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È il mafioso che nega i diritti dell’uomo

Luca Tescaroli * il . Giustizia, Mafie

riina carcereLa vicenda giudiziaria che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 4 bis comma 1 dell’Ordinamento penitenziario (con conseguente possibilità anche per i mafiosi ergastolani di fruire di permessi premio), a seguito della sentenza Cedu che ha ritenuto detta disposizione incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani, pur nell’imprescindibile rispetto delle decisioni assunte, impone alcune riflessioni sulle ricadute al contrasto alla criminalità organizzata in modo da poterla colpire nei suoi aspetti vitali.

Il mafioso ha avuto una certezza antica, sino alla sentenza della corte di Cassazione del 30 gennaio 1992, che ha reso definitive le condanne inflitte in esito al primo maxi-processo palermitano, e all’inizio della stagione repressiva caratterizzata da numerose collaborazioni con la giustizia, iniziata dopo le stragi di Capaci e di via Mariano d’Amelio. Il carcere bisogna farlo, senza lamentarsene e con dignità. Il carcere è provvisorio. Il mafioso non era abituato e non subiva condanne all’ergastolo.

È, dunque, un dato obiettivo che la possibilità di uscire dal carcere per il mafioso rappresenta una flessione dell’azione di contrasto. La condanna all’ergastolo rappresenta un mezzo per tentare di recidere i legami criminali tra il detenuto e il territorio di riferimento e, al contempo, un incentivo alle collaborazioni con la giustizia, che rappresentano la sola prova di un autentico percorso rieducativo del sodale. Il mafioso può recidere i propri legami con l’organizzazione solo in un altro modo, con la morte.

Rammento che, intorno al 2000, quando ancora lavoravo alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, esponenti della commissione provinciale di Palermo, come Pietro Aglieri, Carlo Greco e altri tentarono di avviare un dialogo con le istituzioni, manifestando la disponibilità a dissociarsi, a fronte della concessione di benefici penitenziari, fra i quali i permessi premio. Fu una contromisura per arginare il profluvio di collaborazioni che stava scompaginando Cosa Nostra. Quell’operazione fu giustamente respinta.

Occorre chiedersi quale significato assume per un cittadino vedere il mafioso condannato all’ergastolo che ritorna nel suo paese o nella sua abitazione, dopo essere stato condannato all’ergastolo e aver espiato 7,5 anni di detenzione (si può essere ammessi dopo dieci anni decurtabili di un quarto con l’applicazione della liberazione anticipata), per fruire di un permesso premio, ove ha sempre esercitato l’attività di organizzazione e direzione del sodalizio a lui facente capo e il proprio potere criminale, attraverso periodiche intimidazioni ai danni di imprenditori, commercianti, onesti lavoratori, e assassini di rivali o di uomini, donne e bambini inermi?

La fruizione del permesso premio consente ai consociati e, soprattutto, alle vittime di percepire un messaggio rafforzativo del potere di quel mafioso che lo vedono e un senso di smarrimento per chi è stato vittima di sopruso. Il mafioso viene lasciato libero di dialogare senza che venga disposto alcun controllo o presenza di appartenenti delle forze dell’ordine per evitare contatti con sodali o terze persone, il detenuto potrebbe impartire ordini o far giungere messaggi ad altri sodali o soggetti collegati, anche per il tramite di familiari conviventi. Se poi il permesso fosse accordato con la fruizione del servizio di scorta per essere trasportato ove ha esercitato il suo incontrastato potere mafioso, il cittadino è indotto a ritenere che il mafioso agisca con la palese patente da parte dello Stato, che gli mette a disposizione i propri mezzi.

Credo che sia giunto il momento di avviare una riflessione culturale sul significato della giurisdizione e degli strumenti repressivi, che abbandoni l’angusto limite del solo principio di rieducazione della pena, senza mai considerare la valenza retributiva-punitiva che la stessa deve avere, nella prospettiva di valutare globalmente tutti i valori di rango costituzionali che ruotano attorno alla specificità del contrasto al crimine mafioso con la possibilità di usufruire di benefici, bilanciando le garanzie del reo, con le contrapposte preminenti esigenze di tutela, riconducibili alla salvaguardia delle garanzie collettive e individuali delle vittime e della collettività che dia centralità al problema della criminalità mafiosa, che compromette i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e come collettività, nei diritti alla vita, di iniziativa economica, di proprietà e di libertà personale.

E in questa prospettiva perché accordare al mafioso la liberazione anticipata, che offre la possibilità di detrarre 45 giorni per ogni singolo semestre di pena espiata, sulla mera base della partecipazione all’opera di rieducazione, quando lo stesso mantiene sempre una condotta carceraria ineccepibile?

* Pubblichiamo con il consenso dell’autore

Fonte: Il Fatto Quotidiano, martedì 05/11/2019

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