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Sono ancora possibili interventi sul ddl “anticorruzione”

Di Ezia Maccora* il . L'analisi

Negli ultimi giorni, anche sullo stimolo di sopravvenute vicende giudiziarie, si è riaperto il dibattito sul ddl “anticorruzione”, di cui sono stati evidenziati pregi ma anche rilevanti limiti ed errori. L’altro giorno il Ministro Severino in una intervista rilasciata a Sky tg 24 ha dichiarato: “Quella che viviamo è una seconda tangentopoli………la corruzione è dilagante, dannosissima per l’economia e per l’immagine del paese….occorre combatterla con una legge che mira a prevenire  e a colpirla con delle sanzioni efficaci. Una legge completa come quella che si trova attualmente in Parlamento e che è irrinunciabile”,  assicurando “che  entro un mese dalla approvazione della legge delega l’esecutivo predisporrà la norma per impedire che alle prossimi elezioni vi siano candidati condannati”. 

Nel mio intervento precedente ho indicato importanti lacune (assenza del reato di autoriciclaggio e rivisitazione del falso in bilancio) ed  anche alcuni errori contenuti nel ddl “anticorruzione” che renderanno particolarmente difficile l’operato della magistratura nell’accertamento giudiziario dei reati di corruzione.  Con il garbo ed il rispetto dovuto ad un Ministro che opera in una situazione parlamentare complessa, devo ribadire tutte le criticità che ho già segnalato, prima tra tutte la necessità di rivedere il sistema generale della prescrizione. 

Segnalo però che vi sono alcune criticità a cui è possibile dare risposta senza stravolgere l’impianto complessivo del ddl ed evitando errori non più rimediabili. Modifiche semplici che avrebbero il pregio di non rendere il lavoro dei magistrati per l’accertamento dei reati una corsa ad ostacoli e essere un segnale concreto ed immediato per i cittadini della volontà del Parlamento di approvare una legge utile ed imboccare la strada del rilancio dell’etica pubblica. 

Ne indico tre. 

1) Alzare le pene edittali. Del reato di concussione per induzione (oggi aggiungi un appuntamento per oggi  fissato in otto anni rispetto ai dodici precedenti).  Aumento che trova giustificazione nella gravità del reato, che rappresenta una delle forme più diffuse della concussione, consentendo nel contempo un termine di prescrizione più congruo e quindi la definizione dei processi con una sentenza definitiva.Nelle aule dei Tribunali nessun giudice applica la pena massima prevista per i singoli reati che di fatto è parametro utile solo per determinare la prescrizione.

Non è una modifica che può essere rimandata ad un intervento legislativo successivo in quanto non potrebbe essere applicata retroattivamente, essendo più sfavorevole per l’imputato. Della nuova fattispecie del  traffico di influenze per consentire l’utilizzo del prezioso mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni. 

2) Prevedere una qualche causa di non punibilità o dei benefici nel trattamento sanzionatorio, per il privato che accetta l’induzione del P.U., onde evitare il rischio concreto che nessuno collabori con la giustizia per non essere inquisito e condannato ad una pena detentiva fino a tre anni di reclusione. 

3)Precisare il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) estendendolo non solo ai casi in cui è provata l’erogazione del danaro ma anche alle altre utilità, unico modo per spezzare il rapporto corruttivo tra mafia e politica. 

L’esigenza avvertita dal Ministro di ritenere irrinunciabile l’approvazione della legge che sancisce  l’incandidabilità dei soggetti condannati, richiede una sentenza di condanna irrevocabile, presupposto di difficile realizzazione se i processi si arrestano per il maturare del termine di prescrizione.

Il Ministro Severino  ha a sua disposizione gli strumenti parlamentari che consentono di apportare le modifiche  necessarie ed arrivare alla approvazione di una legge che tanti cittadini richiedono.

* Comitato Esecutivo Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati

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