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416 ter, missione compiuta

Davide Mattiello* il . L'analisi

416terCon la definitiva approvazione dell’AC 4368 le pene previste per il 416 ter passano nel minimo a 6 anni e nel massimo a 12 (ora il minimo è 4, il massimo è 6), in coerenza e proporzione alle già innalzate pene per il 416 bis.

Abbiamo così rispettato l’impegno che ci eravamo presi, ma anche le indicazioni della Corte Costituzionale: rendere più rigoroso il quadro edittale, rispetto alle pene fissate nel 2014, ma mantenere la proporzione rispetto a quello definito per il 416 bis, come chiedeva appunto la Corte Costituzionale che pur considerando le due condotte ovviamente gravissime, pretendeva di non trattarle come se fossero identiche sul piano della gravità. Cosa che l’originale 416 ter faceva. Per tanto in questi anni abbiamo prima aumentato le pene per il 416 bis, come suggerito dalla più qualificata magistratura impegnata proprio sul fronte del contrasto alle mafie e poi abbiamo chiuso il cerchio con il 416 ter.

Per tanto abbiamo concluso il percorso iniziato nel 2013.

Il vecchio 416 ter, introdotto nel 1992, per oltre 20 anni non è servito quasi a niente, soprattutto perché faceva dipendere la consumazione del reato dalla “erogazione del denaro”. Il nuovo 416 ter descrive in maniera molto diversa la condotta che integra la fattispecie di reato, sia perché anticipa il momento della consumazione del reato allo scambio delle le promesse, sia perché amplia i comportamenti perseguibili alle “altre utilità”, come proposto dalla campagna lanciata da Libera tra il 2012 e il 2013. Punisce quindi duramente il politico che cerchi il sostegno della mafia in campagna elettorale, ma punisce anche autonomamente il mafioso che si presti allo scambio (abbiamo infatti introdotto un secondo comma). Una pena grave è vero, ma necessaria a rimarcare che la mafia non avrebbe la forza che ha senza l’interlocuzione con la politica e quindi il politico che cerchi il suo sostegno, contribuendo a legittimarla socialmente, ne perpetra la sopravvivenza.

Va sempre sottolineato che l’obiettivo del 416 ter è proprio quello di perseguire il comportamento di chi rafforza la mafia scegliendola come propria interlocutrice nel momento della campagna elettorale, piuttosto che quello di tutelare da scambi scellerati il momento elettorale come tale (obiettivo questo perseguito da altri articoli del codice penale). Per questo è irrinunciabile l’ancoraggio del 416 ter, al 416 bis. Non dimentichiamoci che storicamente il 416 ter, viene inserito nel 1992 e contestualmente viene modificato il terzo comma del 416 bis, introducendo proprio il riferimento alla interferenza elettorale tra le attività tipiche del sodalizio mafioso. Noi abbiamo voluto ribadire questo ancoraggio con il riferimento al “metodo di cui al terzo comma (etc)”: insisto, senza questo nesso, e quindi senza la consapevolezza da parte del politico di interloquire con la mafia, non c’è 416 ter. Ci sarà magari un altro reato, ma non il 416 ter.

Proprio rispetto alle parole “mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis” che hanno creato qualche incertezza giurisprudenziale, sono state di conforto quelle più recenti del PNAA, Franco Roberti: “Dopo un iniziale periodo di rodaggio della nuova versione dell’articolo 416 ter, la nuova giurisprudenza della Cassazione si è assestata su una interpretazione che secondo me rende questa norma applicabile, agibile, e quindi c’è uno strumento in più per contrastare le connessioni politico-mafiose che sono come sappiamo tutti la vera forza delle mafie”.

