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L’Iran, la pena di morte, il traffico di droghe e la legislazione collegata

Piero Innocenti il . Internazionale

Quando si riparla di pena di morte che vige, come noto, ancora in molti paesi,  la reazione della gente è diversa, di condanna e di sdegno, in generale, se riguarda gli Usa, più blanda se riferita a paesi che stanno avendo una maggiore apertura commerciale con il nostro. Prendete l’Iran, dove dopo l’accordo sul nucleare del luglio 2015 e due anni di trend negativo, si prevede una crescita del Pil nel biennio 2015/2016 di qualche punto percentuale (intorno all’1,5%) con soddisfazione di  molti paesi, inclusa l’Italia, che vogliono rilanciare, in modo continuativo, gli scambi commerciali, ma  dimenticano le persistenti violazioni dei diritti umani. Il timore di una distrazione permanente è reale. Si pensi che, alla fine di luglio del 2015, erano state censite ben 544 esecuzioni capitali di cui 384 per delitti collegati alle droghe, 28 per violenze sessuali e 100 per omicidio. Nello stesso arco di tempo, sono state giustiziate 6 donne e 29 esecuzioni sono avvenute pubblicamente. La situazione, secondo alcuni osservatori europei presenti nella capitale iraniana, è destinata a peggiorare dopo che la Corte Suprema ha limitato il diritto di impugnare le sentenze di condanna a morte per delitti collegati al traffico di stupefacenti. Ricordiamo che la pena di morte è a discrezione del giudice nei casi di traffico di oltre 5 kg. di oppio, hashish e marijuana e di oltre 30 grammi di eroina,cocaina,amfetamine. Alcune novità che si era cercato di introdurre con la legge di riforma del codice penale, entrata in vigore nel giugno 2013, tra cui la soppressione della lapidazione e della pena di morte per i minori dei 18 anni, non hanno superato i divieti della legge islamica, che rimane fonte suprema dell’ordinamento iraniano. Un margine di discrezionalità maggiore è, tuttavia, affidato al giudice, con la possibilità di fare ricorso a pene alternative, nel singolo caso, sostituendo, per esempio, la lapidazione con pene non letali come l’ergastolo e le frustate. La pena capitale nei confronti dei minori in età compresa tra i 15 e i 18 anni, viene limitata ad alcun delitti come lo stupro, l’adulterio e quello di atti contrari a Dio (!) ma solo dopo che una perizia psichiatrica abbia accertato la consapevolezza del minore al momento della commissione del delitto.

La legislazione antidroga risale al 1988 ed ha avuto un primo ritocco nel 1997, in conseguenza dell’incremento di tossicodipendenti ed uno, più recente, nel 2011. Con quest’ultimo provvedimento normativo, tra l’altro, sostanze come l’MDMA, il GHB, l’LSD, il Flonitrazpam e le Metamfetamine, sono state parificate ai derivati dell’oppio, alla cocaina, e all’olio di hashish. Alcune norme prevedono, poi, la possibilità per i tossicodipendenti,  di accedere volontariamente ai centri di cura, dove sarà possibile, al termine del percorso terapeutico, ottenere un attestato che li esenta da altre sanzioni. Nei confronti di chi non conclude la “cura” o di chi riprende a far uso di droghe, è previsto il ricovero obbligatorio su disposizione di un magistrato. Le pene accessorie del ritiro del passaporto e del divieto di lasciare il paese per un periodo da uno a quindici anni sono previste per i trafficanti, ma anche per i detentori di sostanze stupefacenti. Ciò vale anche per il cittadino iraniano condannato all’estero per gli stessi reati. Aggravamenti di pena  sono previsti nei confronti di chi si avvalga di minori nel traffico/spaccio e di chi induca al consumo forzato. La tecnica delle “consegne controllate” di partite di droga, introdotta con la riforma del 2011, sia pure applicata, sino ad oggi, in poche operazioni antidroga, può costituire un importante passo in avanti sul piano investigativo. Se la cocaina è una droga ancora poco diffusa, come si deduce dai modesti quantitativi intercettati ( dai 15 kg. del 2009, ai 400 grammi del 2013, ai 50 kg. del 2014, ai 10 kg. dei primi mesi del 2015), l’eroina continua ad essere quella più diffusa ( 7319kg. nel 2009, 23.096 nel 2011, 11.434 nel 2014 e oltre 7.000 kg. nei primi mesi del corrente anno). L’eroina venduta al minuto è, in genere, di bassa qualità, con un grado di purezza (approssimativo) del 5 o 10%. Considerato che il dispositivo di sicurezza per l’antidroga posto al confine con l’Afghanistan ed il Pakistan ( circa 1.900 chilometri) è costituito da un imponente schieramento di circa 50mila poliziotti, 1.200 km. tra terrapieni e sbarramenti di canali oltre a 400 postazioni di polizia, radar,visori notturni e unità cinofile, non si può certo dire che l’azione di contrasto sia così penetrante come si vorrebbe. In particolare proprio nella zona del Sistan Baluchistan dove è attivo il gruppo terroristico Jaish-ul-Ad  ( Esercito della Giustizia). Composto da circa 300 beluci,pakistani e reduci da altri gruppi in disarmo, Jaish-ul-Ad si finanzierebbe anche assicurando il transito della eroina nella zona confinaria.

L’Iran pur avendo aderito a molte delle Convenzioni delle Nazioni Unite tra cui quella, non ancora ratificata, contro il crimine organizzato transnazionale. Con l’Italia si annotano diversi accordi, memorandum e intese nella cooperazione in tema di lotta al traffico di stupefacenti , a partire dal 1999 sino al 2004 con un documento, firmato a Roma il primo ottobre, di collaborazione tra il Drug Contro Headquarter iraniano e la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del nostro Ministero dell’Interno.

 

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