179 del 2017 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, volta ad assicurare un più ampio ricorso, anche in Italia, allo strumento delle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità da parte dei dipendenti, pubblici e privati, al fine di combattere i fenomeni di corruzione.
La legge assicura una maggiore protezione del dipendente da possibili discriminazioni, prevedendo anche una disciplina volta a limitare la pubblicizzazione dell’identità del segnalante.
Ecco in sintesi il provvedimento.
Premessa. La legge n. 179 del 30 novembre 2017 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato è volta ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarità sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione. A tale scopo si assicura una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni, prevedendo anche una disciplina volta a limitare, con diverse modalità, la pubblicizzazione dell’identità del segnalante.
Contenuti del provvedimento. Più in particolare, con riferimento al settore pubblico (art. 1), si amplia l’ambito di applicazione della normativa rispetto a quanto attualmente previsto dall’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico sul pubblico impiego). Il personale – incluso anche quello delle aziende che hanno ricevuto appalti dalla P.A. – che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro (il Senato ha soppresso l’inciso relativo alla “forma circostanziata” della denuncia) non può essere – a causa di tale segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure ritorsive che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro; ciò non vale per segnalazioni che diano luogo a calunnia o diffamazione ovvero ad accertamento della responsabilità civile e nei casi di dolo o colpa grave: se emergesse la mancanza di buona fede, il segnalante sarebbe passibile anche di licenziamento senza preavviso.
Eventuali misure discriminatorie saranno valutate dall’Anac e dagli altri organismi di garanzia per l’adozione delle relative sanzioni (la cui entità è stata aumentata dal Senato) o di altri provvedimenti.
Il nuovo testo non prevede la possibilità di segnalazioni in forma anonima, limitandosi a dettare un’articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell’identità del segnalante nell’ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare). L’Anac curerà la predisposizione di linee guida per garantire la riservatezza delle segnalazioni nelle diverse fasi. Sono previste sanzioni da parte dell’Anac per l’applicazione non corretta delle procedure.
La norma precisa che è a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento per gli eventuali danni secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.
Per quanto riguarda l’incentivazione, il testo non prevede la possibilità di riconoscere al dipendente “forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità” da definirsi in sede contrattuale (come invece indicato dal testo inizialmente proposto dalle Commissioni della Camera).
Con riferimento al settore privato (articolo 2) si modifica il decreto legislativo n. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed associazioni, prevedendo modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l’obbligo di prevedere canali riservati di presentazione, da parte dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati (o di coloro che collaborano con l’ente), di circostanziate segnalazioni in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente. Sono dettate disposizioni specifiche sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, con denunce all’ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione.
Il provvedimento contiene una norma specifica che disciplina la rilevazione di notizie coperte da segreto d’ufficio e professionale nel caso di segnalazioni volte a eliminare l’illecito.
Alla Camera sono stati altresì accolti come raccomandazione due ordini del giorno: il primo (9/3365-A/1), riguardante l’istituzione di un Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata (vedi anche l’analogo ordine del giorno al Senato G 1.200); il secondo (9/3365-A/3) sul potenziamento delle strutture dell’Anac con riferimento ai nuovi compiti assegnati dal provvedimento in esame.
Per ulteriori notizie sull’iter del provvedimento, sulle audizioni svolte in Parlamento e sui dossier di documentazione disponibili, leggi questa scheda.
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