NEWS

Reggio Calabria “gravi irregolarità e pesanti negligenze”

Di Anna Foti il . Calabria

“Nel corso dei mesi in cui ha esplicato la propria attività, la commissione di Accesso ha avuto modo di riscontrare come, in numerosi aspetti della vita amministrativa del comune di Reggio Calabria, si registrino gravi irregolarità, inefficienze ed incongruenze, pesanti negligenze, azioni e comportamenti che certamente hanno reso l’Amministrazione più facilmente permeabile agli interessi di alcune consorterie mafiose locali”. Per chiunque abbia messo in dubbio in questi giorni le motivazioni dello scioglimento, la relazione della commissione d’accesso non lascia margini di incertezza. Già nella  premessa della stessa relazione in cui si parla di disegno criminale unitario, una della cui forze è rappresentata secondo i commissari proprio “dall’acquisita contiguità e, dunque, accondiscendenza di alcuni soggetti che, a vario titolo, gravitano nella pubblica amministrazione e che, pertanto, sono in grado di fornire un concreto e attivo contributo operativo”. Parole chiare che illustrano anche su quali orientamenti normativi e giurisprudenziali sia stata fondata la diagnosi di contiguità con la ‘ndrangheta del comune di Reggio Calabria, sciolto dal Governo il 9 ottobre scorso. 
 
Per iniziare l’art. 143 del T.V.E.L., comma 1, laddove viene sancito che i consigli comunali o provinciali sono sciolti ove “emergono concreti, univoci, e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un ‘alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino arrecare danno e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica “. I commissari  spiegano la ratio di questa normativa richiamando la sentenza del Tar Lazio, sezione Prima, la numero 5262 del febbraio 2012, in cui viene spiegato che “l’intento del legislatore è quello di riferirsi anche a situazioni estranee all’area propria dell’intervento penalistico o preventivo, nell’evidente consapevolezza della scarsa percepibilità, in tempi brevi, delle varie concrete forme di connessione o di contiguità – e dunque di condizionamento – fra
organizzazioni criminali e sfera pubblica, e della necessità di evitare con immediatezza che l’amministrazione dell’ente locale rimanga permeabile all’influenza della criminalità organizzata”
 
Dunque affida al provvedimento dello scioglimento una funzione preventiva di danni superiori ed ulteriori sulla comunità di riferimento, tali da legittimare un intervento governativo di urgenza giustificato dalla necessità di agire con immediatezza senza addirittura attendere che vi siano responsabilità penali almeno contestate, bastando che queste posizioni individuali siano idonee nel loro insieme a delineare una soggezione che lo scioglimento impedirà di maturare livelli superiori e, dunque, più pregiudizievoli. Il TAR Lazio definisce altre sì ”particolarmente ampi” margini “della’potestà di apprezzamento di cui fruisce l’Amministrazione statale nel valutare gli elementi su collegamenti diretti indiretti, o su forme di condizionamento“.
 
Dunque per dichiarare lo scioglimento di un ente Comunale o Provinciale, dunque, bastano la notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e le precarie condizioni disfunzionalità dell’ente territoriale. Per la Legge di Stato basta questo, come anche la magistratura amministrativa suggerisce. Due condizioni, quindi, che a Reggio e nel Palazzo, purtroppo, ricorrevano. Ciò è innegabile. La Commissione specifica, inoltre, che giurisprudenza consolidata afferma, per la stessa logica di emergenza, che si considerano ‘idonee a costituire presupposto per lo scioglimento anche situazioni che di per sè non rivelino direttamente, né lascino presumere, l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata’. Non è dunque neppure richiesto che vi sia l’espresso intento degli amministratori nel favorire tali gravi cointeressenze per decretare lo scioglimento.
 
Qualcuno potrebbe legittimamente domandarsi come possa un’Amministrazione non sapere e qualcun altro però dovrebbe dimostrare come ciò possa essere riscontrabile con i mezzi messi a disposizione dalla Legge.
 

Trackback dal tuo sito.

Premio Morrione

Premio Morrione Finanzia la realizzazione di progetti di video inchieste su temi di cronaca nazionale e internazionale. Si rivolge a giovani giornalisti, free lance, studenti e volontari dell’informazione.

leggi

LaViaLibera

logo Un nuovo progetto editoriale e un bimestrale di Libera e Gruppo Abele, LaViaLibera eredita l'esperienza del mensile Narcomafie, fondato nel 1993 dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Vai

Articolo 21

Articolo 21: giornalisti, giuristi, economisti che si propongono di promuovere il principio della libertà di manifestazione del pensiero (oggetto dell’Articolo 21 della Costituzione italiana da cui il nome).

Vai

I link