PdL – Azioni orientate verso l’educazione alla legalità
Art. 1 (Oggetto)
1. La Regione Lombardia
concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità
regionale attraverso il sostegno ad iniziative di sensibilizzazione
della società civile e delle istituzioni pubbliche, per contribuire
alla educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica,
all’impegno contro la criminalità organizzata e diffusa e contro
le mafie.
Art. 2 (Obiettivi ed
azioni)
- La Regione sostiene iniziative
per realizzare progetti di interesse regionale in materia di educazione
alla legalità, con l’obiettivo di:
- diffondere la cultura della
legalità e della convivenza civile anche attraverso il sistema formativo; - contribuire all’aggiornamento
degli operatori nel settore della sicurezza, dell’assistenza sociale,
del volontariato e del personale docente nel sistema della formazione; - ampliare l’informazione,
anche ai fini di prevenzione, rivolta agli operatori economici di ogni
settore di attività; - svolgere attività di ricerca,
documentazione, informazione e comunicazione.
- Per il perseguimento delle
finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Regione promuove e sostiene:
- la raccolta e la messa a
disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico,
audiovisivo, documentario e statistico; - la realizzazione di ricerche
ed indagini nonché di incontri e iniziative di sensibilizzazione effettuate
da Università, Istituti scolastici e da Associazioni costituite a sensi
di legge il cui statuto preveda attività di studio e diffusione di
conoscenza nel campo delle azioni per l’educazione alla legalità
e alla convivenza civile; - la realizzazione di corsi
di aggiornamento del personale docente; - la realizzazione di corsi
di aggiornamento degli operatori della sicurezza e dell’assistenza; - lo svolgimento di attività
informativa e formativa rivolta agli operatori ed alle categorie economiche; - la produzione e lo svolgimento
di attività di tipo culturale e di spettacolo, compresa la realizzazione
di software e giochi didattici.
Le funzioni amministrative
per l’attuazione della presente legge sono svolte dalla Giunta regionale.
Art. 3 (Beneficiari)
- Possono usufruire dei contributi
per le attività indicate dalla presente legge associazioni, enti, istituti
di ricerca, Università, Istituti scolastici, operanti nel territorio
regionale, nonché gli enti locali, le CCIAA e associazioni delle categorie
economiche ed imprenditoriali.
- Le associazioni che richiedono
l’ammissione ai contributi devono
- documentare almeno due
anni consecutivi di attività ed iniziative;
- prevedere nel loro Statuto
la finalità di svolgimento di attività di Educazione alla Legalità,
affermazione dei diritti umani e civili, altri scopi coerenti con le
finalità della presente legge; - avere già svolto su tali
tematiche attività documentabili.
- Gli Istituti scolastici
devono aver previsto nel proprio Piano degli Orientamenti Formativi
uno specifico programma di attività.
- La Regione stipula apposite
convenzioni con i livelli regionali del Ministero della Pubblica Istruzione,
dell’Interno, della Difesa, di Grazia e Giustizia e della Amministrazione
Penitenziaria per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione
e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione
realizza, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri
per la conduzione di iniziative a supporto delle politiche di educazione
alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.
Art. 4 (Iniziative
dirette della Regione)
- La Regione Lombardia attiva
uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare e con
le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale
afferenti al tema della legalità. - La Regione Lombardia attiva
programmi di collaborazione con Eurojust e le altre strutture comunque
denominate ed organizzate, anche di livello parlamentare, promosse dalla
Unione europea. - La Regione Lombardia può
aderire ad iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali
ed enti territoriali.
Art. 5 (Competenze
del Consiglio regionale – Documento di indirizzo)
- Il Consiglio regionale elabora
e approva un documento di direttive generali almeno con cadenza biennale,
relativo sia a progetti di interesse regionale sia alle attività dei
soggetti destinatari dei contributi. Il documento deve contenere: - gli obiettivi che si intende
perseguire; - le tipologie di attività
ammissibili al contributo; - le caratteristiche dei soggetti
destinatari del contributo; - i criteri e le priorità
per la valutazione delle domande.
- La Giunta regionale, in
previsione della elaborazione del documento di direttive, predispone
un rapporto sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
Art. 6 (Commissione
consiliare)
- Il Consiglio regionale istituisce
una commissione speciale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del regolamento
generale, con il compito di predisporre il documento di direttive generali
e di seguire in via permanente lo sviluppo delle azioni e lo svolgimento
dei progetti avviati e finanziati. - Alla Commissione possono
essere anche affidate funzioni relative alla situazione carceraria e
in relazione alle attività del Difensore regionale.
Art. 7 (Modalità)
- La Giunta regionale emana
annualmente un bando relativo alle attività che intende sostenere per
l’anno di riferimento. Il bando deve prevedere anche la possibilità
di erogazione del contributo secondo modalità differenziate in relazione
al soggetto destinatario. - I contributi vengono assegnati
in base ai contenuti del documento di cui al precedente articolo 5.
La Giunta può decidere di riservare quote di contributo a singole tipologie
di attività, dandone preventiva comunicazione nel bando.
Art. 8 (Norma finanziaria)
- Agli oneri derivanti dalla
presente legge si provvede con apposito provvedimento in sede di approvazione
del bilancio regionale.
Art. 9 – (Entrata
in vigore)
- La presente legge entra
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bolentino
Ufficiale della Regione Lombardia.
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