Incostituzionale la legge Fini-Giovanardi sulle droghe?
Se anche la legge sulla droghe Fini-Giovanardi, del 2006, dovesse essere giudicata incostituzionale, dopo le passate bocciature europee della Fini-Bossi sull’immigrazione, del 2002, si potrebbe pensare che l’influenza di Fini sulla legislazione in tali rilevanti materie non ha avuto un buon esito. La Corte d’Appello di Roma, alcuni giorni fa, ha rimesso gli atti di un processo che vede imputate alcune persone per spaccio di marjiuana, alla Consulta ritenendo che la legge di conversione 49/2006 sia in contrasto con la Costituzione sotto “..il duplice profilo della incoerenza della norma rispetto all’originario contenuto del decreto legge e del difetto del requisito dell’urgenza”.
E’ necessario dare un rapido sguardo al contesto politico parlamentare in cui maturò l’approvazione di questa legge per capire il furbesco sistema adottato per modificare la legge sugli stupefacenti. Dopo la legge ad personam ( la n°251 del 5 dicembre 2005), meglio nota come la “ex Cirielli”, che nella sua concezione fortemente repressiva contro i “recidivi” non risparmiava neanche i tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero, il Governo,cogliendo l’occasione della emanazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n°272 titolato “Misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali”, inseriva un articolo per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi.
Durante l’iter di approvazione della legge di conversione, sulla scorta di un fronte proibizionista della maggioranza di centrodestra che doveva mostrare un “successo” in vista delle elezioni, venivano inseriti e approvati (con ben due voti di fiducia alla Camera e al Senato) diversi articoli aggiuntivi (il c.d. “maxiemendamento Giovanardi”) che modificavano in modo rilevante il testo unico sugli stupefacenti. Su tutto, si ricorderà, la parificazione del trattamento sanzionatorio delle droghe leggere e pesanti che prima erano inserite in due “tabelle” con la previsione di diverse sanzioni penali. Punto, quest’ultimo, che appare più in linea con l’articolo 117 della Costituzione che obbliga il legislatore ad esercitare tale funzione nel rispetto anche “..dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” in cui è previsto, appunto, la distinzione dei delitti connessi alle due diverse categorie di droghe.
E’ proprio questo “innesto” forzato di norme sulle droghe nella legge di conversione che rompe il legame con il decreto legge originario che era, come già detto, sulle Olimpiadi invernali e che fa ritenere costituzionalmente illegittime quelle sugli stupefacenti perché prive di quei principi di necessità e urgenza che legittimano, eccezionalmente, l’esercizio del potere legislativo da parte del Governo. La parola definitiva, dunque, al Giudice delle leggi. Se, come è possibile, anzi probabile, la Fini-Giovanardi dovesse essere dichiarata incostituzionale, l’occasione potrebbe essere favorevole per rivedere l’intero impianto normativo previsto dal Testo Unico sugli stupefacenti che risale al 1990 tenendo anche conto delle nuove visioni di politiche antidroga che si vanno delineando a livello internazionale. Tutto questo, naturalmente, se si vuole, tentare di arrestare l’enorme ricchezza e il potere criminale delle mafie del narcotraffico.
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