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La Giovanardi-Fini al vaglio della Corte Costituzionale

di Piero Innocenti il . Lombardia

Un paio di mesi fa, il gup Andrea Salemme del Tribunale di Milano, su richiesta di due avvocati, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale della legge Fini-Giovanardi del 2006 che aveva equiparato, ai fini sanzionatori, le droghe leggere a quelle pesanti ( un emendamento presentato il 21 gennaio u.s. al decreto “svuota carceri” riporterebbe la distinzione tra le due categorie di droghe). Se anche questa legge dovesse essere giudicata incostituzionale dopo le passate bocciature europee della Fini-Bossi (del 2002) sull’immigrazione, non si potrebbe certo dire che il contributo di Fini su queste rilevanti materie sia stato particolarmente positivo. Già a maggio 2013, la Corte di Cassazione aveva mosso un rilievo alla Fini-Giovanardi, una vera e propria riforma del diritto penale degli stupefacenti contenuta in un decreto legge sulle Olimpiadi invernali di Torino. Due mesi prima, ancora un giudice (la Corte di Appello di Roma), aveva rimesso gli atti di un processo, con alcune persone imputate di spaccio di marijuana, alla Consulta, ritenendo che la legge di conversione (la n°49 del 21 febbraio 2006), contrasti con la Costituzione sotto “..il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all’originario contenuto del decreto legge e del difetto del requisito dell’urgenza”. Si ricorderà il “furbesco” sistema adottato per modificare il testo unico sugli stupefacenti.

Dopo la legge “ad personam” (la n°251 del 5 dicembre 2005), meglio nota come la “ex Cirielli” che contro i recidivi non risparmiava neanche i tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero, il Governo, cogliendo l’occasione dell’emanazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n°272 contenente misure urgenti per finanziare le Olimpiadi di Torino, aveva inserito un articolo per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi. Durante l’iter di approvazione della legge di conversione, sulla scorta di un fronte proibizionista della maggioranza governativa di centro destra che doveva esibire un “successo” in vista delle imminenti elezioni politiche, venivano inseriti e approvati diversi articoli (il c.d. maxiemendamento Giovanardi) che modificavano, in modo rilevante, l’impianto normativo sulle droghe. Veniva, così, parificato, il trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e pesanti che prima erano inserite in due tabelle con la previsione di due diverse sanzioni penali. Punto che contrasterebbe, tra l’altro, con il diritto europeo ( in particolare la Decisione-quadro del Consiglio Europeo del 2004) richiamato dall’articolo 117 della nostra Costituzione che obbliga il legislatore ad esercitare la funzione nel rispetto “..anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali..” in cui è previsto, appunto, la distinzione dei delitti connessi alle due diverse categorie di stupefacenti.

La parola definitiva, dunque, al Giudice delle leggi il cui verdetto è atteso per il 12 febbraio, Se la Fini-Giovanardi sarà giudicata incostituzionale, l’occasione potrebbe essere favorevole per rivedere e ritoccare l’intero testo unico sugli stupefacenti anche alla luce dei deludenti risultati nell’azione di contrasto ottenuti e delle nuove politiche antidroga che si sono andate delineando in questi ultimissimi tempi a livello internazionale. Il tema è molto complesso e delicatissimo ma rinviarlo sempre favorirà soltanto le mafie del narcotraffico e chi le copre.

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