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Il detenuto Riina e la CEDU

Francesco Buffa * il . L'analisi

ceduMi sembra opportuno, nel contesto delle accese polemiche di questi giorni sulla questione dei diritti umani del detenuto Riina, ricordare – in modo assolutamente neutro e senza voler prender posizione con riferimento al provvedimento giurisdizionale recentemente emesso dal giudice di legittimità italiano – che la Corte europea dei diritti dell’uomo poco tempo fa si è pronunciata con due sentenze su ricorso proposto da Salvatore Riina contro l’Italia.

Il ricorrente, ergastolano sottoposto al regime dell’art. 41 bis co. 2 Op, lamentava la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Edu, sostenendo che il suo mantenimento in stato detentivo sotto il regime 41 bis costituisse un trattamento inumano e degradante, con ripercussioni sul suo stato di salute; lamentava inoltre l’illuminazione notturna della sua cella, il controllo continuo della corrispondenza, la videosorveglianza costante nella sua cella, compreso nel bagno, le restrizioni temporali e modali applicate alle visite di familiari.

Con sentenza del 19 marzo 2013, la Corte Edu ha precisato i criteri che presiedono all’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione in materia dell’esecuzione della pena nei confronti di detenuti affetti da patologie, statuendo che:

– perché una pena e il trattamento ad essa associato possano essere definiti «inumani» o «degradanti», la sofferenza o l’umiliazione devono comunque eccedere quelle che comporta inevitabilmente una data forma di trattamento o di pena legittimi (Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, Cedu 2006-IX);

– che, tenuto conto delle esigenze pratiche della carcerazione, la salute e il benessere del detenuto devono essere garantiti in modo adeguato, in particolare attraverso la somministrazione delle cure mediche necessarie (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, Cedu 2000‑XI, e Rivière c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006), sicché la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate possono in linea di principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, Cedu 2000-VII, Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01, Cedu 2001-VI, Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, Cedu 2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001);

– che la Corte, nell’esaminare la compatibilità del mantenimento in stato detentivo di un ricorrente con uno stato di salute preoccupante, deve tenere conto di questi tre elementi in particolare: a) le condizioni del detenuto; b) la qualità delle cure dispensate; c) l’opportunità di mantenere lo stato detentivo alla luce delle condizioni di salute del ricorrente (Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e Sakkopoulos sopra citata, § 39).

La Corte ha quindi applicato tali principi al caso di specie, ove, benché il ricorrente soffrisse di diverse patologie, i giudici di sorveglianza avevano rigettato le istanze di sospensione dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare, ritenendo che le cure dispensate fossero adeguate allo stato di salute del ricorrente.

È bene precisare che il ricorso di Riina era stato presentato nel 2009, che in esso si deduceva una situazione di salute del detenuto relativa agli anni 2003 e seguenti.

La Corte ha sul punto ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, ritenendo che le autorità nazionali avessero adempiuto all’obbligo di tutelare l’integrità fisica del ricorrente, seguendo attentamente l’evoluzione del suo stato di salute e dispensando cure adeguate nell’ambito del servizio medico interno del carcere o all’occorrenza in ambiente ospedaliero.

Ne derivava secondo la Corte che il trattamento riservato al ricorrente non eccedeva l’inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che non era stata raggiunta la soglia minima di gravità per l’applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.

Con la medesima sentenza su richiamata, sono stati rigettati anche gli altri profili di ricorso, ritenendosi l’illuminazione notturna della sua cella, il controllo continuo della corrispondenza, le restrizioni temporali e modali applicate alle visite di familiari, ed in generale trattamento detentivo di cui all’art. 41 bis giustificate in relazione alla pericolosità del condannato e compatibili con la Convenzione.

Il motivo relativo alla sottoposizione a videosorveglianza costante della sua cella, compreso del bagno, comunicato al Governo italiano, conformemente all’articolo 54 § 2 b) del regolamento della Corte, è stato invece poi respinto con successiva sentenza Cedu del 14 marzo 2014 in ragione di irricevibilità per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Sentenza Riina 2013

Sentenza Riina 2014

Questione Giustizia

*Consigliere della Cassazione attualmente in distacco alla Cedu

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