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Sulla tutela dei minori non accompagnati

Piero Innocenti il . L'analisi

minori-migrantiIl diritto comunitario e nazionale riservano un’attenzione particolare anche a determinati gruppi di persone particolarmente vulnerabili o con bisogni speciali. In questa categoria rientrano – secondo l’articolo 17 della direttiva 2003/9/CE sulle condizioni di accoglienza e art.3, paragrafo 9 della direttiva rimpatri 2008/115/CE – i minori, e i minori non accompagnati oltre ai disabili, agli anziani, alle donne in gravidanza, alle famiglie monoparentali con figli minori e alle persone che hanno subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Quella dei minori non accompagnati, persone cioè non accompagnate da un genitore o da un adulto per esse responsabile nello Stato di accoglienza, è sicuramente una delle situazioni più drammatiche che il nostro paese si è trovato ad affrontare. Si conta infatti che nel 2016 ne siano arrivati oltre 25 mila e, alla data del primo giugno scorso, sono già più di 6mila quelli arrivati nel 2017.

Sul punto anche la recente legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (su G.U. n. 93 del 21 aprile 2017), prevede maggiori tutele nei riguardi di tali persone. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) non contiene disposizioni che facciano espressamente riferimento ai minori non accompagnati, ma il trattamento loro riservato lo si può ricavare da alcune norme come l’art.5 sul diritto alla libertà e alla sicurezza, l’articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e l’articolo 2 del Protocollo n.1 sul diritto all’istruzione. La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha ricordato la responsabilità degli Stati di tutelare i minori non accompagnati e di non abbandonarli a se stessi dopo il rilascio (cfr. anche la sentenza del 5 aprile 2011, n.8687/09 , Rahimi c. Grecia).

Tutte le decisioni sui minori debbono basarsi sul rispetto dei diritti del fanciullo come definiti nella Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), del 20 novembre 1989 ratificata da 195 paesi, tra cui l’Italia, ma non dagli USA e dalla Somalia. La CRC enuncia i diritti umani dei minori che vanno garantiti a prescindere dallo status di immigrazione atteso che l’interesse superiore del minore deve essere sempre considerato preminente dalle autorità pubbliche nell’adozione di eventuali provvedimenti. Nell’ambito del diritto dell’UE, la protezione del minore non accompagnato vige subito dopo la presentazione della domanda di asilo e la rappresentanza dei minori non accompagnati va assicurata subito dopo tale momento (art.19 della direttiva sulle condizioni di accoglienza).

Alcuni Stati membri dell’UE hanno previsto la figura del tutore globale in relazione non solo alla procedura di presentazione della domanda ma anche ad altri ambiti come l’alloggio, l’istruzione e le questioni afferenti la salute. Altri paesi si sono limitati ad assegnare un tutore legale al minore con il compito di fornire consulenza sulla procedura di asilo ma non su altre questioni.

Nel nostro paese, con la legge 47/2017 suindicata è stata introdotta la figura del tutore volontario (un elenco di tali tutori deve essere istituito presso ogni tribunale per i minorenni) che si occuperà anche di istruzione e salute del minore non accompagnato. Per il tutore volontario si richiede una specifica formazione (sarà assicurata dai garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza) e, in tal senso, la legge recepisce l’indicazione della direttiva comunitaria sull’accoglienza (2013/33/UE).

La direttiva sulle condizioni di accoglienza (art.19), dà gli orientamenti sul tipo di accoglienza che deve essere fornito ai minori non accompagnati tenendo presente che i centri di trattenimento non rientrano tra le opzioni previste mentre i minori che abbiano compiuto i 16 anni ma non ancora i 18, possono essere alloggiati in centri di accoglienza per adulti richiedenti asilo. Nella stessa direttiva si precisa che, per quanto possibile, i fratelli debbono essere alloggiati insieme mentre gli spostamenti (i cambi residenza) vanno limitati al minimo. Gli Stati membri, infine, vengono sollecitati ad adottare le iniziative necessarie per rintracciare quanto prima i familiari del minore non accompagnato, prestando attenzione a non mettere in pericolo la loro sicurezza. L’art.31 della direttiva qualifiche prevede che i minori non accompagnati ai quali sia stato concesso asilo siano alloggiati presso familiari adulti o una famiglia  affidataria o in centri di accoglienza specializzati nell’ospitare i minori (con la citata legge 47/2017, l’affidamento familiare è prioritario rispetto alle strutture di accoglienza che debbono essere, comunque, debitamente autorizzate o accreditate per svolgere tale funzione). In ogni caso si deve tener conto del parere del minore sul tipo di alloggio conformemente all’età e alla maturità dello stesso. L’art.17 della direttiva sulle procedure di asilo (2008/85/CE), impone agli Stati membri di assicurare un rappresentante che assista il minore non accompagnato in relazione alla domanda di asilo presentata in tutti i colloqui ( la legge 47/2017 prevede anche la presenza di un mediatore culturale).

Ai sensi dell’art.10 della direttiva sui rimpatri (2008/115/CE), quando si allontana un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di quello Stato debbono accertarsi che il minore sia affidato ad un membro della sua famiglia o a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio. Non esiste, dunque, un divieto assoluto del rimpatrio di minori non accompagnati ma la decisione di rimpatrio deve tenere nella dovuta considerazione l’interesse superiore del minore. L’art.14 della citata direttiva prevede che si tenga comunque conto delle esigenze particolari dei minori nella ipotesi di rimpatrio differito o volontario (con la più volte citata legge 47/2017, il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario è disposto dal Tribunale per i minorenni, sentiti il minore e il tutore).

Nel complesso, sia il diritto comunitario che quello interno offrono una buona protezione supplementare alle persone particolarmente vulnerabili come i minori non accompagnati e, più in generale, alle persone con bisogni speciali. Il vero problema è la conoscenza delle norme e la loro puntuale applicazione.

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Minori stranieri tra diritti e tutele

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