Ci tengo ancora a sottolineare un punto che riguarda le norme che delegano il Governo a riformare l’ordinamento penitenziario. La delega è buona e coraggiosa, figlia della cultura costituzionale nella quale ci riconosciamo e che intende la punizione detentiva non come una vendetta sociale, ma come uno strumento al tempo stesso di prevenzione e di rieducazione. Su questo il Ministro Orlando non ha avuto mai tentennamenti ed è stato un riferimento in un contesto storico che purtroppo è segnato da tutt’altre parole d’ordine. Per questo la delega al Governo prevede principi di maggiore attenzione alla dimensione affettiva del detenuto e in particolare alle relazioni con i familiari. Con due eccezioni: il 41 bis e l’alta sicurezza! La norma sul punto è chiara ed esplicita prevedendo che nulla cambi rispetto al regime detentivo di chi sta al 41 bis e in alta sicurezza. Proprio perché per questi soggetti esistono specifiche esigenze di sicurezza, che si traducono nel divieto di avere contatti diretti o indiretti con l’esterno. Sappiamo il perché. Troppo duri? No: lo Stato ha fin dal 1991 indicato la strada legale attraverso la quale questi pesanti regimi carcerari possano essere affievoliti, la collaborazione. Vuotare il sacco (in tutti i sensi!). Qualcuno ancora giudica questo “scambio” come una forma larvata e insopportabile di tortura, dissento. La questione, come ha evidenziato anche la recente vicenda “Riina” è tutt’altra: l’attualità della pericolosità sociale per soggetti organici a sodalizi criminali attivi, rispetto ai quali il detenuto mantenga intatto prestigio e ruolo. C’è un solo modo oggettivo per registrato la rottura del sodalizio criminale da parte del detenuto: che questi collabori con lo Stato, con ciò rompendo il vincolo dell’omertà che fonda tali sodalizi. Ad abundantiam, io e i collega Berretta abbiamo fatto un ordine del giorno che il Governo ha senz’altro accolto per ribadire l’autentica volontà del Legislatore, nel delegare il Governo.

  1. C. 4368

 

ORDINE DEL GIORNO

 

La Camera,

in sede di esame dell’ A. C. 4368,  “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario”;

premesso che

si conferisce delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, tra l’altro, anche al fine di disciplinare “l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari”;

la delega è improntata alla salvezza delle previsioni dell’art.41-bis della legge di ordinamento penitenziario;

il Governo è contestualmente delegato a emanare norme in tema di diritto all’affettività delle persone detenute e a disciplinarne le condizioni per il suo esercizio;

lo specifico criterio di delega circa l’utilizzo di collegamenti audiovisivi per i soggetti detenuti è volto, da un lato, a semplificare le modalità di svolgimento dei colloqui con i difensori e, più in generale, delle attività processuali a cui il detenuto sia interessato; dall’altro, a consentire, con le medesime modalità, colloqui con i familiari;

la possibilità di collegarsi a distanza è funzionale a ovviare a tutte quelle situazioni in cui il detenuto non riesca a usufruire dei colloqui con i congiunti – già riconosciuti alle condizioni e nel numero stabiliti dall’ordinamento penitenziario- per le più varie contingenze pratiche (distanza della famiglia dal luogo di detenzione, impossibilità fisica o economica del familiare di raggiungere il luogo di detenzione);

le modalità tecniche che assicurano il collegamento a distanza non possono e non devono tradursi in un automatico ampliamento della sfera dei diritti o, di contro, in una limitazione di facoltà riconosciute dalla legge. Il senso del criterio direttivo sopra menzionato si coglie chiaramente nella volontà che l’uso dei collegamenti audiovisivi, da un lato, non vada a detrimento delle facoltà difensive che al detenuto sono riconosciute dalla legge nello svolgimento dei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza; e, dall’altro, non si atteggi a moltiplicatore acritico ed automatico dei diritti alle relazioni familiari;

lo statuto dei diritti del detenuto è presupposto della disciplina dei collegamenti audiovisivi e non può essere conformato dalla tipologia tecnica utilizzata per esercitare facoltà e diritti attribuiti dalla legge;

ritenuto, anzi, che il collegamento audiovisivo dovrà essere strumento utile per l’effettività di tali diritti, in modo tale da assicurare un miglior contemperamento con le esigenze di sicurezza.

rilevato che la norma intende contemperare l’esercizio del diritto all’affettività con il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza;

impegna il Governo

a prevedere – in caso di esercizio della delega per la riforma dell’ordinamento penitenziario – che l’utilizzo dei collegamenti audiovisivi per favorire le relazioni familiari sia disciplinato alle condizioni e nei limiti in cui è riconosciuto l’esercizio del diritto all’affettività e col pieno soddisfacimento delle concorrenti esigenze di sicurezza, con particolare riferimento al regime detentivo di cui all’art. 41 bis, legge n. 354 del 26 luglio del 1975 e a quello relativo al circuito di alta sicurezza.

BERRETTA MATTIELLO

*deputato – Commissione Giustizia e Com Antimafia

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