La riforma del 416 ter: criticità e passi in avanti
La posizione di “Riparte il futuro” /// – In molti continuano a chiederci chiarimenti in merito all’abbassamento delle pene previsto dal nuovo 416ter, per questo abbiamo deciso di tornare sull’argomento, spiegando le ragioni della nostra posizione. La campagna Riparte il futuro ha accolto come una buona notizia l’approvazione definitiva al Senato, pur esprimendo pubblicamente forti perplessità proprio riguardo alle pene. La nuova legge infatti fotografa meglio la condotta del politico e del mafioso che scambiano voti con denaro o “altra utilità” (ecco l’aggiunta cuore del nuovo testo) ma prevede la riduzione a 4-10 anni, rispetto al testo originario del 1992. Per approfondire confronta le varie versioni.
Dal punto di vista giuridico questo cambiamento si fonda sul principio della “proporzionalità della pena” spesso invocato da illustri magistrati. Lo scambio elettorale politico-mafioso, regolato dall’articolo 416ter del codice penale, è infatti strettamente connesso al reato di associazione di tipo mafioso, cioè il 416 bis che lo precede nel codice.
L’intenzione di chi ha scritto la nuova legge è creare una condotta tipica a sé, quella appunto del voto di scambio. Se il politico offre al mafioso denaro o altra utilità in cambio di voti, avrà una pena da 4 a 10 anni. Se poi emerge che questa relazione è più strutturata e va oltre, allora si configureranno altri reati (come il concorso esterno o lo stesso 416 bis) che faranno aumentare la pena per il politico.
Il diritto penale è grossolano per definizione e la sua funzione principale è scoraggiare il reato possibile piuttosto che reprimere il reato avvenuto. Un testo come quello appena approvato, che a differenza del precedente permette alla magistratura di indagare concretamente, è di per se un disincentivo al patto tra politica e mafie. Quale sia il “prezzo giusto” da pagare in termini di anni di reclusione è un discorso molto complesso e non bisogna cedere a facili conclusioni. Ciò su cui invece non possiamo indietreggiare è la certezza del diritto e in questo senso è stato fatto un passo avanti grazie soprattutto allo sforzo della società civile che ha portato questo tema, rimasto congelato per 22 anni, all’ordine del giorno dell’agenda parlamentare. Si potrebbe decidere di condannare anche all’ergastolo per voto di scambio, ma se la legge non funziona il numero degli anni da scontare rimane irrilevante.
Detto questo, resta forte il dubbio per la riduzione, da risolvere procedendo a breve con l’innalzamento di tutte le pene che attengono ai reati legati al fenomeno della criminalità organizzata. Il problema infatti è già insito nel 416 bis che punisce il mafioso dai 7 ai 12 anni. Per innalzare la pena del voto di scambio occorre inasprire le pene relative all’associazione mafiosa, facendo salva la proporzionalità.
Infine, non bisogna dimenticare che il 416ter è un solo articolo del codice penale, che disciplina una sola fattispecie, quella del voto di scambio, e non può essere sufficiente da solo a colmare tutte le lacune o a mettere una pezza a tutti i problemi del codice antimafia e anticorruzione.
La battaglia è appena cominciata e abbiamo raggiunto un primo risultato, che ci dà la forza di ripartire. Questo è stato possibile grazie ai quasi 500mila cittadini che hanno accettato la sfida di Riparte il futuro e devono essere fieri di averlo fatto.
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