Il flop del reato di clandestinità
Tra le interessanti proposte contenute nel programma di depenalizzazione dei reati redattodall’apposita commissione incaricata dal Ministero della Giustizia sin dal novembre 2012 e presentato il 23 aprile u.s., vi è quello della eliminazione (finalmente) del reato contravvenzionale di “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato” previsto dall’articolo 10 bis del Testo Unico sull’immigrazione. La norma, fortemente voluta dal ministro dell’Interno del tempo, il leghista Roberto Maroni, fu introdotta con la legge 94/2009 /(“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), in un periodo storico-politico caratterizzato da un’affannosa elaborazione di una legislazione (anche penale) in tema di controllo dell’immigrazione ponendo in secondo piano tutti gli altri aspetti sociali, umanitari ed economici di un fenomeno così complesso. Doveva essere riconosciuta la “pericolosità” degli stranieri (uomini, donne e bambini) che sbarcavano sulle coste italiane fuggendo da guerre e povertà, occorreva respingerli subito in mare, verso le coste libiche e tunisine, doveva essere completamente capovolta quella visione solidaristica della previgente normativa del testo unico sull’immigrazione, in una repressiva. Nella relazione tecnica che accompagnò il disegno di legge (A.S.733 del 3 giugno 2008) si faceva riferimento all’effetto dissuasivo – riduzione del 10% del flusso annuo di immigrati clandestini – che avrebbe determinatol’introduzione del reato di clandestinità (brutto termine, ancora, purtroppo, usato su diversi giornali e su documenti istituzionali). La norma si è rivelata del tutto inefficace, la pena dell’ammenda prevista (da 5mila a 10mila euro) non è stata mai eseguita per la insolvibilità dello straniero né risulta che il condannato ( quasi sempre contumace) abbia mai chiesto al giudice il “lavoro sostitutivo” o se, rimasto inadempiuto, sia stato obbligato alla “permanenza domiciliare”. Insomma la norma in questione è servita soltanto a “produrre” inutili carte da parte dei già “intasati” uffici immigrazione delle Questure, destinate, tramite le Procure della Repubblica, a giudici di pace che dopo inutili istruttorie hanno partorito inutili sentenze. Per avere un’idea sommaria sul punto, basti pensare che nel 2011 le forze di polizia hanno “segnalato” 28.604 casi di violazione per il reato di clandestinità (il picco in Lombardia con 5.871, seguita dalla Sicilia con 4.609, dalla Campania con 2.782, dall’Emilia Romagna con 2.180 ecc..). Nel 2012 il trend è stabile con 28.572 casi, mentre nel primo trimestre del 2013 si annotano già 3.943 casi (dati non ancora consolidati) che vedono in testa ancora la Lombardia, seguita dalla Campania con 403 e dall’Emilia Romagna e Puglia con 332 ecc..). Relativamente alle nazionalità degli stranieri “irregolarmente presenti”, segnalati nel periodo 2011/2012 e sino al marzo 2013, i tunisini sono stati i più numerosi (6.844), seguiti dai marocchini (6.313), egiziani(2.967), senegalesi (2.708), nigeriani (2.650), afghani (2.724), cinesi(2.100) e ghanesi (1.044). Va anche detto che,in molti casi, tuttavia, non è stato possibile accertare l’esatta nazionalità.
L’auspicio, quindi, che il nuovo Parlamento e il nuovo Governo affrontino finalmente in maniera più “ragionevole” l’intera normativa, ricordando che la criminalizzazione del migrante stride con la nostra Costituzione senza contare che più aumentano le barriere e si rende difficile l’ingresso degli stranieri nei vari paesi, più si dà spazio alle organizzazioni criminali trafficanti di persone.
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